L.R. 03 Giugno 1994, n. 16 |
Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio di previsione dellaRegione Lazio per l'esercizio finanziario 1994 (articolo 28 della leggeregionale 11 aprile 1986, n. 17).
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(Pubblicata nel B.U. 10 giugno 1994, n. 16, S.O. n. 3). Art. 1 1. Relativamente all'anno finanziario 1994 il finanziamento e rifinanziamento delle leggi regionali indicate nell'allegato quadro «A» e' autorizzato nella misura indicata nel medesimo quadro e con le prescrizioni, nei casi in cui ricorrono, indicate a margine delle stesse. Art. 2 1. Agli effetti degli adempimenti attribuiti agli enti locali ai sensi dell'art. 1 -quater della legge 26 aprile 1983, n. 131 e successive modificazioni, la rappresentazione finanziaria delle autorizzazioni di spesa riconducibili al programma regionale di sviluppo e' costituita dal bilancio pluriennale 1994/19961. Art. 3 1. Per l'attuazione delle disposizioni finanziarie previste dal decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, e' istituito, nell'ambito dei settore finanze e tributi, l'ufficio denominato: «Contributi sanitari ed autofinanziamento regionale assistenza sanitaria». 2. Al predetto ufficio sono demandati in particolare gli adempimenti relativi all'acquisizione dei contributi e delle risorse di cui agli articoli 11, 12 e 13 dei citato decreto legislativo. 3. Sono attribuite al settore 56 - Affari finanziari del Servizio sanitario nazionale - Ufficio 1° - istituenda Sezione 3a «mobilita' sanitaria» le competenze previste dall'art. 12, lettere a), b), c) del suddetto decreto legislativo n. 502 del 1992. 4. Il Consiglio regionale con propria deliberazione provvedera' ad individuare le altre competenze, nonché a stabilire dotazione organica e mezzi di tale ufficio e relative sezioni. Art. 4 1. Attesa l'urgenza di impostare con rapidita' una politica di rientro del disavanzo tendenziale della spesa sanitaria, tutti i provvedimenti attuativi della legge regionale 20 settembre 1993, n. 55, sono delegati alla competenza della Giunta regionale entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, la quale provvede sentita la commissione consiliare permanente competente, che dovra' esprimersi entro il termine perentorio di 15 giorni dalla data di ricezione, trascorso tale termine, il parere della commissione si intende acquisito. Ai sensi dell'art. 8, comma 18, della legge 24 dicembre 1993, n. 537, i parametri relativi alla dotazione media di posti letto ospedalieri per acuti e per la riabilitazione di cui all'allegato n. 2 della legge regionale n. 55 dei 1993 sono cosi' modificati: n. 5,5 posti letto per mille abitanti, di cui l'1 per mille riservato alla riabilitazione ed alla lungodegenza post-acuzie. Gli indici per discipline ospedaliere nell'ambito delle singole aree funzionari saranno, altresi', determinati dalla Giunta regionale nell'ambito dei predetti provvedimenti attuativi della legge regionale n. 55 del 1993. Tali provvedimenti dovranno comportare una riduzione complessiva della spesa ospedaliera non inferiore a L. 200 miliardi per l'esercizio 1994 rispetto al 1993. 2. In attuazione dell'art. 13 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502, come integrato dal decreto legislativo 7 dicembre 1993, n. 517, la Giunta regionale, sentita la commissione conciliare permanente competente che dovra' esprimersi entro il termine perentorio di 15 giorni dalla data di ricezione, provvede entro il termine di 60 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge ad emanare, con proprie deliberazioni, i provvedimenti concernenti: a) erogazione di prestazioni in forma indiretta; b) maggiorazione delle vigenti quote di partecipazione dei cittadini al costo delle prestazioni sanitarie, ferma restando l'esclusione, per i soggetti esonerati dalla partecipazione stessa, in base a leggi nazionali; c) temporanea eliminazione delle prestazioni specialistiche e di diagnostica strumentale a domicilio; prestazioni fisioterapiche oltre due cicli l'anno, salvo documentate forme croniche; prestazioni di assistenza infermieristica e ostetrica a domicilio; prestazioni di ricovero ospedaliero in assistenza indiretta; d) aumento della quota fissa sulle singole prescrizioni farmaceutiche e sulle ricette relative a prestazioni sanitarie, fatto salvo l'esonero totale per i farmaci salvavita; e) istituzione di un ticket per le prestazioni rese in pronto soccorso non seguito da ricovero ospedaliero; rideterminazione del fabbisogno di attivita' specialistiche convenzionate di cui al punto 2, art. 4 della legge 30 dicembre 1991, n. 412, in modo da conseguire una riduzione della spesa per il 1994 rispetto al 1993 di almeno il 25 per cento. 3. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, anche tenendo conto degli orientamenti del Governo in materia, la Giunta regionale predispone e presenta, per l'approvazione, al Consiglio regionale le proposte di leggi regionali riguardanti: a) aumento dei contributi per il servizio sanitario nella misura massima prevista, da ripartire proporzionalmente tra datori di lavoro e lavoratori secondo le disposizioni dell'art. 1, comma 1, lettera 1) della legge 23 ottobre 1992, n. 421; b) aumento dei tributi regionali nella misura massima consentita secondo la medesima previsione della legge citata alla lettera a), al fine di assicurare la copertura delle quote di ammortamento dei mutui da contrarre per il ripianamento dei progressi disavanzi della spesa sanitaria. Art. 5 1. Ad integrazione degli stanziamenti gia' iscritti in bilancio per l'attuazione del piano per l'edilizia sanitaria, e' autorizzato il finanziamento, a carico della Regione, dell'intervento di cui al comma 2 dell'art. 22 della legge regionale 3 giugno 1992, n. 36, concernente la realizzazione della struttura sanitaria al servizio della facolta' di medicina della 2a Universita' di Roma Tor Vergata, in ragione di L. 20 miliardi per ciascuna annualita' del bilancio annuale e pluriennale 1994/1996, iscritti al capitolo n. 32207. Art. 6 1. Fino a quando, con apposita legge regionale, non saranno disciplinati i controlli anche a carattere economico-finanziario relativi alla gestione del bilancio ai sensi dell'art. 19 della legge 19 maggio 1976, n. 335, resta confermata la disposizione di cui al comma 1 dell'art. 3 della legge regionale 27 aprile 1993, n. 21, in merito ai poteri di spesa attribuiti ai dirigenti regionali. 2. E' altresi' confermata, per l'anno 1994 la disposizione di cui all'art. 5 della legge regionale 27 aprile 1993, n. 21. Art. 7 1. Al fine di ricondurre l'entita' degli interventi regionali nell'ambito degli stanziamenti di spesa autorizzati con il bilancio di previsione 1994 relativamente ai capitoli di spesa, disciplinati sulla base di benefici commisurati ad una percentuale della spesa sostenuta dai richiedenti, la Giunta regionale in base alle domande accolte, e' tenuta a determinare l'adeguamento delle misure delle provvidenze recate dalle leggi regionali istitutive degli interventi di cui ai medesimi capitoli, agli effetti della conseguente determinazione dei contributi da erogare. Le predette entita' percentuali delle misure saranno determinate in base al rapporto tra l'ammontare delle richieste contenute nelle domande pervenute e l'ammontare dello stanziamento di bilancio dei competente capitolo. La misura dei contributo come sopra determinato non potra', in ogni caso, essere superiore all'entita' massima del contributo previsto nella legge regionale istitutiva della provvidenza. Art. 8 1. La Regione e' autorizzata a sottoscrivere un aumento dei capitale sociale della FILAS S.p.a. finalizzato allo sviluppo delle attivita' istituzionali sulla base di un piano organico sul quale la Giunta regionale e' tenuta ad esprimere la propria preventiva adesione. 2. La partecipazione della Regione all'aumento dei capitale sociale della FILAS S.p.a., nel rispetto del mantenimento della sua composizione percentuale, e' consentita fino alla concorrenza della somma di L. 5 miliardi, alla cui copertura si provvede, quanto a L. 2 miliardi con l'accantonamento disposto al capitolo n. 22160 dei bilancio 1994 e, quanto a L. 3 miliardi mediante utilizzazione di pari importo dello stanziamento dei fondo speciale gia' trasferito dalla Regione alla FILAS S.p.a. ai sensi della legge regionale 3 luglio 1986, n. 24. Art. 9 1. In attesa dell'adozione della legge regionale di attuazione della normativa recata dalla legge quadro in materia di lavori pubblici, per l'affidamento delle opere e lavori pubblici di competenza regionale si procedera' attraverso l'esperimento di apposite licitazioni private, anche in deroga a quanto previsto dalla regionali. 2. 1 limiti di L. I miliardo 500 milioni di cui all'art. 11 della legge regionale 15 giugno 1989, n. 39, sono elevati a L. 3 miliardi. Art. 10 l. 1 commi 1 e 2 dell'art. 4 della legge regionale 7 settembre 1987, n. SI, sono cosi' sostituiti: «1. La Regione stabilisce annualmente, con propria legge di bilancio, il limite di impegno che la Cassa e' autorizzata ad assumere nel corso dell'esercizio finanziario per gli interventi di cui all'art. 2. 2. La Regione garantisce, altresi', il pagamento delle spese successive alla prima annualita', per tutta la durata dell'ammortamento. Al fine della determinazione dei conferimento regionale, la Cassa e' tenuta a trasmettere, entro e non oltre il 31 ottobre di ciascun anno, la rendicontazione degli importi a carico della Regione per le predette finalita', sulla base dei piani di ammortamento in scadenza. La Giunta regionale, con propria deliberazione, dispone l'erogazione dei predetti fondi in unica soluzione e puo' autorizzare l'utilizzazione di quelli gia' trasferiti alla Cassa e da questa non erogati». 2. Per l'anno 1994, l'onere a carico della Regione per nuovi interventi e' stabilito in L. 300 milioni. Art. 11 l. Lo stanziamento dei capitolo n. 21229 denominato: «Contributi all'ERSAL per le attivita' di cui all'art. 3 della legge regionale 3 aprile 1978, n. 10» di' L. 10.250 milioni e' destinato ad interventi strutturali organici nel settore agroalimentare e del florovivaismo. 2. Il programma operativo degli interventi viene predisposto dall'ERSAL in conformita' con gli indirizzi di priorita' per comparti produttivi e per aree territoriali definiti dalla Giunta regionale, sentita la commissione conciliare permanente dell'agricoltura, nonché in correlazione con gli interventi di diretta competenza regionale. Art. 12 l. L'art. 10 della legge regionale 27 aprile 1993, n. 21, e' abrogato. Art. 13 1. L'Assessorato all'agricoltura, ai fini della ripresa e dello sviluppo delle produzioni agrozootecniche laziali, e' autorizzato per il triennio 1994/1996, a promuovere la commercializzazione in Italia e all'estero, nel rispetto delle norme statali, dei prodotti agricoli e zootecnici compresi quelli derivanti dalla conservazione e trasformazione agroalimentare. Art. 14 1. L'erogazione della somma iscritta al capitolo n. 421 10 del bilancio regionale per l'esercizio delle funzioni in materia di assistenza pubblica, viene disposta dalla Giunta regionale sulla base delle seguenti modalita' e criteri: a) una prima erogazione sara' pari all'armonizzare dei finanziamenti ai comuni nell'anno 1993 per gli effetti della statuizione di cui all'art. 11 della legge regionale 18 giugno 1991, n. 22, maggiorati dei 5 per cento; b) una seconda erogazione ad esaurimento totale del fondo, sara' ripartita sulla base di programmi che riguardino il rifinanziamento di servizi gia' esistenti, l'istituzione di nuovi servizi, la riconversione e/o la trasformazione degli interventi socio-assistenziali nei confronti dei soggetti istituzionalizzati. 2. Per quanto riguarda i minori, dovranno essere prioritariamente finanziari i programmi riferiti all'applicazione della normativa statale vigente relativamente all'istituto dell'affidamento familiare. 3. In casi eccezionali e' consentito un contributo aggiuntivo ai comuni che sostengono costi straordinari per soggetti istituzionalizzati nella comprovata ipotesi dell'impossibilita' di trasformazione degli interventi socio-assistenziali a favore di tali soggetti. 4. L'erogazione di cui al comma 1, lettera b), sara' disposta sulla base di piani di intervento approvati dalla Giunta regionale che li formulera' tenuto presente le complessive esigenze finanziarie necessarie ad assicurare ai comuni la continuita' dei servizi gia' avviati e la realizzazione di taluni nuovi, prendendo a base minima, per ciascun comune, la somma globale corrisposta con il piano dell'anno precedente, tenuto anche conto delle eventuali proposte delle Amministrazioni provinciali in ordine alla realizzazione di programmi d'interesse provinciale, promossi e coordinati in collaborazione con i comuni nel settore dei servizi sociali. 5. Con atti amministrativi la Regione fornira' alle amministrazioni provinciali indirizzi in ordine alle verifiche sullo stato e la realizzazione dei servizi socio-assistenziali dei comuni. Art. 15 1. Fra le opere da finanziare ai sensi della legge regionale 15 novembre 1993, n. 67 e' aggiunta la realizzazione della strada circonvallazione fra le strade provinciali Sublacense - Ospedale - Livata. Art. 16 1. Per la partecipazione a progetti e programmi di cooperazione della CEE con Paesi Terzi, finanziati parzialmente con contribuzione comunitaria, sono istituiti appositi capitoli di bilancio di entrata e di spesa gestiti dall'Assessorato rapporti con la CEE e coordinamento fondi comunitari, Settore 41, concernenti i cofinanziamenti di iniziative CEE di cooperazione tra amministrazioni locali e regionali dell'Europa e Paesi Terzi. 2. La Regione, per la gestione e la realizzazione di programmi che presentano particolari complessita' di gestione amministrativa e contabile, riguardando anche spese effettuate da enti locali e regionali degli altri paesi partecipanti al progetto, puo' avvalersi del BIC-Lazio, istituito con legge regionale n. 35 dei 1990. Art. 17 1. Lo stanziamento iscritto al capitolo n. 241 Il e' destinato al finanziamento, al comune di Roma, di un cantiere di scuola e lavoro ai sensi della legge regionale 25 maggio 1989, n. 31, nel quale utilizzare i lavoratori espulsi, per cessazione del beneficio previdenziale, dai progetti di pubblica utilita' in corso concernenti la pulizia dei pressi scolastici e la custodia dei musei capitolini, per il periodo strettamente necessario alla costituzione di una societa' di servizio in grado di assorbire in occupazione stabile i suddetti lavoratori e comunque non superiore a quattro mesi decorrenti dal Il aprile 1994. Art. 18 l. Sul capitolo n. 44344, relativo alla legge regionale 20 marzo 1987, n. 27, viene stanziato l'importo di L. I miliardo destinato alla realizzazione dei planetario in Roma. 2. In deroga a quanto stabilito negli articoli 1 e 2 della legge regionale n. 27 del 1987 lo stanziamento di cui al comma 1 viene utilizzato secondo i criteri, modalita' e procedure stabilite con deliberazione della Giunta regionale. Art. 19 1. Per assicurare la manutenzione ordinaria e straordinaria delle fasce frangivento appartenenti al demanio regionale ed affidate in gestione ai consorzi di bonifica con deliberazione dei Consiglio regionale n. 331 dei 12 marzo 1992 e' istituito il capitolo di spesa n. 15115 denominato: «Spesa per la manutenzione delle fasce frangivento» con stanziamento, per l'esercizio finanziario 1994, di L. 300 milioni. 2. Con deliberazione della Giunta regionale sono individuate le tipologie degli interventi e definite le relative modalita' di esecuzione. |
Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari. |