L.R. 20 Novembre 1978, n. 71 |
Modifica dell' articolo 3 della legge regionale n. 55 del 18 settembre 1978.
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ARTICOLO UNICO L' articolo 3 della legge regionale n. 55 del 18 settembre 1978 e' sostituito dal seguente: << Il primo e il quarto comma dell' articolo 4 della legge regionale 11 settembre 1976, n. 48, vengono cosi' modificati: primo comma: << I finanziamenti di cui al precedente articolo sono concessi con deliberazione della Giunta regionale su proposta dell' assessorato ai lavori pubblici di intesa con l' assessorato alla sanita', sentita la competente commissione consiliare >>; quarto comma: << L' erogazione ai singoli enti ospedalieri delle somme attribuite ai sensi del primo comma del presente articolo e' disposta con decreto del Presidente della Giunta regionale su richiesta degli enti medesimi, indirizzata all' assessorato ai lavori pubblici e corredata dalla documentazione idonea a comprovare la regolare esecuzione dei lavori >>. La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Lazio. Data a Roma, addi' 20 novembre 1978 Il visto del Commissario del Governo e' stato apposto il 17 novembre 1978. |
Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari. |