L.R. 09 Gennaio 1988, n. 4 |
Provvedimenti a favore delle imprese artigiane, commerciali,turistico - alberghiere e della pesca, danneggiate dal nubifragio del 22 e del 29 ottobre 1987.
|
(Pubblicata nel B.U. 30 gennaio 1988, n. 3) Art. 1 1. Le provvidenze previste nella presente legge si applicano nelle zone colpite dalle alluvioni verificatesi il 22 ed il 29 ottobre 1987 ed individuate con decreto del Presidente della Giunta regionale, da emanarsi entro quindici giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Art. 2 1. La Regione e' autorizzata ad assegnare fondi in conto capitale ai comuni per la concessione di contributi non superiori al 50 per cento dell' ammontare dei danni subiti ai locali ed alle attrezzature a favore di aziende artigiane, commerciali, turistico - alberghiere e della pesca localizzate con le modalita' di cui al precedente articolo. 2. Le domande delle aziende destinatarie dei benefici di cui al precedente comma debbono essere presentate ai comuni entro due mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge corredate da una perizia giurata presso la pretura competente, delle opere da eseguire e delle attrezzature da ricostituire e della relativa spesa ammissibile a contributo redatta da un tecnico iscritto nell' albo professionale sulla base, ove possibile, del prezzario regionale corrente alla data del decreto di cui al precedente articolo e per quanto ivi previsto. 3. I comuni interessati, scaduto il termine di cui al precedente secondo comma, provvedono, entro i successivi trenta giorni, con apposita deliberazione consiliare, ad individuare gli aventi diritto nonche' a determinare l' ammontare del contributo ammissibile. Art. 3 1. La Giunta regionale determina, sulla base della deliberazione adottata ai sensi del precedente articolo 2, terzo comma, e comunicata tempestivamente alla Regionale, l' ammontare del fondo da assegnare a ciascun comune per la concessione dei contributi nei limiti dello stanziamento di bilancio di cui al successivo articolo 5. 2. In sede consuntiva i comuni trasmettono alla Regione una dettagliata relazione circa l' avvenuta erogazione dei contributi agli aventi diritto. 3. Il Presidente della Giunta regionale provvedera' a trasmettere, entro dieci giorni dal ricevimento, copie delle relazioni di cui al precedente secondo comma alle competenti Commissioni consiliari permanenti. Art. 4 1. I benefici di cui alla presente legge sono cumulabili con le altre provvidenze previste dalla legislazione regionale a favore dei medesimi soggetti, ma non con analoghe provvidenze disposte dalla Regione o da altri enti pubblici per le stesse finalita'. 2. I suddetti benefici devono comunque intendersi concessi a titolo di anticipazione o di integrazione di quelli eventualmente disposti dallo Stato per le medesime finalita'. Art. 5 1. Alla copertura finanziaria della spesa complessiva di L. 2.000 milioni si provvede mediante riduzione di pari importo dal capitolo n. 29852, elenco n. 4, lettera n), del bilancio di previsione per l' anno 1987. |
Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari. |