Variazioni della III zona omogenea di cui alla legge regionale 2 maggio 1973,n. 16, concernente: "Sviluppo dell'economia montana".

Numero della legge: 69
Data: 7 giugno 1990
Numero BUR: 17
Data BUR: 20/06/1990

L.R. 07 Giugno 1990, n. 69
Variazioni della III zona omogenea di cui alla legge regionale 2 maggio 1973,n. 16, concernente: "Sviluppo dell'economia montana".


(Pubblicata nel B.U. 20 giugno 1990, n. 17, S.O. n.1)


Art. 1

1. La III zona omogenea di cui alla lettera c) del primo comma dell'articolo 8 della legge regionale 2 maggio 1973, n. 16, comprendente in parte il comune di Tolfa, gia' classificato parzialmente montano, e' estesa all'intero territorio del comune ai sensi dell'articolo 73 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 e dell'articolo 14 della legge 25 luglio 1952, n. 991.


Art. 2

1. I comuni di Civitavecchia e Santa Marinella, ai fini di una necessaria unita' territoriale e per consentire una efficace programmazione degli interventi capace di assicurare un effettivo riequilibrio socio-economico sui Monti della Tolfa, sono inclusi parzialmente nella III zona di cui al precedente articolo.

2. La III zona omogenea di cui alla lettera c) del primo comma dell'articolo 8 della legge regionale 2 maggio 1973, n. 16, e' pertanto, delimitata dai territori dei comuni di Allumiere e tolfa, per intero e dai territori dei comuni di Civitavecchia e Santa Marinella per la parte indicata nella planimetria allegata alla presente legge (Omissis) ed e' considerata comprensorio di bonifica montana ai sensi dell'articolo 14 della legge 25 luglio 1952, n. 991.


Art. 3

1. La presente legge e' dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 127 della Costituzione e dell'articolo 31 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari.