L.R. 08 Gennaio 1986, n. 7 |
Autorizzazione all' esercizio provvisorio del bilancio perl' anno finanziario 1986.
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(Pubblicata nel B.U. 20 gennaio 1986, n. 2) Art. 1 La Giunta regionale e' autorizzata ad esercitare provvisoriamente, fino a quando sia approvato per legge, il bilancio per l' anno finanziario 1986 e comunque non oltre il 31 marzo 1986, secondo gli stanziamenti di previsione e le eventuali note di variazione, con le disposizioni e le modalita' previste nel relativo disegno di legge all' esame del Consiglio regionale. Art. 2 La presente legge e' dichiarata urgente ai sensi dello articolo 127 della Costituzione e dell' articolo 31 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Lazio. |
Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari. |