L.R. 17 Agosto 1978, n. 44 |
Aumento della spesa prevista dalle leggi regionali 6 settembre 1975, n. 77 e 21 gennaio 1977, n. 3, recanti disposizioni in materia di assistenza scolastica e diritto allo studio.
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Art. 1 La spesa annua di L. 12.000.000.000, in attuazione della legge regionale 6 settembre 1975, n. 77 e successive modificazioni, e' elevata a L. 15.850.437.000. All' onere derivante dal comma precedente, si fa fronte riducendo di L. 3.850.437.000 gli stanziamenti di competenza e di cassa del capitolo n. 420150 (fondo globale per il finanziamento di provvedimenti legislativi - settore cultura) del bilancio regionale per l' anno finanziario 1978 ed aumentando di pari importo gli stanziamenti di competenza e di cassa del capitolo n. 420101 (interventi per attivita' di assistenza scolastica e diritto allo studio) del bilancio stesso. Le suindicate variazioni di bilancio per l' anno finanziario 1978 sono riportate nell' area progettuale << Cultura - Scuola - Edilizia scolastica >> - codice 0700 - del bilancio pluriennale 1978- 1981. Art. 2 (Norme transitorie) Per l' esercizio finanziario 1978, il 50 per cento della somma di L. 3.850.437.000 viene destinato ai seguenti interventi: a) assegnazione di somme ai comuni che gestiscono servizi di mensa per gli alunni delle scuole materne statali e di trasporto degli alunni delle scuole materne e dell' obbligo, ad integrazione di quelle assegnate nell' anno scolastico 1977/ 1978; b) assegnazione di fondi ai comuni per l' acquisto di scuolabus; c) assegnazione di fondi ai comuni destinati all' acquisto di libri a favore delle biblioteche di classe o di istituto ovvero di altro materiale didattico di uso collettivo, dando la priorita' alle scuole che effettuano la sperimentazione didattica. Per tali acquisti si osservano le modalita' previste dall' articolo 13 della legge regionale 6 settembre 1975, n. 77; d) assegnazione di somme ai comuni per gli interventi di assistenza medico - psichica e per l' assistenza ai minorati psico - fisici; e) concessione di contributi ai comuni per l' acquisto di attrezzature necessarie per il funzionamento delle cucine e dei refettori scolastici, con carattere prioritario per le scuole materne ed elementari. Tali contributi possono essere concessi anche per acquisti gia' effettuati dai comuni nel corrente anno scolastico. I provvedimenti riguardanti gli interventi di cui al precedente comma sono adottati dalla Giunta regionale, sentita la commissione consiliare permanente alla cultura. Per la determinazione delle somme di cui alla lettera a) del primo comma sara' tenuto conto della somma assegnata ai comuni con il piano regionale per l' attuazione del diritto allo studio relativo all' anno scolastico 1977/ 1978 onde integrarla al fine di operare una perequazione in relazione al numero delle sezioni di scuola materna statale in cui funziona il servizio di refezione ed ai servizi di trasporto degli alunni. Tutti gli altri interventi sono disposti in seguito a domanda dei comuni, alla quale va allegata la deliberazione della giunta comunale che ne autorizza la presentazione, da inviare entro quarantacinque giorni dall' entrata in vigore della presente legge. Il rimanente 50 per cento viene destinato all' assegnazione di somme ai comuni per l' esercizio delle funzioni di cui all' articolo 2 della legge regionale 6 settembre 1975, n. 77, da utilizzare con il piano regionale per la attuazione del diritto allo studio relativo all' anno 1978/ 1979. La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Lazio. Data a Roma, addi' 17 agosto 1978 Il visto del Commissario del Governo e' stato apposto il 12 agosto 1978. |
Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari. |