Prime norme sul trasferimento delle funzioni, dei beni e del personale delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza.

Numero della legge: 60
Data: 16 giugno 1980
Numero BUR: 21
Data BUR: 30/07/1980

L.R. 16 Giugno 1980, n. 60
Prime norme sul trasferimento delle funzioni, dei beni e del personale delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza.






Art. 1

La presente legge disciplina, nella prima attuazione dell' art. 25 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, il trasferimento delle funzioni, dei beni e del personale delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza con sede legale ed operanti nella Regione Lazio comprese in una delle seguenti categorie:
a) istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza gia' concentrate o amministrate dai disciolti enti comunali di assistenza;
b) istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza il cui organo collegiale deliberante sia composto, a norma di statuto, in maggioranza da membri designati da comuni, province, dalla Regione o da altri enti pubblici, salvo che il presidente non sia, per disposizione statutaria, una autorita' religiosa o un suo rappresentante;
c) istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza che non esercitano le attivita' previste dallo statuto o altre attivita' assistenziali.
Le disposizioni della presente legge non si applicano:
1) alle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza escluse dal trasferimento ai comuni, ai sensi della legislazione statale vigente;
2) alle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza di cui alla lettera b) del precedente comma che svolgono prevalentemente attivita' di istruzione, ivi compresa quella prescolare.
Le disposizioni della presente legge si applicano in ogni caso alle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza di cui alla lettera b) del primo comma che gestiscono convitti, istituti di ricovero ed orfanotrofi anche se all' interno svolgono attivita' scolastiche, nonche' alle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza che svolgono attivita' di istruzione professionale.


Art. 2

La Giunta regionale, con proprie deliberazioni, previo parere della Commissione consiliare competente, sentite le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza e le amministrazioni comunali interessate individua le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza alle quali si applicano le disposizioni della presente legge.
Le deliberazioni di cui al precedente comma sono comunque adottate nel caso in cui non siano pervenute entro sessanta giorni dalla richiesta le osservazioni delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza e dei comuni interessati.
Le deliberazioni della Giunta regionale di cui al primo comma sono pubblicate nel Bollettino Ufficiale della Regione.


Art. 3

Gli organi amministrativi delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza per le quali sono state adottate le deliberazioni di cui al precedente art. 2, assumono, con decorrenza dal giorno successivo a quello della pubblicazione della deliberazione nel Bollettino Ufficiale e fino alla data di decorrenza della deliberazione della Giunta regionale di cui al successivo art. 5, le funzioni di liquidazione e restano in carica unicamente per:
1) gli adempimenti di cui al successivo art. 4;
2) la redazione del verbale di chiusura della contabilita' al giorno di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della deliberazione di cui al precedente art. 2 e la presentazione, nei termini previsti dalle norme vigenti, del relativo rendiconto finanziario e patrimoniale;
3) assicurare la continuita' dei servizi e la ordinaria gestione economica e patrimoniale;
4) la resa del conto alla data di decorrenza della deliberazione di cui al successivo art. 5. Nei casi in cui non risulti possibile individuare, neppure mediante l' istituto della << prorogatio >>, i componenti degli organi amministrativi delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza, provvede alle funzioni di liquidazione di cui al presente articolo il sindaco del comune ove l' istituzione pubblica di assistenza e beneficenza ha sede legale o un suo delegato.



Art. 4

Gli organi di cui al precedente art. 3, con apposito atto deliberativo, da emanarsi entro sessanta giorni dalla data di assunzione delle funzioni di liquidazione, provvedono:
a) alla individuazione dei rapporti giuridici pendenti, eventualmente distinguendoli secondo la pertinenza per le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza raggruppate;
b) alla individuazione del personale comunque in servizio alla data di pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della deliberazione di cui al precedente art. 2 mediante un elenco nominativo da cui risultino la natura e la decorrenza del rapporto, la qualifica, il trattamento economico e previdenziale in atto;
c) alla rilevazione dei beni immobili sulla base degli inventari esistenti presso l' ente, delle iscrizioni catastali o ipotecarie e delle trascrizioni sui registri immobiliari; alla rilevazione dei beni mobili anche non inventariati; alla catalogazione e descrizione di tutti i beni, distinguendo eventualmente secondo la pertinenza per le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza raggruppate. La rilevazione deve evidenziare quali beni siano utilizzati per l' erogazione di servizi, per la sede dell' ente o per produzione di reddito.
Gli organi di liquidazione trasmettono la deliberazione di cui al precedente comma alla Giunta regionale per i provvedimenti previsti nei successivi articoli e, contestualmente, al comune nel cui territorio ha sede legale l' istituzione pubblica di assistenza e beneficenza.
In caso di inadempienza dell' organo amministrativo dell' istituzione pubblica di assistenza e beneficenza, all' espletamento dei suddetti adempimenti provvede nei successivi sessanta giorni il sindaco o un suo delegato.


Art. 5

La Giunta regionale, sentita l' amministrazione comunale interessata, con distinte deliberazioni da adottarsi per ciascuna istituzione pubblica di assistenza e beneficenza, dispone, secondo i criteri indicati nei successivi articoli, l' attribuzione ai comuni, singoli o associati, del personale e della proprieta' dei beni delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza individuate ai sensi del precedente art. 2.
Con lo stesso provvedimento si individuano i comuni che subentrano nelle situazioni patrimoniali attive e passive, nei rapporti pendenti che a qualsiasi titolo ineriscono ai beni ed alle loro pertinenze, nonche' in tutti gli altri rapporti giuridici preesistenti.
Le deliberazioni di cui al primo comma sono pubblicate nel Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.


Art. 6

I beni immobili e mobili, compresi il numerario e i titoli di credito delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza individuate ai sensi del precedente art. 2 sono assegnati al comune ove l' istituzione ha sede legale.
Nel caso in cui le strutture destinate a servizi di assistenza sociale siano ubicate in comuni diversi da quello in cui ha sede legale l' istituzione pubblica di assistenza e beneficenza, la Giunta regionale provvede all' assegnazione di detti beni, sentite le amministrazioni comunali interessate e previo parere della competente Commissione consiliare, anche in deroga a quanto stabilito dal comma precedente. La Giunta regionale, con le stesse procedure, puo' provvedere nel caso in cui gli altri beni immobili siano ubicati in uno o piu' comuni diversi da quello in cui ha sede legale l' istituzione.
Il patrimonio immobiliare e mobiliare attribuito ai comuni ai sensi della presente legge conserva la destinazione di servizi di assistenza sociale, anche in caso di trasformazione patrimoniale, a norma dell' art. 25, ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.
Le strutture delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza stabilmente destinate ad erogazione di servizi sanitari sono assegnate ai comuni con criteri di cui ai commi precedenti e dagli stessi comuni eventualmente destinati all' unita' sanitaria locale, secondo le indicazioni del piano socio - sanitario regionale.


Art. 7

Il personale di ruolo o con rapporto di lavoro a tempo indeterminato in servizio presso le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza alla data di decorrenza del provvedimento della Giunta regionale di cui al precedente art. 5 e' assegnato ai comuni ai quali sono stati attribuiti i beni destinati allo svolgimento delle funzioni o alla erogazione dei servizi a norma del precedente art. 6, purche' assunto in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, per effetto di atti adottati in conformita' alle norme all' epoca vigenti.
Fino all' inquadramento, al personale trasferito continuano ad applicarsi le norme concernenti lo stato giuridico e il trattamento economico vigente presso l' ente di provenienza alla data di decorrenza del provvedimento della Giunta regionale di cui al precedente art. 5.
L' inquadramento avverra' sulla base di successiva legge regionale tenuto conto della posizione giuridica ed economica acquisita alla data di cui al comma precedente.
I comuni subentrano altresi' con le stesse modalita' nei rapporti di lavoro aventi natura diversa da quelli indicati dal precedente primo comma.


Art. 8

Gli archivi degli enti soppressi con la presente legge sono trasferiti ai comuni ove l' ente ha sede legale. Sono altresi' trasferiti ai rispettivi comuni gli archivi degli enti comunali di assistenza, sciolti con legge regionale 29 maggio 1978, n. 22.


Art. 9

La Regione, con successivo provvedimento legislativo, da emanarsi entro il 31 dicembre 1980, dettera' norme per le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza con sede legale e operanti nella Regione Lazio alle quali non si applicano le disposizioni della presente legge.



Art. 10

In carenza di legislazione nazionale in materia, per le istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza con sede legale ed operanti nella Regione Lazio, valgono le seguenti norme di salvaguardia.
Non possono essere adottate, senza autorizzazione della Giunta regionale, deliberazioni concernenti:
1) assunzioni di nuovo personale, anche nell' ambito dei posti previsti dalle vigenti piante organiche;
2) assunzioni temporanee di personale in sostituzione di dipendenti collocati in aspettativa o in congedo. L' autorizzazione e' concessa entro sessanta giorni dalla richiesta, su parere dei comuni interessati al fine di garantire i servizi indispensabili alla comunita' locale e sempre che non sia stato possibile provvedere ai sensi dell' art. 31 della legge 17 luglio 1890, n. 6972.
L' autorizzazione non e' necessaria per la sostituzione temporanea prevista dall' art. 11 della legge 30 dicembre 1971, n. 1204.
La Giunta regionale, su parere dei comuni interessati, puo' autorizzare l' alienazione o la trasformazione di destinazione di beni immobili o di titoli, la costituzione di diritti reali sugli stessi, la stipulazione di contratti di locazione o di affitto di durata superiore a quella minima prevista dalla legislazione vigente.
Le deliberazioni del presente articolo sono comunque adottate dalla Giunta regionale qualora non siano pervenuti entro venti giorni dalla richiesta i pareri dei comuni interessati.
I beni delle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza conservano la destinazione di servizi di assistenza sociale anche nel caso di loro trasformazione patrimoniale.
Le norme di cui al presente articolo non si applicano alle istituzioni pubbliche di assistenza e beneficenza di cui al punto 1) del secondo comma del precedente articolo 1.

Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari.