L.R. 24 Giugno 1991, n. 24 |
Ulteriori modifiche alla legge regionale n. 97 del 20 novembre 1985,concernente: "Istituzione dell'orchestra giovanile del Lazio".
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Art. 1 1. All'articolo 1 della legge regionale n. 97 del 20 novembre 1985 cosi' come modificato dalla successiva legge regionale n. 79 del 12 dicembre 1989, le parole «in collaborazione con l'Accademia Nazionale di S. Cecilia» sono soppresse. Art. 2 1. All' articolo 3 della legge regionale n. 97 del 20 novembre 1985 cosi' come modificato dalla successiva legge regionale n. 79 del 12 dicembre 1989 le parole «d'intesa con l'Accademia Nazionale di S. Cecilia» sono soppresse. Art. 3 1. Al primo comma dell'articolo 4 della legge regionale n. 97 del 20 novembre 1985 cosi' come modificato con legge n. 79 del 12 dicembre 1989 le parole «il presidente dell'Accademia Nazionale di S. Cecilia» sono sostituite con «il presidente della commissione consiliare permanente competente in materia di cultura». Art. 4 1. All'articolo 4-bis della legge regionale n. 97 del 20 novembre 1985, introdotto con la legge regionale n. 79 del 12 dicembre 1989 le parole da «il bilancio preventivo e quello consuntivo» alla fine dell'articolo sono soppresse. Art. 5 1. Nell'articolo 7 della legge regionale n. 97 del 20 novembre 1985 le parole «l'Accademia di S. Cecilia» sono sostituite da «il comitato artistico-organizzativo». Art. 6 (Norma transitoria) 1. Il comitato artistico-organizzativo costituito a termini dell'articolo 4 della legge regionale n. 97 del 20 novembre 1985 e dell'articolo 6 della legge regionale n. 79 del 12 dicembre 1989 conserva la sua validita' sostituendosi il nuovo membro di diritto a quello previsto prima delle modifiche introdotte dalla presente legge. |
Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari. |