L.R. 07 Agosto 1998, n. 37 |
MODIFICAZIONI ALL'ARTICOLO 24 DELLA LEGGE REGIONALE 16GIUGNO 1994 N. 18 "DISPOSIZIONI PER IL RIORDINO DEL SERVIZIOSANITARIO REGIONALE AI SENSI DEL DECRETO LEGISLATIVO 30DICEMBRE 1992, N. 502 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI EINTEGRAZIONI. ISTITUZIONI DELLE AZIENDE UNITA' SANITARIELOCALI E DELLE AZIENDE OSPEDALIERE."
|
S.O. n.2 Art. 1 (Modifica all'articolo 24 della legge regionale 16 giugno 1994, n. 18) 1. L'articolo 24 della legge regionale 16 giugno 1994, n.18, e' sostituito dal seguente: "Art. 24 (Gestione dei beni da reddito) 1. I beni di cui all'articolo 23, comma 2, lettera b), sono trasferiti, proindiviso, alle aziende unita' sanitarie locali di cui all'articolo 5. 2. Il trasferimento di cui al comma 1 e' effettuato con decreti del Presidente della Giunta regionale, previa deliberazione della Giunta regionale, che provvede a definire le quote di partecipazione di ogni singola azienda unita' sanitaria locale al patrimonio comune in proporzione alla popolazione residente nell'ambito territoriale di cui all'articolo 5, comma 1, risultante dall'ultimo censimento ufficiale, nonche' il regolamento della comunione. 3. Ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni, i provvedimenti di cui al comma 2 costituiscono titolo per l'apposita trascrizione dei beni che avviene in esenzione, per gli enti interessati, di ogni onere relativo ad imposte e tasse. 4. I beni trasferiti in comunione alle aziende unita' sanitarie locali sono gestiti attraverso una delle seguenti modalita': a) mediante il loro apporto ad un fondo comune di investimento immobiliare chiuso, istituito ai sensi della legge 25 gennaio 1994, n. 86 (Istituzione e disciplina dei fondi comuni di investimento immobiliare chiusi) e successive modificazioni, gestito da una societa' per azioni, come disciplinata dalla stessa legge, con eventuale partecipazione pubblica al capitale, ivi compresa quella della Regione, costituita o indicata dalle aziende unita' sanitarie locali, per un valore complessivo non inferiore all'ammontare minimo previsto dall'articolo 12, comma 2, lettera d), della l. 86/1994 e successive modificazioni; b) mediante il loro affidamento in gestione ad una societa' per azioni a partecipazione pubblica, ivi compresa quella eventuale della Regione, costituita o indicata dalle aziende unita' sanitarie locali. 5. La Giunta regionale individua, sentiti i comuni che attualmente gestiscono i beni di cui al comma 1, tra i beni di elevato valore storico, monumentale, culturale, ambientale, nonche' tra i beni immobili funzionalmente destinati ad attivita' agro-silvo-pastorali o alla trasformazione di prodotti agroalimentari, ovvero rilevanti ai fini di pubblica utilita', quelli che non possono essere apportati al fondo comune di investimento immobiliare chiuso di cui al comma 4, lettera a). Costituiscono comunque beni rilevanti ai fini di pubblica utilita' le aziende agricole gestite direttamente dai comuni, che ricadono anche parzialmente in zone protette. 6. Nel caso di alienazione a titolo oneroso dei beni di cui al comma 5, le condizioni di vendita devono essere comunicate ai comuni nel cui territorio sono ubicati i beni; tali comuni, a parita' di condizioni, possono esercitare un diritto di prelazione sui beni medesimi entro sessanta giorni dalla data di ricezione della comunicazione. 7. Le aziende unita' sanitarie locali, entro il termine previsto nei decreti di trasferimento e nel rispetto delle deliberazioni di cui al comma 5 e del regolamento di cui al comma 2, individuano i beni da apportare al fondo comune di investimento immobiliare chiuso di cui al comma 4, lettera a) e quelli da affidare in gestione alla societa' per azioni di cui al comma 4, lettera b). 8. Entro un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge le aziende unita' sanitarie locali provvedono a: a) costituire o indicare la societa' di cui al comma 4, lettera a) e ad apportare al fondo comune di investimento immobiliare chiuso i beni individuati ai sensi dello stesso comma 4, lettera a); b) costituire o indicare la societa' di cui al comma 4, lettera b) e ad affidarle in gestione i beni individuati ai sensi dello stesso comma 4, lettera b). 9. Nel periodo intercorrente tra i decreti di cui al comma 2 ed i provvedimenti di cui al comma 8, le aziende unita' sanitarie locali gestiscono il patrimonio immobiliare loro trasferito avvalendosi dei comuni che, alla data di entrata in vigore della presente legge, curano la gestione stessa ai sensi della deliberazione della Giunta regionale 1° agosto 1995, n. 6279. A tal fine le aziende unita' sanitarie locali stipulano apposite convenzioni con i singoli comuni interessati, sulla base di uno schema approvato con deliberazione della Giunta regionale entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Fino alla stipula delle convenzioni, i comuni sono obbligati all' osservanza delle disposizioni di cui alla deliberazione della giunta regionale 6279/1995, operando, nei casi previsti dalla deliberazione stessa, d'intesa con le aziende unita' sanitarie locali e con la Regione. 10. Salvo quanto disciplinato dalla L. 86/1994 e successive modificazioni, in merito ai progetti di utilizzo degli immobili e dei diritti immobiliari da apportare al fondo immobiliare di cui all'articolo 14 bis della L. 86/1994 e successive modificazioni, nel periodo di cui al comma 8 il Presidente della Giunta regionale può promuovere accordi di programma al fine di assicurare la migliore redditivita' dei beni di elevato valore storico, monumentale, culturale, ambientale, nonche' dei beni funzionalmente destinati ad attivita' agro-silvo-pastorali o alla trasformazione agro-alimentare, ovvero rilevanti ai fini di pubblica utilita', in relazione alla salvaguardia dei rispettivi valori e destinazioni. La Giunta regionale riferisce con cadenza semestrale al Consiglio regionale sullo stato di attuazione degli accordi di programma. 11. La Regione, in caso di mancato adempimento da parte delle aziende unita' sanitarie locali delle disposizioni del presente articolo, esercita i poteri sostitutivi". Art. 2 (Dichiarazione di urgenza) 1. La presente legge e' dichiarata urgente ai sensi dell'art. 127 della Costituzione e dell'articolo 31 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettivo ufficiale della Regione Lazio. |
Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari. |