Nuove norme per il finanziamento degli enti ospedalieri e modificazioni alle leggi regionali n. 7 e n. 8 del 24 gennaio 1975.

Numero della legge: 37
Data: 13 settembre 1977
Numero BUR: 27
Data BUR: 30/09/1977

L.R. 13 Settembre 1977, n. 37
Nuove norme per il finanziamento degli enti ospedalieri e modificazioni alle leggi regionali n. 7 e n. 8 del 24 gennaio 1975.







Art. 1
(Bilanci di previsione degli enti ospedalieri)

Entro il 15 ottobre di ogni anno, gli enti ospedalieri trasmettono all' assessorato regionale alla sanita' un progetto di bilancio preventivo di competenza dell' esercizio successivo, redatto secondo il piano dei conti di cui all' allegato << A >> ed in conformita' dello schema di bilancio di cui all' allegato << B >> della presente legge, unitamente al parere motivato del consorzio per i servizi sociali e sanitari competente per territorio. A tal fine, entro il 15 settembre, ciascun ente ospedaliero trasmette il progetto di bilancio preventivo al consorzio competente per territorio. Il consorzio comunica all' ente ospedaliero il proprio parere entro il 5 ottobre successivo.
La Giunta regionale, sentita la competente commissione permanente del Consiglio regionale, entro il 10 dicembre, determina con propria deliberazione le somme attribuite a ciascun ente ospedaliero, calcolate in base ai criteri di cui ai successivi articoli.
Nel caso in cui gli enti ospedalieri non provvedano entro i termini previsti dal primo comma del presente articolo a trasmettere all' assessorato alla sanita' il progetto di bilancio, la determinazione delle somme di cui al secondo comma viene effettuata sulla scorta del progetto di bilancio dell' anno precedente.
Gli enti ospedalieri, in relazione agli importi determinati ai sensi dei commi precedenti, deliberano, entro venti giorni dalla relativa comunicazione, il bilancio preventivo.
E' escluso il ricorso da parte degli enti ospedalieri a finanziamenti straordinari per il conseguimento del pareggio del bilancio, salvo quanto previsto dal successivo art. 8.


Art. 2
(Modalita' di erogazione delle quote assegnate)

La Giunta regionale provvede ad erogare all' inizio di ciascun trimestre rate di acconto sulle somme determinate, in via preventiva, per ogni ospedale, a norma dell' art. 1.
Gli enti ospedalieri provvedono a trasmettere entro il 15 del mese successivo la scadenza di ciascun trimestre, anche al fine della determinazione delle rate di cui al precedente comma, una situazione finanziaria relativa agli impegni assunti e ai mandati emessi nonche' alle entrate accertate e riscosse.


Art. 3
(Vincolo delle quote)

Gli enti ospedalieri possono effettuare nel corso dell' anno variazioni di bilancio mediante storni di fondi tra capitoli appartenenti alla stessa categoria sempreche', per i capitoli medesimi, siano previsti identici criteri di finanziamento a norma della presente legge.
Non sono ammessi, in ogni caso, storni dai capitoli appartenenti alle categorie 601 e 602 del piano dei conti allegato alla presente legge.
Gli enti ospedalieri possono effettuare prelevamenti dal fondo di riserva esclusivamente nel caso di spese urgenti e comunque non prevedibili cui non sia possibile far fronte a norma dei precedenti commi.


Art. 4
(Determinazione delle quote definitive)

Entro il 15 settembre di ogni anno, gli enti ospedalieri comunicano all' assessorato regionale alla sanita' il prevedibile ammontare, riferito all' esercizio in corso, delle eventuali variazioni da apportare agli stanziamenti dei singoli capitoli del bilancio di previsione.
Entro il 30 ottobre la Giunta regionale, sentita la competente commissione permanente del Consiglio regionale, anche in relazione alle comunicazioni di cui sopra e alle situazioni finanziarie di cui al precedente art. 2, provvede alla rideterminazione delle quote spettanti a ciascun ente ospedaliero per l' esercizio in corso a norma degli articoli 5 e 8 della presente legge.
La Giunta regionale, in sede di rideterminazione delle quote, puo' autorizzare prelevamenti dal fondo di riserva anche in deroga a quanto previsto all' ultimo comma dell' art. 3 della presente legge.
Sulla base delle determinazioni di cui al precedente comma gli enti ospedalieri provvedono, con apposita deliberazione, alle conseguenti variazioni di bilancio.


Art. 5
(Criteri per il finanziamento delle spese correnti)

La determinazione delle somme da attribuire agli enti ospedalieri per il finanziamento delle spese correnti e' effettuata per le seguenti voci di spesa, secondo i criteri appresso indicati:
1) Spese per gli organi dell' ente( categ. 601): nella misura derivante dall' applicazione delle vigenti disposizioni di legge.
2) Oneri per il personale( categ. 602):
a) Stipendi ed assegni fissi: (cap. 602.01): in base al personale in servizio, tenuto conto della data delle nuove assunzioni e delle cessazioni dal servizio, nell' ambito delle piante organiche debitamente approvate a norma di legge;
b) lavoro straordinario, reperibilita' ed altre indennita' variabili (cap. 602.02): in base alle esigenze effettive, tenuto conto della complessiva dotazione di personale in rapporto al numero dei posti letto, in misura comunque non superiore al quindici per cento dell' importo determinato alla precedente lettera a);
c) oneri previdenziali e assistenziali (cap. 602.03): nella misura prevista dalle vigenti disposizioni di legge ed in relazione agli importi determinati alle precedenti lettere a) e b);
d) oneri diversi per il personale (cap. 602.04): in base alle effettive esigenze dell' ente e comunque in misura non superiore allo 0,50 per cento dell' importo determinato alla precedente lettera a) ad eccezione dei compensi per consulenze esterne e per incarichi diversi ad estranei (articolo 602.04.02) che vengono finanziati in base alle esigenze effettive opportunamente documentate, nonche' per le spese per l' incentivazione dell' attivita' scientifica, didattica, di aggiornamento professionale e per la partecipazione a convegni e congressi (articolo 602.04.04) che vengono finanziate sulla base di un programma annuale in relazione alle esigenze effettive opportunamente documentate;
e) assegni al personale per tirocinio obbligatorio (cap. 602.05): nella misura prevista dalle vigenti disposizioni di legge in relazione all' effettivo numero dei tirocinanti;
f) spese per la gestione delle scuole (capitolo 602.06): in base al fabbisogno documentato sulla scorta di un prospetto analitico delle singole voci di spesa.
Per il finanziamento degli oneri per il personale dovranno comunque essere applicate le disposizioni contenute nelle norme vigenti e negli accordi nazionali di lavoro.
3) Acquisti di medicinali e materiale sanitario ( categ. 603): in base a quote unitarie calcolate, tenuto conto del numero dei ricoveri, delle giornate di degenza e del volume dell' attivita' ambulatoriale e di pronto soccorso, per fasce omogenee di ospedali, e di specialita', ad eccezione delle spese per armamentario, presidi chirurgici, protesi, valvole e pace - makers, che vengono finanziati in base alle presumibili esigenze che dovranno essere opportunamente documentate e verificate.
4) Altri acquisti( categ. 604):
a) spese per generi alimentari (cap. 604.01): in base a quote unitarie per ciascuna giornata di degenza maggiorate di una somma pari a quella prevista in entrata a titolo di proventi per rimborso - vitto;
b) materiale di guardaroba, utensili e stoviglie, mobili ed arredamento, acquisti diversi (capitoli 604.02- 03- 04- 05) in base ad una quota unitaria per postoletto calcolata in relazione alla spesa media dell' anno precedente.
5) Spese per lavanderia( categ. 605) e spese per pulizia( categ. 606): in base al criterio indicato al precedente n. 4 lettera b), ad eccezione degli appalti che vengono finanziati in relazione alle spese opportunamente documentate.
6) Manutenzione ordinaria( categ. 607): in base ad una quota - unitaria per posto - letto, calcolata per fasce omogenee di ospedali. Per la determinazione di fasce omogenee vengono tenuti presenti la cubatura e lo stato di conservazione degli immobili, gli spazi destinati ad attivita' ambulatoriali e ad altre attivita' istituzionali da incentivare, la dotazione e stato di conservazione delle attrezzature.
7) Energetici ed utenze( categ. 608): in base alle esigenze effettive opportunamente documentate.
8) Spese generali amministrative e diverse (categoria 609):
a) affitti passivi e spese accessorie (cap. 609.01); noleggio di apparecchiature elettrocontabili ed acquisizione di analoghi servizi presso terzi (cap. 609.02); noleggio di fotoriproduttori ed altri beni strumentali (cap. 609.03) in base alle esigenze effettive degli enti ospedalieri opportunamente documentate;
b) spese amministrative e diverse (cap. 609.04) in misura non superiore allo 0,50 per cento dell' importo complessivo relativo alle spese correnti comprese nelle categorie da 601 a 608 inclusa.
9) Oneri finanziari, amministrativi e fiscali (categoria 610) e oneri compensativi delle entrate (categoria 611): in base alle esigenze effettive degli enti ospedalieri opportunamente documentate.
10) Fondo di riserva( categ. 613): in ragione del due per cento degli importi determinati per le spese correnti relative alle categ. da 603 a 611 inclusa.
Nella determinazione delle quote per il finanziamento per l' acquisto dei beni di consumo e dei servizi deve essere tenuto conto dell' andamento degli indici ufficiali delle variazioni dei prezzi.


Art. 6
(Gestione della farmacia esterna)

Gli enti ospedalieri provvedono alla gestione della farmacia esterna mediante contabilita' separata alla quale vengono imputati tutti i costi diretti ed indiretti.
Nella predetta contabilita' devono essere evidenziati, ai soli fini della dimostrazione dei costi, gli oneri per il personale addetto alla gestione della farmacia.
Eventuali perdite nella gestione della farmacia esterna potranno essere finanziate solamente in casi eccezionali, previo accertamento delle cause che hanno dato luogo alle perdite stesse.


Art. 7
(Gestione del patrimonio)

Gli enti ospedalieri provvedono alla gestione dei propri beni patrimoniali non ospedalieri mediante contabilita' separata alla quale vengono imputati tutti i costi diretti ed indiretti.
Nella predetta contabilita' devono essere evidenziati, ai soli fini della dimostrazione dei costi, gli oneri per il personale addetto alla gestione dei beni stessi.
Il ripianamento di eventuali perdite della gestione dei beni patrimoniali non ospedalieri viene disciplinato con apposita legge regionale.


Art. 8
(Criteri e modalita' per il finanziamento delle spese per movimento di capitali)

Le spese per movimento di capitali attinenti ai beni patrimoniali non ospedalieri sono incluse nella contabilita' separata di cui al precedente art. 7.
Le spese per l' ammortamento dei mutui contratti dagli enti ospedalieri alla data del 31 dicembre 1974 sono finanziate in base al fabbisogno effettivo opportunamente documentato.
Le spese per movimento di capitali attinenti i beni patrimoniali ospedalieri sono finanziate in base ai seguenti criteri:
a) acquisizione, trasformazione e rinnovo di immobili ospedalieri: ai sensi delle norme vigenti per l' edilizia ospedaliera;
b) acquisizione di impianti e apparecchiature sanitarie, di impianti e apparecchiature non sanitarie, di nuovi mezzi di trasporto: tenuto conto degli obiettivi di programmazione sanitaria indicati all' art. 5 della legge regionale 24 gennaio 1975, n. 7 ed, in attesa dell' approvazione del piano socio - sanitario regionale in relazione alle specifiche e comprovate esigenze dei singoli ospedali. A tale fine, gli enti ospedalieri, unitamente al progetto di bilancio, devono produrre idonea documentazione atta a consentire la valutazione della misura delle spese nonche' dei motivi che le rendono necessarie.
La Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare permanente del Consiglio regionale, ripartisce annualmente tra gli enti ospedalieri le somme destinate al finanziamento delle spese di cui al presente articolo in base ai criteri indicati ed in relazione alle autorizzazioni di cui alla legge regionale 24 gennaio 1975, n. 7, modificata a norma del successivo art. 9.


Art. 9
(Modificazioni alla legge regionale 24 gennaio 1975, n. 7)

Alla legge regionale 24 gennaio 1975, n. 7 sono apportate le seguenti modificazioni.
All' art. 1, primo comma, la lettera a) e' cosi' sostituita: << l' istituzione, la soppressione, la modificazione e lo sdoppiamento di divisioni, sezioni e servizi igienico - organizzativi, di diagnosi e cura, amministrativi e generali nonche' l' acquisto delle relative attrezzature >>. L' art. 3 e' soppresso.
Al secondo comma dell' art. 4 e' aggiunto il seguente periodo: << Sono altresi' soggetti ad autorizzazione i provvedimenti degli enti ospedalieri che apportano modificazioni alle piante organiche >>. Al terzo comma, lettera b), dell' art. 4 la parola << ampliamenti >> e' sostituita con la parola << modificazioni >>.

L' art. 6 e' cosi' sostituito:

<< Le richieste di autorizzazione a norma della presente legge devono essere trasmesse all' assessorato alla sanita' entro il termine previsto per la presentazione dei progetti di bilancio e corredati, oltre che dalla deliberazione del consiglio di amministrazione dell' ente e dal parere motivato del consorzio per i servizi sociali e sanitari competente per territorio, da una relazione con l' indicazione dei motivi anche tecnici che rendono necessari i provvedimenti da autorizzare, nel quadro delle indicazioni programmatiche contenute nella presente legge, e che ne giustificano l' adozione, nonche' da ogni altro elemento di valutazione soprattutto sull' incidenza della spesa.
Nulla e' innovato per quanto riguarda i procedimenti relativi alle opere di carattere edilizio di cui al primo comma, lettera b), dell' art. 1.
Entro quarantacinque giorni dal termine indicato al primo comma la Giunta regionale, su proposta dell' assessore alla sanita', sentita la competente commissione permanente del Consiglio regionale, autorizza, sulla base di una valutazione globale ed organica delle richieste pervenute, gli enti ospedalieri all' adozione dei relativi provvedimenti.
Sono nulle le deliberazioni degli enti ospedalieri adottate in contrasto con la presente legge >>.


Art. 10
(Modificazioni alla legge regionale 24 gennaio 1975, n. 8)

Alla legge regionale 24 gennaio 1975, n. 8 sono apportate le seguenti modificazioni:
All' art. 2, le lettere a) e b) sono cosi' sostituite:
<< a) delle spese correnti degli enti ospedalieri;
b) delle spese per l' impianto, la trasformazione degli ospedali escluse le opere edilizie; delle spese per il rinnovo e l' adeguamento delle attrezzature ospedaliere; delle spese per l' ammortamento dei mutui contratti dagli enti ospedalieri >>.


Art. 11
(Unioni di acquisto e di gestione)

In attesa dell' emanazione di una legge organica per la disciplina delle procedure contrattuali degli enti ospedalieri, il Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale puo' disporre, con propria deliberazione, unioni obbligatorie tra piu' enti ospedalieri per l' acquisto di determinati beni nonche' per l' acquisto e la gestione di determinati servizi.
Gli enti ospedalieri possono realizzare anche di propria iniziativa unioni di acquisto e di gestione, previa autorizzazione della Giunta regionale, sentita la competente commissione permanente del Consiglio regionale.
Salvo quanto previsto al seguente comma, agli acquisti in unione si applica la normativa vigente in materia di contratti.
Gli enti ospedalieri che partecipano all' unione delegano per la procedura di acquisto una commissione di rappresentanti di tutti gli enti partecipanti.


Art. 12
(Definizione gestione esercizio finanziario 1975)

Per l' esercizio finanziario 1975, nel caso in cui, a seguito della determinazione delle quote di finanziamento da parte della Giunta regionale, si sia verificata una differenza in piu' o in meno tra le entrate accertate e le uscite impegnate, gli enti ospedalieri devono iscrivere tale differenza nel conto consuntivo alle voci di avanzo di amministrazione (numero di codice 100) o disavanzo di amministrazione (numero di codice 500) dello schema di bilancio unificato.
Entro novanta giorni dall' entrata in vigore della presente legge gli enti ospedalieri trasmettono all' assessorato regionale alla sanita' il conto consuntivo relativo all' esercizio 1975, corredato di una relazione analitica, opportunamente documentata, sulle cause che hanno determinato l' avanzo o il disavanzo.
La Giunta regionale, sentita la competente commissione permanente del Consiglio regionale, sulla base delle risultanze del conto consuntivo, puo' provvedere alla rideterminazione delle quote di finanziamento assegnate, previo accertamento della validita' delle risultanze stesse.


Art. 13
(Norme transitorie)

Salvo quanto previsto dal seguente comma, per gli anni 1976 e 1977 per il finanziamento delle spese degli enti ospedalieri, si applicano i criteri e le modalita' previste per l' esercizio finanziario 1975.
La determinazione delle quote definitive per l' esercizio finanziario 1976 viene effettuata sulla base del conto consuntivo predisposto dagli enti ospedalieri a norma delle vigenti disposizioni di legge.
Per l' esercizio finanziario 1978 i termini indicati al precedente art. 1, primo e secondo comma, sono fissati, rispettivamente, in novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge ed in quarantacinque giorni dalla data di trasmissione del progetto di bilancio.
La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Lazio.
Data a Roma, addi' 13 settembre 1977 Il visto del Commissario del Governo e' stato apposto il 10 settembre 1977.


ALL.1

Allegato A alla legge regionale concernente << Nuove norme per il finanziamento degli enti ospedalieri e modificazioni alle leggi regionali n. 7 e n. 8 del 24 gennaio 1975 >>.
PIANO DEI CONTI PER LA CONTABILITA' DEGLI ENTI OSPEDALIERI
Lo schema del piano dei conti allegato classifica le voci di entrata e di uscita in titoli, categorie, capitoli ed articoli. I capitoli costituiscono l' unita' elementare del bilancio e sono quindi vincolanti.
Le categorie costituiscono un raggruppamento di capitoli di entrata o di uscita, che si ritiene utile aggregare, al fine di pervenire ad una sintesi dei dati di bilancio tale da permettere l' immediato apprezzamento dei principali flussi di entrata e di spesa.
I titoli discriminano entrate o spese di competenza della gestione corrente da quelle riguardanti movimenti di capitali ovvero riflettenti partite di giro.
E' lasciata discrezionalita' a ciascun ente di effettuare ulteriori analisi scindendo o meno i singoli capitoli in articoli: in caso di suddivisione, questa tuttavia deve obbligatoriamente seguire la classificazione e la codifica indicata dal presente piano dei conti per i singoli articoli.
Anche al fine di consentire possibili elaborazioni dei dati in automatico, ciascun capitolo e' contraddistinto da un numero di codice composto di cinque cifre: la prima si riferisce ai titoli, la seconda e la terza alle categorie, la quarta e la quinta ai capitoli.


ATTO ALLEGATO

ENTRATE
100. AVANZO DI AMMINISTRAZIONE.
200.
ENTRATE CORRENTI.
201. Quota di riparto per il finanziamento delle spese correnti.
202. Altri contributi in conto spese correnti.
202.01 Contributi nell' ambito della regolazione dei rapporti derivanti dalla convenzione con l' universita'.
202.02 Contributi da enti diversi e da privati.
203. Quote di degenza.
203.01 Quote di degenza da soggetti non iscritti nei ruoli di cui agli articoli 17 e seguenti della legge regionale 4 febbraio 1975, n. 15.
204. Proventi per prestazioni sanitarie.
204.01 Proventi derivanti da prestazioni sanitarie a ricoverati di cui all' art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1969, n. 130.
204.02 Proventi per prestazioni ambulatoriali.
205. Interessi attivi su depositi.
205.01 Interessi attivi su depositi.
206. Redditi e proventi vari.
206.01 Utile netto della gestione della farmacia esterna.
206.02 Utile netto della gestione del patrimonio.
206.03 Proventi vari.
206.03.01 Rimborso per il rilascio di copie di cartelle cliniche e certificati diversi.
206.03.02 Ricavi dalla cessione di materiali e di prodotti diversi.
206.03.03 Altri proventi.
207. Recuperi compensativi delle spese.
207.01 Quota contributi previdenziali ed assistenziali a carico del personale.
207.02 Altri recuperi su oneri per il personale.
207.03 Rimborsi medicinali e materiale sanitario.
207.04 Rimborsi vitto: mense, bar, ristorante, ecc.
207.05 Iscrizioni e proventi delle scuole.
207.05.01 Scuole con contabilita' separata.
207.05.02 Scuole prive di contabilita' separata.
207.06 Altri recuperi compensativi delle spese.
207.06.01 Rimborsi utenze: telefono, postali, TV, ecc.
207.06.02 Rimborsi quote premio su polizze assicurative volontarie.
207.06.03 Rimborsi servizio autolettiga.
207.06.04 Altri recuperi.
300. ENTRATE PER MOVIMENTO DI CAPITALI.
301. Quota di riparto per il finanziamento delle spese in conto capitale.
301.01 Quota di riparto per il finanziamento delle spese in conto capitale.
302. Altri contributi con vincolo di destinazione in conto capitale.
302.01 Concorsi dello Stato con vincolo di reinvestimento.
302.02 Donazioni, lasciti e contributi da enti diversi e da privati con vincolo di reinvestimento.
303. Alienazione di beni patrimoniali non ospedalieri.
303.01 Ricavi dalla cessione di immobili non ospedalieri.
303.02 Ricavi dalla cessione di diritti reali.
303.03 Rimborsi da cessione e rimborso di titoli.
303.04 Ricavi dalla cessione di cespiti fuori uso.
304. Alienazione di beni patrimoniali ospedalieri.
304.01 Ricavi dalla cessione di immobili ospedalieri.
304.02 Ricavi dalla cessione di impianti ed altri beni fuori uso.
305. Accensione di debiti.
305.01 Assunzione di mutui passivi e di altri debiti a medio e lungo termine.
306. Rimborso di crediti.
306.01 Rimborso crediti.
400. PARTITE DI GIRO.
401. Entrate per conto terzi.
401.01 Ritenute fiscali a carico del personale.
401.02 Ritenute fiscali sui compensi a terzi.
401.03 Rimborsi cassa di previdenza per anticipi pensioni.
401.04 Ritenute per cessione quinto dello stipendio.
401.05 Somme varie riscosse per conto terzi.
402. Contabilita' speciali.
402.01 Farmacia esterna.
402.02 Gestione del patrimonio.
402.03 Scuole infermieri professionali e corsi di specializzazione con contabilita' separata.
402.04 Centri per le malattie sociali.
403. Conti d' ordine.
403.01 Depositi cauzionali.
403.02. Deposito spese contrattuali.
403.03 Anticipazioni fondo economale.
403.04 Aperture di credito e anticipazioni di cassa.
USCITE
500. DISAVANZO DI AMMINISTRAZIONE.
600. SPESE CORRENTI.
601. Spese per gli organi dell' ente.
601.01 Compensi al consiglio di amministrazione.
601.02 Compensi al collegio dei revisori.
601.03 Indennita' e rimborsi spese al consiglio di amministrazione ed al collegio dei revisori.
602. Oneri per il personale.
602.01 Stipendi ed assegni fissi.
602.01.01 Personale medico.
602.01.02 Personale non medico.
602.01.03 Personale religioso.
602.02 Lavoro straordinario, reperibilita' ed altre indennita' variabili.
602.02.01 Personale medico.
602.02.02 Personale non medico.
602.03 Oneri previdenziali ed assistenziali.
602.03.01 Personale medico.
602.03.02 Personale non medico.
602.03.03 Personale religioso.
602.03.04 Assegni di quiescenza dovuti al personale cessato in forza di disposizioni regolamentari.
602.03.05 Indennita' di anzianita'.
602.04 Oneri diversi per il personale.
602.04.01 Indennita' di missione e rimborso spese di trasferta.
602.04.02 Compensi per consulenze esterne e per incarichi diversi ad estranei.
602.04.03 Spese per le commissioni giudicatrici dei concorsi.
602.04.04 Spese per l' incentivazione dell' attivita' scientifica, didattica, di aggiornamento professionale e per la partecipazione a convegni e congressi.
602.04.05 Altri eventuali oneri al personale.
602.05 Assegni al personale per tirocinio obbligatorio.
602.06 Spese per la gestione delle scuole.
602.06.01 Compensi al personale docente nelle scuole con contabilita' separata.
602.06.02 Compensi al personale docente nelle scuole senza contabilita' separata.
602.06.03 Spese di gestione per scuole con contabilita' separata.
602.06.04 Spese di gestione per scuole prive di contabilita' separata.
603. Acquisti di medicinali e materiale sanitario.
603.01 Medicinali.
603.02 PLASMA E SANGUE.
603.03 Materiale radiografico e radioattivo.
603.04 Prodotti chimici di laboratorio.
603.05 Materiale sanitario e di medicazione.
603.06 Ossigeno ed altri gas medicali.
603.07 Esami affidati ad enti esterni.
603.08 Armamentario e presidi chirurgici.
603.09 Protesi, valvole, pace - makers.
604. Altri acquisti.
604.01 Generi alimentari.
604.02 Materiale di guardaroba.
604.03 Utensili e stoviglie.
604.04 Mobili ed arredamento.
604.05 Acquisti diversi.
605. Spese per lavanderia.
605.01 Detersivi e spese varie per lavanderia.
605.02 Spese eventuale appalto servizio lavanderia.
606. Spese per pulizia.
606.01 Materiale vario di pulizia e spese di disinfestazione.
606.02 Spese eventuale appalto servizio pulizia.
607. Manutenzioni ordinarie.
607.01 Manutenzione immobili ospedalieri e loro pertinenze.
607.02 Manutenzione impianti macchinari.
607.03 Manutenzione apparecchiature sanitarie e strumentario medicale.
607.04 Opere manutentive varie.
607.05 Acquisto materiale generico di manutenzione interna.
608. Energetici ed utenze.
608.01 Energia elettrica e forza motrice.
608.02 Combustibili per riscaldamento, condizionamento e varie.
608.03 Spese eventuale appalto gestione centrale termica e/ o inceneritore.
608.04 Approvvigionamento idrico.
608.05 Gas.
608.06 Spese canoni telefonici e RaiTv.
609. Spese generali, amministrative e diverse.
609.01 Affitti passivi e spese accessorie.
609.02 Noleggio di apparecchiature elettrocontabili od acquisizione di analoghi servizi presso terzi.
609.03 Noleggio di fotoriproduttori ed altri beni strumentali.
609.04 Spese amministrative e diverse.
609.04.01 Spese postali.
609.04.02 Valori bollati.
609.04.03 Abbonamenti a riviste e pubblicazioni.
609.04.04 Contributi associativi.
609.04.05 Spese legali e notarili.
609.04.06 Cancelleria e stampati.
609.04.07 Spese per congressi.
609.04.08 Spese per studi, ricerche e documentazione.
609.04.09 Spese diverse.
610. Oneri finanziari, assicurativi e fiscali.
610.01 Interessi passivi su aperture di credito e anticipazioni di cassa.
610.02 Interessi passivi per rateizzazione contributi previdenziali.
610.03 Interessi passivi e spese su mutui ed altri debiti a medio e lungo termine.
610.04 Spese di servizio tesoreria.
610.05 Oneri assicurativi diversi.
610.05.01 Assicurazioni RCT, furti ed incendi immobili impianti ed attrezzature.
610.05.02 Assicurazioni impianti ed apparecchiature sanitarie.
610.06 Imposte, tasse e tributi vari relativi alla gestione ospedaliera.
611. Oneri compensativi delle entrate.
611.01 Compartecipazione ai sanitari su proventi per attivita' professionali.
611.02 Oneri derivanti da convenzione con l' universita'.
611.03 Oneri derivanti da convenzioni con altri istituti di ricovero e cura.
611.04 Restituzione e rimborsi vari.
612. Perdite nette e contributi per gestioni extraospedaliere.
612.01 Perdita netta della farmacia esterna.
612.02 Contributi alle spese di gestione dei centri per le malattie sociali.
613. Fondo di riserva.
700. SPESE PER MOVIMENTO DI CAPITALI.
701. Acquisizione di beni patrimoniali non ospedalieri.
701.01 Acquisizione di immobili.
701.02 Spese di trasformazione e rinnovo immobili.
701.03 Acquisizione di diritti reali.
701.04 Acquisizione di titoli.
701.05 Acquisizione di altri cespiti.
702. Acquisizione di beni patrimoniali ospedalieri.
702.01 Acquisizione di immobili ospedalieri.
702.02 Spese di trasformazione e rinnovo immobili ospedalieri.
702.03 Acquisizione di impianti e apparecchiature sanitarie.
702.04 Acquisizione di impianti e apparecchiature non sanitarie.
702.05 Acquisizione di nuovi mezzi di trasporto.
703. Estinzione di debiti.
703.01 Canoni e quote di riscatto su contratti di leasing.
703.02 Rimborso quote capitale per ammortamento di mutui passivi e altri debiti a medio e lungo termine.
800. PARTITE DI GIRO.
801. Uscite per conto terzi.
801.01 Ritenute fiscali a carico del personale
801.02 Ritenute fiscali su compensi a terzi.
801.03 Anticipi pensione cassa di previdenza.
801.04 Versamenti su cessione quinto dello stipendio.
801.05 Versamenti somme varie riscosse per conto terzi.
802. Contabilita' speciali.
802.01 Farmacia esterna.
802.02 Gestione del patrimonio.
802.03 Scuole infermieri professionali e corsi di specializzazione con contabilita' separata.
802.04 Centri per le malattie sociali.
803. Conti d' ordine.
803.01 Depositi cauzionali.
803.02 Deposito spese contrattuali.
803.03 Anticipazioni fondo economale.
803.04 Aperture di credito e anticipazioni di cassa.


ALL.2

Allegato B alla legge regionale concernente << Nuove norme per il finanziamento degli enti ospedalieri e modificazioni alle leggi regionali n. 7 e n. 8 del 24 gennaio 1975 >>
SCHEMA UNIFICATO DI BILANCIO DI PREVISIONE DEGLI ENTI OSPEDALIERI

Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari.