L.R. 20 Agosto 1979, n. 57 |
Modifiche alla legge regionale n. 48 del 26 agosto 1978 e norme per l' inquadramento del personale.
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Art. 1 E' soppresso il secondo comma dell' art. 1 della legge regionale n. 48 del 26 agosto 1978. Art. 2 Il primo comma dell' art. 2 della legge regionale 26 agosto 1978, n. 48, e' sostituito dal seguente: " In considerazione degli oneri connessi con l' assorbimento dell' incarico ai segretari delle commissioni e dei comitati di cui alle leggi regionali 4 febbraio 1975, n. 17, 12 giugno 1975, n. 68, 24 giugno 1977, n. 19, 12 settembre 1977, n. 34, 8 novembre 1977, n. 43, viene attribuita per la durata dello stesso una indennita' annua lorda non pensionabile di L. 768.000 ". Art. 3 Nel limite dei posti che alla data di entrata in vigore della presente legge e dopo effettuati gli eventuali inquadramenti di cui al successivo articolo risulteranno vacanti nelle qualifiche funzionali di assistente e di collaboratore, saranno banditi concorsi riservati al personale assunto con contratto a termine ai sensi dell' art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 276, in servizio alla Regione almeno dal 1° gennaio 1975, nonche' al personale assunto ai sensi dell' art. 26 della legge regionale 29 maggio 1973, n. 20, e che sia in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge. Il concorso consistera' in un colloquio inteso ad accertare il possesso della preparazione professionale richiesta per l' espletamento dei compiti propri della qualifica funzionale alla quale si concorre. Il personale assunto ai sensi dell' art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 31 marzo 1971, n. 276, puo' partecipare soltanto al concorso per la qualifica funzionale di assistente. Per l' ammissione ai concorsi i candidati devono possedere i requisiti di cui all' art. 47 della legge regionale 29 maggio 1973, n. 20, con esclusione del limite di eta'. Inoltre per la partecipazione ai concorsi a posti di collaboratore gli interessati devono essere in possesso almeno di diploma di istruzione secondaria di secondo grado. I vincitori del concorso otterranno la nomina con decorrenza dalla data di approvazione della graduatoria del concorso. Art. 4 Su domanda, da presentare entro venti giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, ed entro il numero dei posti previsti in organico e a detta data vacanti, puo' essere inquadrato nei ruoli regionali il personale che alla data stessa e' in servizio presso la Amministrazione regionale in posizione di comando, con esclusione del personale di cui alla legge della Repubblica 17 agosto 1974, n. 386. Non si applicano le norme transitorie di cui al titolo X della legge regionale 29 maggio 1973, n. 20, e successive integrazioni e modificazioni. Sono comunque fatti salvi l' anzianita' di servizio maturata presso l' ente di provenienza e la retribuzione in godimento, secondo i criteri di cui all' ottavo e decimo comma dell' art. 81 della legge regionale 29 maggio 1973, n. 20, come modificato dalla legge regionale di pari data n. 21 e dalla legge regionale 21 ottobre 1977, n. 40. Qualora il numero delle domande superi quello dei posti disponibili, l' inquadramento avverra' sulla base della valutazione dei titoli in possesso degli aspiranti, effettuata da un' apposita commissione costituita con provvedimento della Giunta regionale. L' inquadramento di cui al presente articolo decorrera' dalla data di entrata in vigore della presente legge. Art. 5 Il Presidente del Consiglio regionale, i vice presidenti, i consiglieri segretari, il Presidente della Giunta regionale, il vice presidente e gli assessori possono avvalersi di segretari particolari. Le segreterie particolari non possono interferire nella azione svolta dalle strutture amministrative, ne' sostituirsi alle stesse. Alle segreterie particolari puo' essere preposto un coordinatore. I coordinatori delle segreterie particolari possono essere scelti oltre che fra i dipendenti regionali di qualsiasi qualifica anche fra dipendenti di enti pubblici attraverso l' istituto del comando. In tal caso il comando non potra' prevedere una durata superiore a quella dell' incarico e, comunque, cessera' di diritto al cessare dello stesso. Ai coordinatori delle segreterie particolari spetta per la durata dell' incarico, in aggiunta al trattamento economico in godimento, una indennita' mensile nella stessa misura e con le medesime modalita' stabilite per i coordinatori di ufficio. L' art. 26 della legge regionale 29 maggio 1973, n. 20, e' abrogato. I contratti di assunzione dei coordinatori delle segreterie particolari posti in essere ai sensi del predetto art. 26 e in atto alla data di entrata in vigore della presente legge sono prorogati fino all' espletamento del concorso previsto dal precedente art. 6. Nel caso di cessazione dell' incarico agli interessati non spettera' tuttavia l' indennita' di coordinamento. |
Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari. |