L.R. 06 Giugno 1980, n. 51 |
Modificazioni ed integrazioni della legge regionale 3 novembre 1977, n. 42, concernente la determinazione delle indennita' e rimborsi spese dei consiglieri regionali del Lazio.
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Art. 1 L' art. 8 della legge regionale 3 novembre 1977, n. 42, e' integrato dai seguenti commi: << A far data dal 1° gennaio 1978 le norme del presente articolo si applicano anche ai consiglieri regionali che cessino dalla carica per dimissioni od altre cause di incompatibilita' nei limiti del periodo di esercizio del mandato consiliare. Al consigliere regionale al quale sia gia' stato corrisposto il premio di reinserimento sulla base di norme precedentemente in vigore, qualora riassuma la carica consiliare per un periodo non inferiore ad un anno nel corso della successiva legislatura, e' liquidata la differenza fra la nuova misura del premio spettante e l' importo lordo precedentemente corrisposto. Il premio di reinserimento non puo' essere comunque liquidato per un periodo superiore a dieci anni e per non piu' di una volta. In caso di decesso di un consigliere regionale nel corso della legislatura viene corrisposto, a carico del fondo, un contributo di solidarieta' ai beneficiari testamentari; in mancanza al coniuge od, in subordine, ai figli od ai genitori; l' Ufficio di Presidenza, integrato ai sensi dell' articolo 7 della legge regionale n. 7 del 16 marzo 1973, ne stabilira' la misura che comunque non potra' superare l' importo di una mensilita' per ogni annualita' di carica. Nei casi di urgenza il premio di reinserimento ed il contributo di solidarieta' sono liquidati agli aventi diritto, subito dopo la cessazione dalla carica dei consiglieri interessati, con provvedimento deliberativo del Presidente del Consiglio regionale adottato con i poteri del comitato di amministrazione del fondo di solidarieta' e salvo successiva ratifica da parte dello stesso comitato. Nell' eventualita' che le disponibilita' del fondo risultino insufficienti per operare la liquidazione di cui ai commi precedenti, il fondo sara' integrato, nella misura strettamente necessaria, della somma occorrente, mediante anticipazione da parte del fondo di previdenza dei consiglieri della Regione Lazio. Tale anticipazione sara' restituita dal fondo di solidarieta' mediante storno delle relative ritenute mensili operate sulle indennita' consiliari. Art. 2 La lettere b) dell' articolo 2 della legge regionale 3 novembre 1977, n. 42 e' cosi' sostituita: << Il rimborso forfettario mensile per spese connesse alla percorrenza di andata e ritorno fra il luogo della residenza e la sede effettiva del Consiglio regionale e' determinata, a decorrere dall' 1 gennaio 1980, nella seguente misura: L. 130.000 fino a 30 chilometri L. 170.000 fino a 50 chilometri L. 220.000 fino a 100 chilometri L. 260.000 oltre i 100 chilometri. Art. 3 Il secondo comma dell' articolo 6 e l' ultimo comma dell' articolo 8 della legge regionale n. 42 del 3 novembre 1977 sono abrogati. L' anzianita' dei consiglieri regionali che sono stati eletti nella prima legislatura regionale e rieletti nella seconda, agli effetti della applicazione delle disposizioni di cui agli articoli 6 ed 8 della legge regionale 3 novembre 1977, n. 42 decorre dal mese di giugno 1970 o dal momento della effettiva assunzione in carica; a partire da tali date e fino al 30 giugno 1975 gli stessi consiglieri sono tenuti a versare al fondo di previdenza ed al fondo di solidarieta' un contributo pari rispettivamente al cinque per cento ed al tre per cento dell' indennita' mensile lorda percepita ai sensi dell' articolo 1, lettera d), della legge regionale 16 marzo 1973, n. 7. L' Ufficio di Presidenza, integrato ai sensi dell' articocolo 7 della legge regionale n. 7 del 16 marzo 1973, deliberera' sulle modalita' di recupero degli arretrati di cui al comma precedente. Ai fini di quanto previsto dalla predetta lettera b) dell' articolo 2 della legge regionale n. 42 del 3 novembre 1977 e ai fini di questo articolo per sede del Consiglio regionale s' intende quella effettiva. Art. 4 Alla spesa derivante dall' articolo 2 della presente legge si fara' fronte con le disponibilita' previste dal capitolo n. 25001 << Spesa per le indennita' consiliari e di missione spettanti ai componenti del Consiglio regionale >>. |
Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari. |