Adeguamento dell'organico regionale per l'applicazione dei regolamenti CEE.

Numero della legge: 15
Data: 9 febbraio 1993
Numero BUR: 5
Data BUR: 20/02/1993

L.R. 09 Febbraio 1993, n. 15
Adeguamento dell'organico regionale per l'applicazione dei regolamenti CEE.

(Pubblicata nel B.U. 20 febbraio 1993, n. 5).

Art. 1

1. La Regione, in attuazione dei principi stabiliti dall'articolo 45 dello statuto, promuove, coordina e sostiene lo sviluppo di nuovi modelli di agricoltura e di zootecnia, avvalendosi sul piano operativo anche dei fondi strutturali definiti dalla commissione delle Comunita' economiche europee, in compartecipazione tra lo Stato, la stessa Regione e la CEE.

2. Per lo svolgimento delle conseguenti funzioni, la Regione si avvale delle strutture del Settore 41 previsto dalla legge regionale 11 aprile 1985, n. 36 che deve provvedere a curare i rapporti con le Comunita' Europee e gli organismi internazionali e svolgere attivita' istruttoria e di coordinamento in ordine all'utilizzazione dei fondi europei.


Art. 2

1. Al fine di sopperire a reali carenze di personale in possesso di diploma di laurea di carattere tecnico correlato ad acquisite specifiche conoscenze di politica comunitaria, e' istituito nella ottava qualifica funzionale, in attesa della individuazione dei profili professionali ai sensi dell'articolo 2, quarto comma, della legge regionale 11 gennaio 1985, n. 6 e della determinazione dei relativi contingenti nell'ambito delle dotazioni organiche fissate dall'articolo 24 della citata legge regionale, il seguente profilo professionale con il contingente provvisorio a fianco indicato:
a) istruttore direttivo tecnico addetto allo sviluppo delle politiche comunitarie: n. 3.

2. La dotazione organica della ottava qualifica funzionale e' aumentata di tre unita'.


Art. 3

1. Alla copertura dei posti del contingente provvisorio del profilo istituito dall'articolo 2 si provvede attraverso una selezione riservata ai contrattisti che gia' in atto svolgono attivita' di collaborazione e consulenza con contratto a termine prorogato con deliberazione della Giunta regionale 4 luglio 1989, n. 5680, in possesso del diploma di laurea in scienze agrarie e della frequenza, regolarmente attestata, del corso di formazione «Azione interregionale di formazione di agenti per lo sviluppo nel quadro dell'attuazione dei Programmi integrati mediterranei», organizzato dalla commissione delle Comunita' europee, dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri, dipartimento per il coordinamento delle politiche comunitarie, e dall'Istituto per l'assistenza allo sviluppo del Mezzogiorno.

2. La selezione consiste:
a) in una prova pratica concernente la discussione orale di un elaborato scritto presentato dal candidato, riguardante la specifica attivita' professionale all'interno di una struttura regionale;
b) in una prova orale vertente su elementi di diritto amministrativo, regionale e comunitario.

3. La prova si intende superata se il candidato ottiene nelle due prove una media di 7/10 e non consegue in nessuna delle due un punteggio inferiore a 6/10.

4. La commissione selezionatrice, nominati dalla Giunta regionale e' composta da quattro esperti, scelti fra i dipendenti regionali con qualifica non inferiore alla prima qualifica dirigenziale, di cui uno designato congiuntamente dalle organizzazioni sindacali maggiormente rappresentative ed e' presieduta da un dirigente regionale di seconda qualifica dirigenziale. Qualora le organizzazioni sindacali non provvedano alla designazione entro quindici giorni dalla richiesta, la designazione viene effettuata dall'assessore al personale.

5. Le domande per la partecipazione alla prova selettiva devono essere presentate entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

6. L'inquadramento decorre dalla data del provvedimento di nomina dei vincitori.


Art. 4

1. Il contratto a tempo determinato di cui al comma 1 dell'articolo 3 e' prorogato fino all'inquadramento nei ruoli regionali dei vincitori e, comunque, per una durata non superiore a dodici mesi.


Art. 5

1. Agli oneri relativi al personale derivanti dall'applicazione della presente legge, si fara' fronte con gli stanziamenti gia' previsti per l'anno 1992 sul capitolo n. 27205 e per gli anni successivi sui corrispondenti capitoli.


Art. 6

1. La presente legge e' dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 127 della Costituzione e dall'articolo 31 dello statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione.

Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari.