| L.R. 09 Giugno 1975, n. 52 |
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Rifinanziamento della legge regionale n. 14 del 15 febbraio 1974 per la realizzazione di opere di edilizia scolastica minore.
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Art. 1 Per le finalita' previste dall' art. 1 della legge 15 febbraio 1974, n. 14 e' autorizzata, per l' esercizio finanziario 1975, la spesa di L. 324 milioni. Art. 2 I termini di cui agli articoli 2 e 3 della legge 15 febbraio 1974, n. 14 sono fissati rispettivamente in 30 e 90 giorni dall' entrata in vigore della legge. Sono valide le domande dei Comuni presentate nel termine di cui all' articolo 2 della legge regionale n. 3 dell' 8 gennaio 1975 e non incluse nell' intervento per l' anno 1974. Art. 3 La spesa di L. 324 milioni sara' iscritta nel capitolo 2251 da istituirsi nel bilancio regionale per l' anno finanziario 1975 con la denominazione << contributi per la realizzazione di opere di edilizia scolastica minore >>. All' onere relativo si fara' fronte quanto a lire 224 milioni mediante riduzione di pari importo dello stanziamento iscritto nel capitolo 1963 e quanto a lire 100 milioni mediante riduzione del capitolo 2981 del bilancio 1975. In conseguenza delle riduzioni dei capitoli 1963 e 2981 previste dal comma precedente, la partita n. 16 dell' elenco n. 3 allegato al bilancio e' ridotta di L. 224 milioni e la partita n. 5 dell' elenco n. 4 allegato allo stato di previsione della spesa dello stesso bilancio 1975 e' soppressa. La presente legge regionale sara' pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Lazio. Data a Roma, addi' 9 giugno 1975 Il visto del Commissario del Governo e' stato apposto il 6 giugno 1975. |
| Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari. |