L.R. 28 Aprile 1992, n. 31 |
Integrazione alla legge regionale 10 maggio 1990, n. 53, recante norme circa il riconoscimento dell'associazione tra gli ex consiglieri regionali del Lazio.
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Art. 1 1. All'articolo 3 della legge regionale 10 maggio 1990, n. 53 sono aggiunti i seguenti commi: "2. L'ufficio di Presidenza assicura inoltre il necessario supporto organizzativo per l'espletamento dei compiti dell'associazione e di cui al precedente articolo 2. 3. Gli oneri previsti dal precedente secondo comma fanno carico al capitolo n. 26007, del bilancio regionale per l'esercizio 1992, concernente: "Spese postali, telefoniche, di cancelleria, di resocontazione, di stampa, di documentazione e biclioteca ed in genere di economato, spese per attrezzature ed arredamenti". |
Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari. |