L.R. 15 Gennaio 1983, n. 4 |
Modifiche ed integrazioni della legge regionale 14 settembre1982, n. 38, concernente: << Integrazione all' autorizzazionedi spesa di cui alla legge regionale 27 gennaio 1982,n. 3 >>.
|
(Pubblicata nel B.U. 29 gennaio 1983, n. 3) ARTICOLO UNICO L' integrazione all' autorizzazione di spesa, disposta dall' articolo unico della legge regionale 14 settembre 1982, n. 38, viene ridotta a L. 4.350 milioni. La Giunta regionale e' autorizzata a disporre per l' anno 1983 ulteriori interventi finanziari in aggiunta a quelli previsti dalla legge regionale 27 gennaio 1982, n. 3, e dalla legge regionale 14 settembre 1982, n. 38, modificata dal precedente comma, nei limiti della somma complessiva di L. 1.150 milioni. Gli interventi di cui al precedente comma sono finalizzati all' erogazione di un contributo straordinario a sostegno di attivita' culturali e sociali di particolare rilievo organizzate dalla Regione direttamente, ovvero da altri enti, associazioni pubbliche e private, oltre a quelli previsti dalla citata legge regionale n. 3 del 1982. La Giunta regionale provvedera' all' erogazione della somma in relazione alle predette attivita' culturali e sociali sentita la competente Commissione consiliare permanente. Alla copertura dell' onere complessivo di L. 1.150 milioni per l' anno 1983 si provvedera' con legge di bilancio. |
Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari. |