Disposizioni temporanee per l' affidamento di funzioni di coordinamento al personale comandato ai sensi delle leggi 17 agosto 1974, n. 386, 29 giugno 1977, n. 349 e 23 dicembre1978, n. 833 e al personale messo a disposizione ai sensi del DPR 24 luglio 1977, n. 616 e della legge 21 ottobre 1978,n. 641.

Numero della legge: 17
Data: 29 aprile 1982
Numero BUR: 12
Data BUR: 30/04/1982

L.R. 29 Aprile 1982, n. 17
Disposizioni temporanee per l' affidamento di funzioni di coordinamento al personale comandato ai sensi delle leggi 17 agosto 1974, n. 386, 29 giugno 1977, n. 349 e 23 dicembre1978, n. 833 e al personale messo a disposizione ai sensi del DPR 24 luglio 1977, n. 616 e della legge 21 ottobre 1978,n. 641.

(Pubblicata nel B.U. 30 aprile 1982, n. 12)


Art. 1

Nelle more dell' adozione dei relativi provvedimenti di inquadramento, l' incarico di coordinamento di cui allo art. 11 della legge regionale 24 marzo 1980, n. 18, puo' essere conferito anche al personale comandato alla Regione ai sensi delle leggi 17 agosto 1974, n. 386, 29 giugno 1977, n. 349, 23 dicembre 1978, n. 833, ovvero messo a disposizione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e della legge 21 ottobre 1978, n. 641, a condizione che l' interessato si trovasse, alla data del 31 gennaio 1981, in una delle seguenti posizioni giuridiche:
se personale proveniente dallo Stato: direttore di divisione ad esaurimento, ispettore generale di cui allo art. 155 della legge 11 luglio 1980, n. 312, primo dirigente, dirigente superiore, ovvero rivesta la qualifica di direttore aggiunto di divisione, purche' in possesso di una anzianita' nella carriera direttiva al 31 dicembre 1979 di anni 9 e mesi 6 e del diploma di laurea; se personale proveniente da enti con ordinamento parastatale: dirigente, dirigente superiore, personale della 1a qualifica professionale o del ruolo tecnico con almeno 15 anni di servizio e con funzioni di direzione di strutture complesse organizzative da almeno un anno alla data di entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica n. 761 del 1979, personale della 1a qualifica professionale o del ruolo tecnico che nell' ordinamento delle carriere preesistenti all' entrata in vigore della legge n. 70 del 1975 rivestita una qualifica in vigore della legge n. 70 del 1975 rivestita una qualifica non inferiore a quella di direttore principale. Medico della 1a qualifica professionale che nell' ordinamento delle carriere preesistenti alla entrata in vigore della legge n. 70 del 1975 ricopriva una qualifica corrispondente a direttore principale, dirigente generale, ovvero rivesta la qualifica di collaboratore coordinatore e di collaboratore tecnico - coordinatore, purche' in possesso, alla data del 31 dicembre 1979, di un' anzianita' di anni 10 nella qualifica di collaboratore e della laurea; se personale proveniente da ente con ordinamento ospedaliero:
I e II livello dirigenziale - aiuto medico e vice direttore sanitario, direttore di farmacia, coadiutore e direttore tecnico (biologico e fisico - chimico), direttore sanitario e primario, direttore amministrativo.
Al personale di cui al precedente primo comma puo', altresi', essere affidata la responsabilita' organizzativa dell' unita' organica complessa di cui al secondo comma dell' articolo 10 della legge regionale 24 marzo 1980, n. 18.


Art. 2

La presente legge e' dichiarata urgente ai sensi dello art. 127 della Costituzione e dell' art. 31 dello statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari.