Costituzione di centri per la promozione delle pietreornamentali del Lazio.

Numero della legge: 47
Data: 17 luglio 1989
Numero BUR: 21
Data BUR: 01/08/1989

L.R. 17 Luglio 1989, n. 47
Costituzione di centri per la promozione delle pietreornamentali del Lazio.

(Pubblicata nel B.U. 01 agosto 1989, n. 21, S.O. n. 1)


Art. 1

1. La Regione al fine di valorizzare i giacimenti di pietre ornamentali presenti nel Lazio e il lavoro impiegato nella estrazione e nella lavorazione di tali materiali promuove la costituzione:
a) il " Centro per la valorizzazione del travertino romano" operante nel bacino di Tivoli - Guidonia;
b) il " Centro per la valorizzazione del perlato - Coreno" operante nel bacino di Coreno Ausonio;
c) il " Centro per la valorizzazione del peperino viterbese" operante nel bacino di Vitorchiano - Bagnoregio;
d) il " Centro regionale per la promozione delle pietre ornamentali del Lazio".


Art. 2

1. I centri di cui ai punti a), b) e c) del precedente articolo 1 sono costituiti su iniziativa della Regione Lazio, avvalendosi dei comuni di Guidonia Montecelio per il centro di cui al punto a), di Coreno Ausonio per il centro di cui al punto b), di Vitorchiano per il centro di cui al punto c).

2. Il centro regionale di cui al punto d) dell' articolo 1 e' costituito sotto forma di societa' per azioni.


Art. 3

1. Societa' consortili a responsabilita' limitata costituisce ai sensi della legge 21 maggio 1981, n. 240, tra imprese operanti nel settore delle pietre di cui all' articolo 1, imprese operanti in attivita' indotte, enti pubblici anche territoriali, enti privati di ricerca ed assistenza tecnica, aventi per oggetto quanto previsto dal successivo articolo 5, saranno incaricate della gestione dei centri di cui ai punti a,) b) e c) del precedente articolo 1, attraverso apposite convenzioni stipulate tra le societa' consortili e la Regione.


Art. 4

1. Alla societa' per azioni per il centro regionale partecipano la Regione Lazio, le amministrazioni provinciali di Roma, Frosinone e Viterbo, la Filas (Finanziaria laziale di sviluppo), le societa' consortili di cui al precedente articolo 3 e possono inoltre partecipare le associazioni industriali e artigianali del settore.

2. La Regione e le amministrazioni provinciali non possono congiuntamente superare il cinquanta per cento del capitale sociale.


Art. 5

1. I centri di cui ai punti a), b) e c) del precedente articolo 1 hanno per oggetto l' erogazione di servizi, e in particolare:
a) documentazione e sperimentazione tecnologica nel campo della estrazione e lavorazione delle pietre ornamentali, soprattutto con riferimento ai nuovi impieghi delle pietre;
b) prevenzione rischi e salute dei lavoratori;
c) formazione manageriale;
d) formazione professionale dei lavoratori, soprattutto in riferimento a lavorazione innovative;
e) assistenza alle imprese e ricerca per la utilizzazione dei materiali di risulta e di scarto;
f) assistenza alle imprese per l' introduzione di processi produttivi e tecnologie innovative;
g) assistenza alle imprese per il " marketing" nazionale ed estero;
h) assistenza alle imprese per la commercializzazione dei prodotti;
i) offerta di ambiti per l' esposizione permanente di prodotti locali del settore.

2. Il centro regionale di cui al punto d) dal precedente articolo 1 ha per oggetto il raccordo e la realizzazione di iniziative comuni fra i centri di cui ai punti a), b) e c) del precedente articolo 1, nonche' la promozione di iniziative in Italia e all' estero finalizzate alla valorizzazione delle pietre ornamentali del Lazio.

3. L' assistenza alle imprese all' estero viene svolta secondo quanto stabilito nell' articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616.


Art. 6

1. I regolamenti per il funzionamento di cui ai punti a), b) e c) del precedente articolo 1 sono proposti dai comuni di cui all' articolo 2, approvati dalla Giunta regionale sentita la competente commissione consiliare permanente e previa consultazione delle societa' consortili di cui al precedente articolo 3 e delle associazioni imprenditoriali del settore che fanno parte integrante della convenzione di cui al precedente articolo 3.

2. Lo statuto della societa' di cui al precedente articolo 4 e' predisposto dai rappresentanti della Regione Lazio ed e' approvato dall' assemblea dei soci.


Art. 7

1. Per l' attuazione della presente legge e' autorizzata la spesa di L. 300 milioni annui per il periodo 1989- 1991.

2. All' onere per il 1989, previsto in L. 300 milioni, si fa fronte mediante riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 29802, elenco n. 4, lettera d), del bilancio per l' esercizio 1989.

3. La spesa di cui al precedente comma e' iscritta in termini di competenza ai capitoli che si istituiscono nel bilancio stesso con la denominazione e gli stanziamenti di seguito indicati:
Cap. 02405 " Spese per la costituzione del centro per la valorizzazione del travertino romano", L. 150.000.000.
Cap. 2406 " Spese per la costituzione del centro per la valorizzazione del perlato coreno" L. 74.000.000.
Cap. 02407 " Spese per la costituzione del centro per la valorizzazione del peperino viterbese" L. 74.000.000.
Cap. 02408 " Spese per la costituzione del centro per la produzione delle pietre ornamentali del Lazio". L. 2.000.000

4. Alla copertura degli oneri relativi ai successivi anni 1990 e 1991 si provvede con i fondi iscritti nel bilancio pluriennale dell' esercizio corrente.


Art. 8

1. La Regione delega i comuni di Guidonia Montecelio, Coreno Ausonio e Vitorchiano a promuovere i centri di cui ai punti a), b) e c) del precedente articolo 1 e autorizza i comuni a rappresentare i centri nei rapporti con enti finanziari fino alla stipula della convenzione che affida la gestione a societa' consortili.

2. La mancata stipula della convenzione di cui al precedente articolo 3 entro il ventiquattresimo mese dalla data di entrata in vigore della presente legge fa decadere la costituzione del relativo centro.

3. La mancata costituzione di tutti i tre centri di cui ai punti a), b) e c) del precedente articolo 1 e' in condizione ostativa alla costituzione della societa' per azioni per il centro regionale di cui al secondo comma del precedente articolo 2.

Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari.