L.R. 19 Gennaio 1980, n. 5 |
Trattamento economico di missione.
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Art. 1 A decorrere dal 1° ottobre 1978, la misura della indennita' di trasferta dovuta ai dipendenti regionali e' stabilita come segue: 1) per le prime quattro qualifiche funzionali o livelli L. 14.000; 2) per tutte le altre qualifiche o livelli L. 19.100. Per le missioni effettuate all' estero spettano al personale le diarie nella misura netta, espressa nella valuta estera riferita a ciascun paese, secondo i criteri stabiliti dal decreto ministeriale 2 marzo 1976 e successive modifiche e integrazioni. Qualora il dipendente faccia parte di delegazioni ufficiali della Regione in missione all' estero, con l' onere di soggiorno a carico della Regione o di enti od organismi ospitanti, l' indennita' di missione viene ridotta ad un terzo. Art. 2 A decorrere dal 1° gennaio 1979, le misure delle indennita' di trasferta ed i limiti previsti per i rimborsi delle spese di cui al successivo articolo 3 vengono rideterminate annualmente, entro il limite del 10 per cento, con decreto del Presidente della Giunta regionale, da adottarsi entro il mese di gennaio di ogni anno. La determinazione e' effettuata sulla base della variazione percentuale dell' indice nazionale del costo della vita accertato dall' istituto centrale di statistica per il mese di novembre dell' anno immediatamente precedente, rispetto a quello del novembre 1978 che si considera uguale a cento. Art. 3 Al dipendente inviato in missione e' data facolta' di chiedere dietro presentazione di regolare fattura, il rimborso della spesa dell' albergo di prima categoria per il personale appartenente alle qualifiche funzionali o livelli ottavo, settimo, sesto, quinto e di seconda categoria per il restante personale. In tal caso le misure dell' indennita' di trasferta sono ridotte di un terzo. Per i dipendenti in missione fruenti di alloggio o vitto gratuito fornito dall' Amministrazione o da qualsiasi altro pubblico ente, l' indennita' di trasferta e' ridotta, rispettivamente, di un terzo o della meta'. Qualora si fruisca gratuitamente di alloggio e vitto, la stessa indennita' e' ridotta di due terzi. Art. 4 In caso di missione di durata non inferiore a 24 ore, a richiesta dell' interessato, il funzionario delegato concede, nel rispetto delle norme in materia di bilancio e contabilita' di cui alla legge regionale n. 15 del 12 aprile 1977, l' anticipazione di un importo pari al presumibile ammontare delle spese di viaggio ed ai due terzi delle presunte indennita'. Il rimborso delle spese di viaggio e le indennita' spettanti sono interamente corrisposti al termine della missione. Art. 5 Al personale in missione e' dovuto anche il compenso per lavoro straordinario limitatamente alle prestazioni effettivamente rese nella sede della missione, in eccedenza al normale orario di servizio e strettamente legate alla natura ed allhentita' dei compiti da svolgere. Le ore di lavoro straordinario compiute in missione concorrono con quelle rese in servizio al raggiungimento dei limiti previsti dalla vigente normativa. Art. 6 Per recarsi in missione, il personale regionale puo' essere autorizzato a servirsi: 1) di treni normali, rapidi e speciali, anche a prenotazione obbligatoria; 2) di altri mezzi di linea terrestre; 3) di mezzi di trasporto marittimo; 4) di aereo; 5) di automezzo proprio; 6) di automezzo di dotazione alla Regione. Al personale in missione compete il rimborso delle spese effettivamente sostenute per i viaggi effettuati con i servizi di linea di cui ai numeri 1), 2) e 3) del precedente comma, nel limite del costo del biglietto di viaggio e supplementi come segue: prima classe per il personale delle qualifiche funzionali o livelli ottavo, settimo, sesto e quinto; seconda classe per il personale delle altre qualifiche. Spetta altresi' il rimborso dell' eventuale spesa sostenuta per l' uso di un posto letto. In aggiunta al rimborso delle spese di cui al secondo e terzo comma del presente articolo e' pure dovuta una indennita' supplementare pari al 10 per cento del costo del biglietto a tariffa intera. Per i viaggi sui mezzi aerei non e' ammesso l' uso della prima classe ed al personale spetta il rimborso delle spese di viaggio, nonche' l' indennita' supplementare del 5 per cento da applicare sul costo del biglietto a tariffa intera. Per l' uso di mezzi aerei e' dovuto anche il rimborso della spesa di assicurazione sulla vita nel limite di un massimale ragguagliato allo stipendio annuo lordo ed indennita' pensionabili, moltiplicati per il coefficiente dieci, per i casi di morte e di invalidita' permanente. Al dipendente che sia stato autorizzato a servirsi del proprio automezzo, per l' espletamento della missione, compete un' indennita' chilometrica ragguagliata ad un quinto del prezzo di un litro di benzina super vigente nel tempo, con arrotondamento per eccesso a lira intera sulle misure risultanti. Al personale dipendente munito di patente di guida puo' essere consentito l' uso di un automezzo in dotazione alla Regione con il rimborso, previa presentazione di regolare documentazione, delle spese eventualmente sostenute per l' uso di detto automezzo. Al personale medesimo compete il rimborso delle spese eventualmente sostenute per i pedaggi autostradali e, nei casi di necessita' e di urgenza, per mezzi noleggiati o autotassametri. I rimborsi di cui al presente articolo competono anche se il personale non acquista titolo all' indennita' di trasferta. Art. 7 Per i percorsi o per le frazioni di percorso non serviti da ferrovia o altri servizi di linea e per i percorsi effettuati a piedi in zone prive di strade, l' indennita' chilometrica spettante e', rispettivamente di L. 100 e di L. 150. Ai fini dell' applicazione del precedente comma, le frazioni di chilometro inferiori a cinquecento metri non sono considerate; le altre sono arrotondate a chilometro intero. Nelle zone montane che siano prive di strade le distanze chilometriche si computano moltiplicando per dieci il dislivello altimetrico, calcolato quale differenza di altitudine fra il punto di deviazione della strada ordinaria ed il luogo di arrivo. Per i viaggi compiuti gratuitamente in ferrovia o con altri mezzi forniti dall' amministrazione regionale compete al dipendente comandato in missione l' indennita' chilometrica di L. 2. Le indennita' di cui al primo e quarto comma sono dovute anche quando il dipendente non consegua il diritto all' indennita' di trasferta. Le indennita' predette sono rideterminate annualmente secondo il disposto dell' articolo 2 della presente legge. Art. 8 L' impegno di spesa, la conseguente liquidazione ed il pagamento della indennita' di missione e dei rimborsi spese di cui alla presente legge, sono direttamente ed immediatamente disposti ed effettuati, previo riscontro della documentazione, da parte dei competenti uffici regionali. L' archiviazione dei relativi atti e' tenuta dall' assessorato al bilancio, al fine di assicurare la possibilita' dei controlli previsti dalla legge statale 19 maggio 1976, n. 335. Art. 9 Per tutto quanto non previsto dalla normativa regionale valgono, in quanto applicabili, le norme statali vigenti in materia. Sono abrogate le disposizioni legislative e regolamentari in contrasto o incompatibili con le norme della presente legge. Art. 10 L' attuazione della presente legge, per l' anno finanziario 1978, non potra' comportare nuovi maggiori oneri oltre gli importi delle spese iscritte rispettivamente al capitolo n. 528117: << Indennita' e rimborso spese di trasporto per missioni >> e al capitolo n. 528120: << Indennita' e rimborso spese di trasporto o di prima sistemazione degli impiegati e delle rispettive famiglie >>, del bilancio regionale per l' anno medesimo. |
Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari. |