RIORDINO DELLE COMPETENZE REGIONALI E CONFERIMENTO DELLE FUNZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI AGRICOLTURA, FORESTE, CACCIA, PESCA, SVILUPPO RURALE, AGRITURISMO, ALIMENTAZIONE

Numero della legge: 12
Data: 8 aprile 1998
Numero BUR: 12
Data BUR: 30/04/1998

L.R. 08 Aprile 1998, n. 12
RIORDINO DELLE COMPETENZE REGIONALI E CONFERIMENTO DELLE FUNZIONI AMMINISTRATIVE IN MATERIA DI AGRICOLTURA, FORESTE, CACCIA, PESCA, SVILUPPO RURALE, AGRITURISMO, ALIMENTAZIONE



Art. 1
(Oggetto)

1. La presente legge, in attuazione degli articoli 1, 3 e 4 della legge 15 marzo 1997, n. 59 e del decreto legislativo 4 giugno 1997, n. 143, nel rispetto dei principi di cui alla legge 8 giugno 1990, n. 142 ed in conformita' alle disposizioni delle leggi regionali 5 marzo 1997, nn. 4 e 5, disciplina l'organizzazione delle funzioni amministrative conferite alla Regione in materia di agricoltura, ivi compresa la bonifica, foreste, pesca, agriturismo, caccia sviluppo rurale ed alimentazione.



Art. 2
(Funzioni riservate alla Regione)

1. Nelle materie di cui all'articolo 1, sono riservate alla competenza della Regione, oltre alle funzioni legislative e regolamentari, le funzioni amministrative concernenti:
a) l'adozione di strumenti programmatori a dimensione o rilevanza regionale previsti dalla normativa comunitaria, statale e regionale, sia di carattere generale che settoriale e la verifica di compatibilita' con tali strumenti degli atti di programmazione degli enti locali;
b) l'attivita' di indirizzo e coordinamento delle funzioni amministrative attribuite agli enti locali;
c) le attivita' di direttiva, di vigilanza e di sostituzione nei confronti degli enti destinatari di delega e subdelega di funzioni amministrative, secondo le modalita' fissate dalle leggi regionali;
d) il monitoraggio e valutazione dell'attuazione degli obiettivi programmatici;
e) i rapporti con l'Unione europea, lo Stato, le altre Regioni e con gli enti nazionali e regionali;
f) la ripartizione delle risorse finanziarie tra gli enti locali per lo svolgimento delle funzioni amministrative conferite;
g) i sistemi informativi, telematici e le banche dati relativi alle attivita' del settore;
h) gli enti dipendenti dalla Regione operanti nel settore;
i) i rapporti con gli istituti e gli enti esercenti il credito agrario, e, in particolare, il riparto tra gli stessi delle disponibilita' finanziarie relative al credito agevolato, la definizione dei parametri e dei criteri ad esso relativi, la liquidazione e il pagamento del concorso regionale negli interessi su prestiti e mutui;
l) la concessione ed erogazione degli incentivi e l'attuazione degli interventi qualificati d'interesse regionale dagli strumenti programmatori di cui alla lettera a), nonche' la determinazione dei criteri per la concessione degli incentivi e l'attuazione degli interventi a livello locale;
m) la ricerca applicata, le attivita' sperimentali e dimostrative, le attivita' di supporto regionale all'assistenza tecnica, la formazione professionale dei tecnici dei servizi di sviluppo, nonche', d'intesa con le province, le attivita' di assistenza tecnica a livello regionale o interprovinciale;
n) la divulgazione e l'informazione socio-economica di rilevanza regionale;
o) il servizio fitosanitario ed il servizio
agrometereologico regionale;
p) la delimitazione dei territori danneggiati dalle avversita' atmosferiche e calamita' naturali ai fini della concessione dei benefici previsti dalla normativa nazionale e regionale;
q) le commissioni e i comitati a carattere regionale, ivi comprese le nomine dei componenti;
r) i diritti di uso civico;
s) il riconoscimento giuridico delle associazioni di operatori del settore, la vigilanza e il controllo sulle attivita' delle associazioni riconosciute e la concessione alle stesse degli incentivi finanziari;
t) la promozione, a livello regionale, del comparto agroalimentare ed agroindustriale laziale e la promozione ed il coordinamento di omologhe azioni locali;
u) lo sviluppo e la valorizzazione delle filiere produttive, ivi comprese le azioni per l'innovazione dei processi e dei prodotti, nonche' gli interventi a livello regionale per l'orientamento dei consumi alimentari e per il coordinamento delle politiche nutrizionali;
v) la regolazione dei mercati, ivi comprese le relative forme organizzative, per l'offerta dei prodotti;
z) le attivita' di miglioramento genetico delle specie vegetali ed animali, ivi compresi i controlli funzionali e la tenuta dei relativi registri e libri;
aa) l'istituzione e la tenuta dei registri dei soggetti operanti nel settore, fatte salve le competenze di altri enti;
bb) l'adozione del calendario faunistico-venatorio annuale e la predisposizione del tesserino venatorio;
cc) il parere relativo al riconoscimento delle indicazioni geografiche protette e delle denominazioni di origine protetta per i prodotti agricoli, ai sensi della normativa comunitaria.



Art. 3
(Conferimento di funzioni amministrative agli enti locali)

1. Tutte le funzioni amministrative relative alle materie di cui all'articolo 1, ad eccezione di quelle riservate alla competenza regionale ai sensi dell'articolo 2, sono conferite agli enti locali.

2. Con successiva legge regionale, da adottarsi entro sei mesi dalla data di entrata in vigore dei provvedimenti attuativi dell'articolo 4 del d.lgs. 143/1997, sentita la Conferenza Regione-Autonomie locali, ai sensi dell'articolo 4, comma 2, lettera c), della l.r. 4/1997, e successive modifiche, si provvede:
a) ad individuare le specifiche funzioni da attribuire, delegare o sub-delegare a province, comuni e comunita' montane, ed eventualmente ad altri enti locali, operando, ove necessario, la revisione delle funzioni gia' assegnate agli stessi enti locali con precedenti leggi regionali;
b) a definire la decorrenza dell'attribuzione, delega e sub-delega delle funzioni amministrative, prevedendo
anche eventuali interventi sostitutivi
dell'amministrazione regionale nel caso in cui gli enti locali non assumano l'esercizio delle funzioni stesse dalla decorrenza fissata;
c) a disciplinare procedure semplificate per l'esercizio delle funzioni conferite, adeguando, ove necessario, la disciplina prevista dalla normativa regionale vigente.



Art. 4
(Trasferimento di risorse agli enti locali per l'esercizio delle funzioni conferite)

1. Entro il termine di decorrenza di cui all'articolo 3, comma 2, lettera b), la Giunta regionale, ai sensi degli articoli 13, 14 e 15 della legge regionale 4/1997, provvede alla individuazione e al trasferimento alle province, comuni e Comunita' montane, delle risorse finanziarie, umane, organizzative e funzionali occorrenti all'esercizio delle funzioni alle stesse conferite.



Art. 5
(Conferimento di ulteriori funzioni)

1. Per le ulteriori funzioni conferite alla Regione, sia in attuazione del decreto legislativo 143/1997 sia in attuazione degli altri decreti legislativi emanati ai sensi della legge 59/1997 o in applicazione di provvedimenti comunitari e nazionali, nelle materie di cui alla presente legge o comunque ad esse strettamente connesse, sono individuate con legge regionale le funzioni da attribuire, delegare o subdelegare agli enti locali e quelle da mantenere in capo alla Regione.



Art. 6
(Norma transitoria)

1. Dalla data di entrata in vigore dei provvedimenti attuativi dell'articolo 4 del decreto legislativo 143/1997, e fino al termine fissato ai sensi dell'articolo 3, comma 2, lettera b), la Regione assicura l'esercizio delle funzioni amministrative conferite agli enti locali dallo stesso articolo 3, comma 1.

2. Dalla data di entrata in vigore della presente legge e fino alla data di entrata in vigore della legge regionale di cui all'articolo 3, comma 2, restano confermate in capo agli enti locali le funzioni amministrative gia' conferite dalla Regione con le leggi rrgionali 4 e 5/1997 e con le altre disposizioni di legge.

Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari.