L.R. 21 Marzo 1985, n. 26 |
Realizzazione dell'ospedale di Pietralata in Roma.
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(Pubblicata nel B.U. 30 marzo 1985, n. 9 ) Art. 1 Per il completamento della rete ospedaliera romana, in attuazione dell'articolo 11 della legge regionale 29 settembre 1977, n. 39, relativa alla << Riorganizzazione funzionale dei servizi socio - sanitari e riordinamento della rete ospedaliera della citta' di Roma >> e successive modifiche ed integrazioni, e' autorizzata la costruzione dell' ospedale di Pietralata ai sensi degli articoli 1 e 6 della legge regionale 17 settembre 1984, n. 56, concernente << Interventi urgenti regionali per la ristrutturazione dei presidi sanitari >>. Art. 2 In analogia a quanto previsto dalla legge regionale 20 marzo 1982, n. 158 concernente la << Realizzazione dell' ospedale di Ostia >>, il Presidente della Giunta regionale, su conforme deliberazione della Giunta medesima, e' autorizzato a stipulare apposito contratto con la INSO SpA (sistemi per le infrastrutture sociali - societa' a totale partecipazione statale) relativo alla progettazione esecutiva e costruzione, in concessione, con il metodo << Oxford >>, del complesso ospedaliero di cui al precedente articolo 1 per un totale di trecentosessanta posti letto, da erigersi con la formula << chiavi in mano >> a Roma nell' area gia' prevista a tale scopo nel piano regolatore generale del comune di Roma, zona Pietralata. Art. 3 La societa' concessionaria, qualora intenda servirsi di apporti di altri soggetti operativi per la realizzazione dell' opera, a parita' di condizioni, assegnera' l' esecuzione dei lavori previsti ad imprese o cooperative di produzione e lavoro che operano anche nell' ambito regionale. Art. 4 Il progetto esecutivo ed i relativi capitolati che dovranno essere presentati alla Giunta regionale entro quattro mesi dalla data di esecutivita' del contratto di cui al precedente articolo 2, dovranno essere redatti sulla base di quelli a suo tempo approvati per l' ospedale di Ostia ai sensi dell' articolo 2 della legge regionale 20 marzo 1982, n. 15, con gli adeguamenti tecnici, tecnologici ed organizzativi conseguenti alla diversa funzione e localizzazione dell' opera. Il costo dell' opera sara' determinato sulla base dei prezzi a suo tempo approvati dal Consiglio regionale per la realizzazione dell'ospedale di Ostia, con gli adeguamenti di legge. Art. 5 La Giunta regionale dovra' approvare il progetto esecutivo ed i relativi capitolati entro quarantacinque giorni dalla loro presentazione, sentito il comitato tecnico consultivo di cui all' articolo 5 della legge regionale 8 novembre 1977, n. 43. Art. 6 L' ospedale dovra' essere consegnato, finito e funzionale, entro ventiquattro mesi dalla data di consegna dei lavori e dell' area libera. Saranno applicate le procedure di cui agli articoli 3, 4, 5 e 6 della legge regionale 20 marzo 1982, n. 15. Art. 7 L' unita' sanitaria locale RM / 5, con propri atti deliberativi provvedera' a definire, anche in via transattiva, eventuali rapporti tuttora pendenti relativi a pregresse progettazioni dell' ospedale di Pietralata. I relativi oneri finanziari sono a carico della presente legge. Art. 8 Per l' attuazione della presente legge e' autorizzata la spesa di L. 55.000 milioni ai sensi dell' articolo 7 della legge regionale 17 settembre 1984, n. 56. Alla copertura finanziaria conseguente si provvedera' a carico del capitolo n. 13207 del bilancio pluriennale 1984/ 1986 limitatamente agli esercizi 1985 (lire 20.000 milioni) e 1986 (L. 35.000 milioni). Art. 9 La presente legge e' dichiarata urgente ai sensi dell' articolo 127 della Costituzione e dell' articolo 31 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Lazio. |
Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari. |