NORME IN MATERIA DI BILANCIO E CONTABILITA' NELLA REGIONE LAZIO.

Numero della legge: 15
Data: 12 aprile 1977
Numero BUR: 10
Data BUR: 19/04/1977

L.R. 12 Aprile 1977, n. 15
NORME IN MATERIA DI BILANCIO E CONTABILITA' NELLA REGIONE LAZIO.







TITOLO I
IL BILANCIO REGIONALE


Art. 1
(Bilancio di previsione regionale)

La Giunta regionale, nei termini previsti dall' art. 52 dello Statuto, presenta al Consiglio regionale, che lo approva con legge, il bilancio di previsione corredato dalla relazione programmatica.
Il bilancio di previsione e' costituito:
a) dal bilancio annuale di competenza e di cassa, comprendente lo stato di previsione dell' entrata, lo stato di previsione della spesa, il quadro generale riassuntivo ed i prospetti di cui al successivo articolo 13;
b) dal bilancio pluriennale di cui al successivo articolo 3.


Art. 2
(Programma regionale di sviluppo)

Su proposta della Giunta regionale, il Consiglio regionale, nel rispetto dei principi di cui al primo comma dell' articolo 45 dello Statuto della Regione, approva il programma regionale di sviluppo relativo ad un periodo di tempo non superiore ad un quinquennio.
Il programma regionale di sviluppo dovra' prevedere il conto della spesa necessaria per far fronte ai bisogni dello sviluppo individuati con criteri di selettivita' di ordine sociale, prevedendo in particolare:
a) le risorse proprie che la Regione intende destinare al finanziamento del piano, complessivamente per ciascun anno e, distintamente per ciascuno dei settori di cui alla successiva lettera c);
b) il coordinamento degli interventi diretti a finalita' analoghe o interdipendenti finanziati con i fondi di cui alla precedente lettera a) o mediante accensione di mutui, con quelli finanziati con assegnazioni statali disposte in base ad indirizzi programmatici concordati ovvero con vincolo di destinazione;
c) i settori prioritari di intervento;
d) i progetti operativi da attuare nell' ambito di ciascun settore di intervento. In particolare, per ciascun progetto, debbono essere indicati:
1) gli obiettivi previsti;
2) le strutture di attuazione e lo svolgimento del progetto;
3) l' onere finanziario complessivo ed il relativo sviluppo per l' arco di tempo entro il quale se ne prevede la realizzazione;
4) i dispositivi di controllo per la rilevazione degli scostamenti tra programmazione e realizzazione. Nella relazione dell' assessore competente sullo stato di attuazione del programma regionale di sviluppo, di cui al successivo articolo 23 della presente legge, sono indicate le eventuali azioni correttive per ricondurre l' attuazione del programma nella direzione prefissata.
Gli aggiornamenti del programma regionale di sviluppo sono approvati dal Consiglio regionale con le modalita' previste al primo comma del presente articolo.


Art. 3
(Bilancio pluriennale)

Con riferimento al programma regionale di sviluppo, di cui al precedente articolo 2, il bilancio pluriennale - di durata corrispondente al programma stesso - indica per ciascuno degli anni cui si riferisce, le risorse che si prevede di acquisire e la relativa utilizzazione per il finanziamento dei progetti operativi, nell' ambito dei settori prioritari di intervento, con le modalita' di cui ai successivi articoli 4 e 5.
Il bilancio pluriennale e' la sede per il riscontro della copertura finanziaria di nuove o maggiori spese stabilite dalle leggi regionali.
L' approvazione del bilancio pluriennale non costituisce autorizzazione a riscuotere le entrate ne' ad eseguire le spese che vi sono iscritte.
Il bilancio pluriennale costituisce allegato al bilancio annuale ed e' approvato dal Consiglio regionale con apposito articolo della legge di bilancio.



Art. 4
(Previsione delle entrate nel bilancio pluriennale)

La previsione delle entrate nel bilancio pluriennale deve contenere:
a) le risorse che si prevede di acquisire distintamente per ciascuna delle categorie delle entrate di cui al successivo articolo 11.
Le risorse derivanti da tributi propri della Regione sono indicate analiticamente per ciascun tributo. Le risorse derivanti da contributi ed assegnazioni dello Stato per finalita' determinate sono indicate distintamente per ciascuna finalita';
b) l' ammontare annuale dell' indebitamento regionale che si prevede di assumere - nel rispetto dei limiti di cui all' articolo 10 della legge 16 maggio 1970, n. 281, modificato dall' articolo 22 della legge 19 maggio 1976, n. 335 - per la copertura dell' eventuale saldo finanziario passivo tra l' ammontare globale delle entrate e quello delle spese.
Per quanto riguarda l' esercizio iniziale, il totale generale della previsione di entrata del bilancio pluriennale deve corrispondere al totale generale dello stato di previsione dell' entrata del bilancio annuale, dedotte le somme iscritte nel titolo VI, relativo alle entrate per contabilita' speciali.


Art. 5
(Previsione delle spese nel bilancio pluriennale)

La previsione delle spese nel bilancio pluriennale deve indicare l' utilizzazione delle risorse di cui al precedente articolo 4 analiticamente per ciascun progetto e, nell' ambito dei progetti, distintamente per il finanziamento delle funzioni normali e per il finanziamento delle funzioni di sviluppo. Le spese per le funzioni di sviluppo sono, a loro volta, evidenziate distintamente per le quote di spese previste nel piano programmato autonomamente dalla Regione e per le quote finanziate con l' utilizzazione delle assegnazioni statali di cui al primo comma, lettera b), del precedente articolo 2.
Le previsioni di spesa non attribuibili a progetti specifici sono raggruppate in uno o piu' progetti afferenti spese di amministrazione generale, fermo restando l' obbligo del riferimento ai singoli capitoli del bilancio annuale di previsione, ai sensi dei successivi commi.
Per quanto riguarda l' esercizio iniziale, la previsione di spesa del bilancio pluriennale deve indicare, per ciascun progetto, il riferimento allo stato di previsione della spesa del bilancio annuale.
In particolare, per ciascun progetto, debbono essere analiticamente indicati i numeri, le denominazioni e gli stanziamenti dei capitoli iscritti nello stato di previsione della spesa del bilancio annuale per l' attuazione del progetto stesso, senza alcuna distinzione che abbia riferimento a titoli, sezioni, categorie o altra qualsiasi ripartizione del bilancio annuale. Parimenti, sotto ciascun progetto, sono iscritte le quote di spesa eventualmente incluse nei fondi globali per il finanziamento di provvedimenti legislativi da perfezionare nel corso dell' esercizio afferenti al progetto stesso, con la precisazione del numero che la partita occupa negli elenchi allegati al bilancio. Le spese afferenti ad ogni singolo progetto sono riportate nel bilancio pluriennale, sia che si riferiscano a somme impegnate e non ancora erogate e sia che si riferiscano a somme da impegnare.
Il totale generale della previsione di spesa del bilancio pluriennale deve corrispondere, per l' esercizio iniziale, al totale generale dello stato di previsione della spesa del bilancio annuale, dedotte le somme iscritte nel titolo IV, relativo alle spese per contabilita' speciali.


Art. 6
(Copertura finanziaria delle leggi regionali)

Le leggi regionali che prevedono nuove o maggiori spese ne indicano l' ammontare e la copertura con riferimento al bilancio pluriennale.
Le leggi regionali che prevedono oneri anche a carico dell' esercizio finanziario in corso debbono indicare l' ammontare e la copertura finanziaria, oltre che agli effetti del bilancio pluriennale, anche con riferimento al bilancio annuale.
Qualora il bilancio annuale per l' esercizio successivo sia stato gia' presentato al Consiglio regionale, deve essere anche indicata la spesa e la relativa copertura per tale esercizio con riferimento al bilancio stesso.
Le leggi regionali che prevedono attivita' o interventi a carattere continuativo o ricorrente determinano di norma solo gli obiettivi da raggiungere e le procedure da seguire, rinviando alla legge di bilancio la determinazione dell' entita' della relativa spesa. In tal caso puo' essere dato corso alle procedure e agli adempimenti previsti dalla legge, con esclusione degli atti dai quali comunque sorga l' obbligo dell' amministrazione di assumere impegni a norma del successivo art. 27.
Le leggi regionali che dispongono spese a carattere pluriennale possono indicare l' ammontare complessivo, nonche' la quota eventuale a carico del bilancio annuale in corso o gia' presentato al Consiglio, rinviando ai successivi bilanci annuali la determinazione delle quote di spesa destinate a gravare su ciascuno dei relativi esercizi, da motivare nella relazione programmatica.
La quantificazione annuale della spesa puo' essere prevista per i casi in cui le leggi disciplinano interventi o servizi per i quali la continuita' e la regolarita' dell' erogazione della stessa spesa nel tempo assume un interesse preminente.
Le leggi che prevedono opere od interventi la cui esecuzione si protragga per piu' esercizi, possono autorizzare la stipulazione di contratti o comunque l' assunzione di obbligazioni da parte della Regione nei limiti dell' intera somma in esse indicata fermo restando che formano impegno sugli stanziamenti di ciascun bilancio, ai sensi del successivo art. 27, soltanto le somme corrispondenti alle obbligazioni che vengono a scadere nel corso del relativo esercizio.


Art. 7
(Bilancio annuale di previsione)

Il bilancio di previsione annuale della Regione e' costituito dallo stato di previsione dell' entrata, da quello della spesa e dal quadro generale riassuntivo. E' formulato in termini di competenza e di cassa. Per ciascun capitolo di entrata e di spesa, il bilancio indica:
1) l' ammontare presunto dei residui del capitolo o dei capitoli corrispondenti alla chiusura dell' esercizio precedente a quello cui il bilancio si riferisce;
2) l' ammontare delle entrate che si prevede di accertare e delle spese di cui e' autorizzato l' impegno nell' esercizio cui si riferisce il bilancio. Gli stanziamenti di spesa sono iscritti nella misura ritenuta indispensabile per lo svolgimento di attivita' o di interventi che, in base alla legislazione vigente ed in conformita' ai progetti di cui al bilancio pluriennale, daranno luogo ad impegni di spesa nell' esercizio;
3) l' ammontare delle entrate che si prevede di riscuotere e delle spese di cui si autorizza il pagamento nel medesimo esercizio senza distinzione fra riscossioni e pagamenti in conto residui ed in conto competenza, entro il limite massimo per ciascun capitolo dei residui presunti di cui al n. 1 e delle previsioni di competenza di cui al n. 2.
Tra le entrate e le spese di cui al n. 2 e' iscritto l' eventuale saldo finanziario presunto, positivo o negativo, al termine dell' esercizio precedente e tra le entrate di cui al n. 3 e' iscritto l' ammontare presunto della giacenza di cassa all' inizio dell' esercizio al quale si riferisce il bilancio.


Art. 8
(Annualita' del bilancio)

L' anno finanziario inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre dell' anno stesso.
E' consentita la protrazione dell' esercizio finanziario al 31 gennaio dell' anno successivo unicamente per le operazioni di riscossione delle entrate accertate entro il 31 dicembre dell' anno finanziario cui il bilancio si riferisce ed il pagamento delle spese impegnate per le quali, alla stessa data del 31 dicembre, siano stati disposti gli ordini di emissione dei titoli di spesa ai sensi del quinto comma del successivo art. 28 della presente legge.
Alla stessa data del 31 gennaio e' consentita la protrazione della chiusura dei conti.


Art. 9
(Universalita' ed integrita' del bilancio annuale)

Le entrate sono iscritte nel bilancio a lordo delle spese di riscossione e di eventuali altre spese ad esse connesse; parimenti le spese sono iscritte in bilancio nel loro intero ammontare senza essere ridotte delle entrate correlative.
Sono vietate le gestioni di fondi al di fuori del bilancio della Regione e dei bilanci di cui al successivo art. 17.
Tutte le somme assegnate a qualsiasi titolo dallo Stato alla Regione confluiscono nel bilancio regionale senza vincolo a specifiche destinazioni, salvo i casi seguenti:
a) assegnazioni in corrispondenza di deleghe di funzioni amministrative a norma dell' art. 118, secondo comma, della Costituzione;
b) assegnazioni per il finanziamento dei programmi ulteriori di sviluppo.
Nei casi di assegnazioni dallo Stato alla Regione, connesse a deleghe di funzioni amministrative e negli altri casi di cui al precedente comma, e' consentito di stanziare e di erogare somme eccedenti quelle assegnate dallo Stato, ferme, nel caso di delega, le disposizioni delle leggi statali che disciplinano le relative funzioni.
E' consentito altresi', qualora si siano erogate in un esercizio somme eccedenti quelle assegnate dallo Stato, a norma del comma precedente, di compensare tali maggiori spese con minori erogazioni per lo stesso scopo nei due esercizi immediatamente successivi.
In relazione all' epoca in cui avviene l' assegnazione dei fondi statali di cui al terzo comma del presente articolo, e' consentito attribuire le relative spese alla competenza dell' esercizio immediatamente successivo allorche' non sia possibile far luogo all' impegno di tali spese, a norma dell' art. 27 della presente legge, entro il termine dell' esercizio nel corso del quale ha luogo l' assegnazione.
Fino a quando non sia approvato il rendiconto di tale ultimo esercizio, delle spese di cui al precedente comma non si tiene conto ai fini del calcolo dell' eventuale avanzo o disavanzo di cui al successivo art. 15.


Art. 10
(Esercizio provvisorio del bilancio)

L' esercizio provvisorio del bilancio puo' essere autorizzato dal Consiglio regionale, con legge, per un periodo non superiore a tre mesi, ai sensi del quarto comma dell' art. 52 dello Statuto.
Qualora la legge di approvazione del bilancio o la legge di autorizzazione dell' esercizio provvisorio sia stata approvata dal Consiglio regionale entro il 31 dicembre dell' anno precedente a quello cui il bilancio si riferisce, in pendenza degli adempimenti di cui all' art. 127 della Costituzione, e' consentito gestire in via provvisoria il bilancio medesimo, limitatamente ad un dodicesimo della spesa prevista da ciascun capitolo, ovvero nei limiti della maggiore spesa necessaria, ove si tratti di spese obbligatorie tassativamente regolate dalla legge e non suscettibili di impegno o di pagamento frazionati in dodicesimi.
Qualora la legge di approvazione del bilancio o la legge di autorizzazione dell' esercizio provvisorio del bilancio sia stata rinviata dal Governo al Consiglio regionale a norma dell' art. 127 della Costituzione, ovvero nei confronti di detta legge il Governo abbia promosso la questione di legittimita' o quella di merito a norma dell' ultimo comma del medesimo art. 127, e' consentito gestire in via provvisoria il bilancio stesso limitatamente alle parti ed ai capitoli non coinvolti nel rinvio o nell' impugnativa, ovvero nel caso che il rinvio o l' impugnativa investano l' intero bilancio, limitatamente ad un dodicesimo della spesa prevista da ciascun capitolo per ogni mese di pendenza del procedimento, o nei limiti della maggiore spesa necessaria ove si tratti di spese obbligatorie tassativamente regolate dalla legge e non suscettibili di impegno o di pagamento frazionati in dodicesimi.



Art. 11

(Stato di previsione dell' entrata)

Nello stato di previsione dell' entrata del bilancio di previsione annuale, le entrate sono ripartite nei seguenti titoli e, secondo la loro natura, nelle seguenti categorie:
a) titolo I, entrate derivanti da tributi propri della Regione, dal gettito di tributi erariali o di quote di esso devolute alla Regione stessa a titolo di ripartizione del fondo comune di cui all' art. 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281:
categoria 1a: imposte sul patrimonio e sul reddito;
categoria 2a: tasse ed imposte sugli affari;
categoria 3a: imposte sulla produzione e sui consumi;
b) titolo II, entrate derivanti da contributi ed assegnazioni dello Stato ed in genere da trasferimenti di fondi del bilancio statale, anche in rapporto allo esercizio di funzioni delegate dallo Stato alla Regione:
categoria 4a: assegnazioni e trasferimenti di fondi dal bilancio statale;
categoria 5a: assegnazione di fondi per l' esercizio di funzioni delegate dallo Stato;
c) titolo III, entrate derivanti da rendite patrimoniali, da utili di enti o aziende regionali, da proventi di servizi pubblici:
categoria 6a: proventi dei servizi pubblici;
categoria 7a: proventi di beni della Regione;
categoria 8a: utili di enti o aziende regionali;
categoria 9a: recuperi, rimborsi e contributi;
categoria 10a: partite che si compensano con la spesa;
d) titolo IV, entrate derivanti da alienazione di beni patrimoniali, da trasferimenti di capitali e rimborso di crediti:
categoria 11a: alienazione di beni;
categoria 12a: trasferimento di capitali;
categoria 13a: riscossione di crediti;
categoria 14a: ammortamento di beni patrimoniali;
e) titolo V, entrate derivanti da mutui, prestiti o altre operazioni creditizie:
categoria 15a: accensione di mutui;
categoria 16a: anticipazioni passive;
f) titolo VI, entrate per contabilita' speciali.
Nell' ambito di ciascuna categoria le entrate si ripartiscono, secondo il loro oggetto, in capitoli che costituiscono le unita' fondamentali del bilancio.
Per ciascun capitolo debbono essere indicati: il numero progressivo, la denominazione, il riferimento alla categoria e gli altri elementi stabiliti dal precedente articolo 7.
Il bilancio contiene, per l' entrata, un riassunto delle categorie per titoli ed un riepilogo dei titoli.


Art. 12
(Stato di previsione della spesa)

Lo stato di previsione della spesa del bilancio di previsione annuale contiene, per ciascuno dei progetti di intervento previsti nel bilancio pluriennale di cui al precedente articolo 3 della presente legge, le quote annuali a carico dell' esercizio finanziario cui il bilancio stesso si riferisce.
La classificazione delle spese stesse deve consentirne l' individuazione in titoli, sezioni e categorie, secondo la stessa ripartizione adottata nel bilancio dello Stato, nonche' l' individuazione delle spese per l' adempimento delle funzioni normali, delle spese per il finanziamento degli ulteriori programmi di sviluppo e delle spese per l' esercizio di funzioni delegate dallo Stato.
Al fine di consentire agli enti locali - attraverso i quali la Regione esercita normalmente le proprie funzioni amministrative - l' omogeneita' rispetto al bilancio regionale annuale della classificazione nei propri bilanci delle spese relative a funzioni ad essi delegate, a norma del terzo comma dell' art. 118 della Costituzione, le spese sono ripartite nei seguenti titoli:
titolo I: spese correnti;
titolo II: spese in conto capitale;
titolo III: spese per rimborso di prestiti;
titolo IV: contabilita' speciali.
Alla ripartizione delle spese in sezioni e categorie, nell' ambito dei predetti titoli, si provvede con la legge annuale di bilancio.
Il capitolo costituisce l' unita' fondamentale per la classificazione delle spese. Ogni capitolo comprende un solo oggetto di spesa ovvero piu' oggetti omogenei strettamente collegati nell' ambito di un piano, programma o progetto della Regione.
Per ciascun capitolo debbono essere indicati: il numero progressivo, la denominazione, il riferimento alla categoria, il riferimento al codice del progetto previsto nel bilancio pluriennale e gli altri elementi previsti al precedente art. 7.
Non possono essere incluse comunque nel medesimo capitolo:
a) spese correnti, spese di investimento e spese che attengono al rimborso di mutui e prestiti;
b) spese per l' adempimento delle funzioni normali della Regione e spese per il finanziamento di ulteriori programmi di sviluppo;
c) spese relative a funzioni proprie della Regione e spese relative a funzioni delegate dallo Stato;
d) spese relative a obiettivi per perseguire i quali la Regione goda di finanziamenti da parte dello Stato, iscritti nello stato di previsione dell' entrata dello stesso bilancio, ed altre spese.
La denominazione di ciascun capitolo deve indicare chiaramente ed analiticamente il settore, gli oggetti e le finalita' della spesa.
In allegato al bilancio le spese sono riclassificate in titoli, in sezioni ed in categorie secondo la ripartizione adottata nel bilancio dello Stato per il medesimo esercizio.
Lo stato di previsione della spesa contiene un riassunto delle sezioni e delle categorie per titoli ed un riepilogo dei titoli.


Art. 13
(Quadro generale riassuntivo e prospetti allegati)

Il quadro generale riassuntivo del bilancio riporta, distintamente per titoli, i totali delle entrate e delle spese.
Al quadro generale riassuntivo sono allegati i seguenti prospetti:
a) un prospetto che metta a raffronto le entrate, distintamente per capitoli e con l' indicazione della destinazione specifica risultante dalla legge o dal provvedimento di riparto, derivanti da assegnazioni statali ai sensi dell' articolo 9 della legge 16 maggio 1970, n. 281 e da assegnazioni per l' esercizio delle funzioni amministrative delegate alla Regione dallo Stato e le spese, anch' esse distinte per capitoli, aventi le destinazioni di cui alle assegnazioni predette;
b) un prospetto che esponga distintamente, da un lato, gli stanziamenti di competenza e di cassa relativi a spese per l' adempimento delle funzioni normali della Regione e, dall' altro lato, gli stanziamenti di competenza e di cassa, distinti per capitoli, relativi a spese per l' attuazione di ulteriori programmi di sviluppo della Regione, siano esse finanziate con apposite assegnazioni di fondi statali ovvero con risorse proprie della Regione o con ricorso al credito.


Art. 14
(Equilibrio del bilancio annuale)

In ciascun bilancio annuale il totale dei pagamenti autorizzati non puo' essere superiore al totale delle entrate di cui si prevede la riscossione sommato alla presunta giacenza iniziale di cassa.
Il totale delle spese di cui si autorizza l' impegno (stanziamenti di competenza) puo' essere superiore al totale delle entrate che si prevede di accertare nel medesimo esercizio, purche' il relativo disavanzo sia coperto da mutui la cui stipulazione venga autorizzata con la legge di approvazione del bilancio nei limiti di cui al successivo art. 36.
Il totale delle spese di cui si autorizza l' impegno per l' adempimento delle funzioni normali della Regione, risultanti dal prospetto di cui al precedente art. 13, secondo comma, lettera b), non puo' in ciascun bilancio annuale essere superiore al totale delle entrate che si prevede di accertare nel medesimo esercizio escluse le entrate derivanti da mutui e quelle derivanti dall' assegnazione o da riparto di fondi statali vincolati al finanziamento di spese di sviluppo, risultanti dal prospetto di cui all' art. 13, secondo comma, lettera a).


Art. 15
(Avanzo o disavanzo di amministrazione)

L' eventuale saldo finanziario, positivo o negativo, presunto al termine dell' esercizio finanziario precedente all' anno cui si riferisce il bilancio annuale - determinato con le modalita' previste al successivo articolo 16 - e' iscritto rispettivamente nello stato di previsione dell' entrata o della spesa del bilancio annuale.
Nel caso di saldo positivo, la destinazione del relativo ammontare puo' essere disposta unicamente per spese di carattere non ricorrente le cui finalita' siano coordinate con quelle previste dal programma regionale di sviluppo di cui al precedente articolo 2 della presente legge, salvo quanto previsto al secondo comma del successivo articolo 16. Nella relazione programmatica dovranno essere indicati i capitoli di spesa cui l' avanzo stesso viene destinato.


Art. 16
(Determinazione dell' avanzo o disavanzo di amministrazione)

La determinazione dell' avanzo o disavanzo di amministrazione presunto viene effettuata tenendo conto dei risultati certi dell' ultimo esercizio chiuso e dei risultati probabili dell' esercizio corrente. A tal fine si terra' conto delle differenze che presumibilmente si verificheranno al 31 dicembre dell' anno precedente a quello cui si riferisce il bilancio, tra le previsioni e gli accertamenti di entrata, tra le previsioni e gli impegni di spesa, integrati dei dati presunti relativi agli elementi indicati alle lettere a) e b) del primo comma del successivo articolo 33 della presente legge, nonche' delle variazioni che, alla stessa data, si ha ragione di presumere che interverranno nella gestione dei residui attivi e passivi.
Le economie che concorrono alla formazione dello avanzo o del minor disavanzo di amministrazione derivanti da stanziamenti di spesa correlati ad assegnazioni di fondi con vincolo di destinazione debbono essere tenute distinte dagli altri elementi.
Le quote dei fondi globali destinate ad essere utilizzate nell' esercizio successivo, ai sensi del quinto comma del successivo articolo 20, sono defalcate dall' avanzo di amministrazione od aggiunte al disavanzo di amministrazione.



Art. 17
(Bilanci degli enti dipendenti dalla Regione)

I bilanci di previsione degli enti ed aziende dipendenti dalla Regione, in qualunque forma costituiti, sono allegati al bilancio della Regione e sono approvati dal Consiglio regionale ai sensi dell' art. 54, lettera b) dello Statuto regionale, con appositi articoli della legge di bilancio. Sono pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione.
Nei bilanci degli enti ed aziende di cui al precedente comma, le spese sono classificate e ripartite in conformita' a quanto disposto per il bilancio regionale dal precedente art. 12 in modo da poter realizzare un bilancio consolidato regionale. Agli adattamenti che si rendessero necessari, si addiviene con decreto del Presidente della Giunta regionale, su proposta dell' assessore al bilancio.


Art. 18
(Spese degli enti locali per funzioni regionali delegate)

Le leggi regionali che delegano l' esercizio di funzioni amministrative regionali agli enti locali possono disporre assegnazioni, anche pluriennali, a favore degli enti stessi.
Le leggi medesime stabiliranno i termini per la presentazione dei rendiconti dei fondi stessi. Le entrate e le spese relative a funzioni delegate dalla Regione agli enti locali debbono, nei bilanci degli enti stessi, essere iscritte in apposita categoria, distinta dalle altre categorie del bilancio, con la denominazione: << delega di funzioni regionali >>. Nell' ambito delle suddette partizioni, le entrate e le spese sono analiticamente distinte in capitoli secondo l' oggetto e debbono indicare la sezione di provenienza del bilancio regionale, al fine di assicurare l' omogeneita' delle classificazioni delle spese nei medesimi bilanci rispetto a quelle contenute nel bilancio regionale ai sensi del terzo comma dell' art. 11 della legge 19 maggio 1976, n. 335.
Alle spese di funzionamento sostenute dagli enti locali per l' esercizio delle funzioni delegate si provvede a carico di appositi capitoli, da istituire nel bilancio regionale, distinti da quelli relativi alle spese di funzionamento dell' amministrazione regionale.
Le entrate per il rimborso da parte della Regione degli oneri di funzionamento e per avvalersi di uffici o strutture amministrative per l' attuazione delle funzioni delegate sono iscritte nei bilanci degli enti locali secondo le modalita' previste dalla vigente legislazione.



Art. 19
(Fondi di riserva)

Nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale di competenza sono iscritti un fondo di riserva per spese obbligatorie dipendenti dalla legislazione in vigore ed un fondo di riserva per spese impreviste.
Nel bilancio di cassa e' iscritto un fondo di riserva, il cui ammontare e' stabilito annualmente con la legge di approvazione del bilancio e, comunque, in misura non superiore ad un dodicesimo dell' ammontare complessivo delle autorizzazioni a pagare previste nel bilancio di cassa.
I prelevamenti dai fondi di cui al presente articolo sono effettuati con le modalita' ed entro i limiti stabiliti al successivo articolo 21.
Le spese cui non possa provvedersi mediante gli stanziamenti del bilancio o mediante il prelievo dai fondi di riserva, di cui al primo comma, debbono essere autorizzati con legge regionale.


Art. 20
(Fondi globali)

Nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale sono iscritti, in ciascuno dei titoli I e II, i seguenti fondi globali, destinati a far fronte agli oneri derivanti da provvedimenti legislativi regionali da perfezionare dopo l' approvazione del bilancio:
a) fondo globale per il finanziamento di provvedimenti legislativi inerenti a funzioni regionali normali;
b) fondo globale per il finanziamento di provvedimenti legislativi relativi ad ulteriori programmi di sviluppo.
I fondi di cui al precedente comma non sono utilizzabili per la imputazione di atti di spesa, ma solo per il prelievo di somme da iscrivere in aumento delle assegnazioni di spesa di capitoli esistenti, oppure in nuovi capitoli, dopo l' entrata in vigore dei provvedimenti legislativi che autorizzano le spese medesime.
Salvo quanto previsto al successivo comma del presente articolo, le quote dei fondi globali non utilizzate al termine dell' esercizio costituiscono economie di spesa.
Ai fini della copertura di spese derivanti da provvedimenti legislativi da finanziare con le quote iscritte nei fondi globali di cui al primo comma del presente articolo, non approvati entro il termine dell' esercizio relativo, puo' farsi riferimento alle medesime quote non utilizzate, purche' tali provvedimenti siano approvati prima del rendiconto di tale esercizio e, comunque, entro il termine dell' esercizio immediatamente successivo.
In tale caso resta ferma l' assegnazione delle somme anzidette al fondo globale del bilancio nel quale furono iscritte, mentre le nuove o maggiori spese corrispondenti sono iscritte nel bilancio dell' esercizio nel corso del quale si perfezionano i relativi provvedimenti legislativi.
Nei casi di cui ai due precedenti commi, allo stanziamento della nuova o maggiore spesa di bilancio dovra' accompagnarsi una annotazione da cui risulti che si tratta di spese finanziate con ricorso ai fondi globali dell' esercizio precedente. Fino a quando non sia approvato il rendiconto di tale esercizio, delle spese di cui al presente comma non si tiene conto ai fini del calcolo dell' eventuale disavanzo di cui all' articolo 15.


Art. 21
(Variazioni al bilancio di previsione)

Salvo quanto disposto nel presente articolo, le variazioni al bilancio di previsione possono essere apportate esclusivamente con leggi regionali.
Con deliberazioni del Consiglio regionale non soggette a controllo e' consentito il prelevamento, agli effetti del bilancio di cassa di cui al secondo comma dell' articolo 19 della presente legge, per la destinazione e integrazione degli altri capitoli di spesa del bilancio di cassa.
Con deliberazioni della Giunta regionale puo' essere disposta l' istituzione di nuovi capitoli di spesa o l' aumento degli stanziamenti di capitoli preesistenti mediante prelevamenti dal fondo di riserva per le spese impreviste di cui al precedente articolo 19, purche' la spesa stessa risulti autorizzata dalla legislazione vigente.
Le deliberazioni di prelevamento dal fondo di riserva per le spese impreviste debbono essere presentate al Consiglio regionale per la convalida entro trenta giorni dalla data in cui sono divenute esecutive. Con decreto del Presidente della Giunta regionale, su proposta dell' assessore al bilancio, sono consentiti:
a) l' istituzione di nuovi capitoli per la iscrizione di entrate derivanti da assegnazioni dallo Stato vincolate a scopi specifici, nonche' per la iscrizione delle relative spese quando queste siano tassativamente regolate dalle leggi statali o regionali, nonche' l' adeguamento delle previsioni dei capitoli di entrata e degli stanziamenti dei capitoli di spesa in conseguenza delle sopravvenute modificazioni delle assegnazioni stesse;
b) il prelevamento dal fondo di riserva per le spese obbligatorie per la integrazione degli stanziamenti dei capitoli inclusi in apposito elenco allegato al bilancio di previsione annuale;
c) la modificazione delle denominazioni dei capitoli e, se necessario, l' unificazione o suddivisione degli stessi, nonche' l' inclusione - limitatamente al bilancio annuale - di ulteriori ripartizioni o specificazioni della spesa connesse a qualsiasi finalita', in dipendenza delle indicazioni della Commissione interregionale di cui all' art. 13 della legge 16 maggio 1970, n. 281 ai sensi del 6° comma dell' art. 9 della legge 19 maggio 1976, n. 335.
Nessuna variazione al bilancio puo' essere adottata dopo il 30 novembre dell' anno cui il bilancio annuale si riferisce, salvo per le variazioni di cui alla lettera a) del quarto comma del presente articolo, in applicazione dell' art. 15 della legge 19 maggio 1976, n. 335.
Gli aggiornamenti dei riferimenti allo stato di previsione della spesa contenuti nel bilancio pluriennale, di cui al quarto comma del precedente articolo 5, in conseguenza di variazioni al bilancio annuale effettuate con le modalita' di cui al terzo e quarto comma del presente articolo sono disposte con decreti del Presidente della Giunta regionale, da trasmettere al Consiglio regionale entro dieci giorni dalla loro adozione. Tutti i provvedimenti di variazione del bilancio sono pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione.


Art. 22
(Assestamento del bilancio)

Entro il 30 giugno di ogni anno il Consiglio regionale approva con legge l' assestamento del bilancio mediante il quale - oltre alle variazioni che si ritengono opportune, anche al fine di adeguare alle effettive esigenze gli stanziamenti delle quote di spesa annuale determinate ai sensi del terzo e quarto comma del precedente art. 6 - si provvede:
1) all' aggiornamento dell' ammontare dei residui attivi e passivi alla chiusura dell' esercizio precedente a quello cui il bilancio si riferisce, sulla base degli elementi di cui ai successivi articoli 32 e 33;
2) all' aggiornamento dell' eventuale avanzo o disavanzo finanziario dell' esercizio precedente costituito dal saldo, positivo o negativo, tra le entrate accertate e le spese impegnate alla data del 31 dicembre, integrato dalle variazioni intervenute alla stessa data nell' ammontare dei residui attivi e passivi;
3) all' aggiornamento dell' ammontare della giacenza di cassa all' inizio dell' esercizio cui il bilancio si riferisce;
4) all' aggiornamento, nel caso di un saldo positivo, degli elementi di cui al precedente n. 2 degli stanziamenti dei capitoli di spesa cui e' destinata la utilizzazione del saldo stesso, ovvero, nel caso in cui il predetto saldo risulti negativo, all' aggiornamento dell' ammontare delle iscrizioni di bilancio volte a ricondurre il bilancio stesso in equilibrio, ai sensi dell' ultimo comma del precedente articolo 7.



Art. 23
(Relazione sullo stato di attuazione del programma regionale di sviluppo)

Entro il 30 giugno di ogni anno, l' assessore al bilancio espone al Consiglio regionale la relazione sullo stato di attuazione del programma regionale di sviluppo riferendo, tra l' altro, in merito:
a) all' ammontare degli impegni formalmente assunti a fronte delle somme stanziate in bilancio per la realizzazione dell' annualita' del programma regionale di sviluppo relativo all' anno in corso;
b) ai pagamenti disposti a fronte degli impegni di cui alla precedente lettera a);
c) alla verifica degli eventuali scostamenti tra programmazione e attuazione del programma regionale di sviluppo, relativamente all' annualita' in corso e alle misure correttive adottate o proposte per riportare l' attivita' nella direzione programmata.


Art. 24
(Autonomia contabile del Consiglio regionale)

Il Consiglio regionale, nell' ambito della propria autonomia funzionale di cui all' articolo 11 dello Statuto della Regione, ha un proprio bilancio la cui formazione, gestione e rendicontazione sono disciplinate dal regolamento interno.
Fino a quando non sara' adottato il regolamento di cui alla lettera b) dell' art. 7 del regolamento interno del Consiglio, per la gestione del bilancio del Consiglio regionale si applicano le procedure adottate anteriormente all' entrata in vigore della presente legge.
Entro il 15 ottobre di ogni anno i fabbisogni di spesa del Consiglio regionale, ripartiti nei capitoli di cui all' articolo 2 della legge 6 dicembre 1973, n. 853, sono comunicati alla Presidenza della Giunta regionale per l' iscrizione dei relativi stanziamenti nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale per l' anno successivo.
Le somme stanziate nei suddetti capitoli sono messe globalmente a disposizione del Presidente del Consiglio regionale presso la Tesoreria della Regione mediante titoli di spesa intestati al Presidente stesso. Le somme stesse sono utilizzate con ordini tratti sulla Tesoreria.
I risultati del conto consuntivo del Consiglio regionale sono trasmessi alla Presidenza della Giunta regionale entro il 10 aprile di ogni anno per essere inclusi nel rendiconto generale della Regione.



TITOLO II
GESTIONE DEL BILANCIO


Art. 25
(Gestione delle entrate)

I funzionari preposti agli uffici centrali e periferici della Regione, cui compete l' accertamento, la riscossione ed il versamento delle entrate regionali, secondo le norme sulla organizzazione ed il funzionamento degli uffici stessi oppure secondo altre leggi regionali, sono responsabili della tempestiva ed integrale effettuazione delle operazioni relative.
L' entrata e' accertata quando l' organo regionale competente ha appurato la causa e l' importo del credito, ha individuato il soggetto debitore ed ha provveduto alla relativa registrazione contabile. L' entrata e' riscossa quando il soggetto che vi e' tenuto abbia effettuato il pagamento del relativo importo. L' entrata e' versata quando il relativo ammontare risulta introitato nella cassa della Regione. Il relativo importo va imputato, secondo l' oggetto, al competente capitolo dello stato di previsione dell' entrata del bilancio regionale.


Art. 26
(Gestione delle spese)

La gestione del bilancio regionale e' svolta dagli organi regionali competenti a norma dello Statuto della Regione e delle leggi regionali.
Nell' ambito delle loro competenze i funzionari preposti agli uffici centrali e periferici della Regione, cui compete la predisposizione degli atti occorrenti per l' assunzione di impegni e per l' ordinazione della spesa, sono tenuti a verificare, sia nella fase antecedente e sia in quella conseguente al procedimento di spesa, la conformita' della utilizzazione delle somme impegnate ed erogate alle finalita' cui le norme legislative le hanno destinate, nonche' la legalita' della spesa e la regolarita' della documentazione.
I funzionari preposti ai servizi di bilancio e ragioneria sono, a loro volta, tenuti a verificare, sia in sede di registrazione degli impegni che in sede di emissione dei titoli di spesa, la giusta imputazione al capitolo ed esercizio di ogni singola spesa ed al riscontro della esistenza del fondo disponibile sul relativo capitolo.
Nel caso di mancata conformita' nella gestione della spesa alle norme di legge, i funzionari di cui ai precedenti secondo e terzo comma del presente articolo sono tenuti a sospendere l' ulteriore corso del provvedimento e ad informarne immediatamente lo assessore da cui dipendono, il quale ne riferisce al Presidente della Giunta regionale per le conseguenti decisioni.
Sulla base dei dati periodicamente prodotti, ai sensi del successivo articolo 35, i funzionari di cui al secondo comma del presente articolo riferiscono agli assessori competenti sullo svolgimento ed attuazione dei singoli progetti, programmi e provvedimenti, nonche' sulla loro economicita' con riferimento ai mezzi posti a disposizione ed agli effetti prodotti.


Art. 27
(Impegni di spesa)

Gli impegni di spesa sono assunti, nei limiti dei singoli stanziamenti di competenza del bilancio annuale in corso, con deliberazione della Giunta regionale, salvo quanto diversamente disposto dallo Statuto, da altre leggi regionali e dalle successive disposizioni del presente articolo.
Formano impegno sugli stanziamenti di competenza del bilancio dell' esercizio le somme dovute dalla Regione in base alla legge, a contratto e ad altro titolo, a creditori determinati o determinabili sempreche' la relativa obbligazione venga a scadenza entro il termine dell' esercizio.
Nel caso di obbligazioni a carattere pluriennale, assunte sulla base di specifica autorizzazione legislativa ai sensi del terzo comma del precedente articolo 6, ovvero assunte, per le spese correnti, quando cio' sia indispensabile per assicurare la continuita' dei servizi, formano impegno sugli stanziamenti dell' esercizio le sole quote che vengono a scadenza nel corso dell' esercizio medesimo.
Per le spese ed i contributi in annualita' l' impegno assunto per la prima annualita' si estende automaticamente agli esercizi successivi, entro il limite della spesa autorizzata, per la durata fissata dalle disposizioni relative.
Costituiscono, altresi', impegno sui fondi della competenza dell' esercizio, le spese il cui importo viene accertato al momento in cui se ne dispone il pagamento.
In tal caso l' ordine di emissione del titolo di pagamento puo' valere come atto di autorizzazione della spesa.
Possono essere assunti impegni di spesa con atti del Presidente della Giunta regionale, su proposta degli assessori competenti per materia, per l' adempimento delle funzioni amministrative delegate dallo Stato alla Regione nonche' per tutti gli altri casi in cui i termini dell' impegno sono tassativamente regolati in base a contratti, convenzioni, disposizioni governative od atti in precedenza deliberati dal Consiglio o dalla Giunta regionale tali da rendere determinabile l' esatto ammontare della somma da impegnare a carico dello esercizio di competenza.
Le leggi regionali che prevedono attivita' od interventi a carattere continuativo o ricorrente possono prevedere la delega, nei confronti dei singoli assessori, per l' adozione degli atti di impegno definitivo entro il limite degli impegni presunti deliberati dalla Giunta a norma del primo comma del presente articolo.
Tutti gli atti dai quali possa comunque derivare un impegno di spesa a carico del bilancio regionale, prima della loro formale approvazione da parte dei competenti organi regionali, debbono essere sottoposti alla registrazione da parte dei funzionari di cui al terzo comma del precedente articolo 26 agli effetti dello accertamento della giusta imputazione al capitolo ed esercizio della spesa nonche' dell' esistenza del fondo disponibile sul relativo capitolo. Agli stessi effetti debbono essere sottoposti alla registrazione gli atti definitivi di impegno.


Art. 28
(Pagamento delle spese)

Il pagamento delle spese viene disposto, nei limiti dei rispettivi stanziamenti di cassa del bilancio annuale in corso, con separata scritturazione secondo che si tratti di pagamenti in conto competenza o in conto residui.
Il pagamento delle spese iscritte nel bilancio regionale si effettua mediante mandati diretti, individuali o collettivi, a favore dei creditori, tratti sulla Tesoreria regionale.
Nei casi e con le modalita' previste al successivo articolo 30, e' altresi' consentito il pagamento di spese attraverso funzionari delegati, a favore dei quali vengono disposte aperture di credito.
Non puo' farsi luogo a pagamento delle spese conseguenti alle deliberazioni od agli atti degli organi regionali, con i quali sono assunti i relativi impegni, se tali deliberazioni od atti non siano divenuti esecutivi ovvero risultino immediatamente eseguibili ai sensi delle norme vigenti in materia.
Gli ordini di emissione di mandati diretti o di aperture di credito, corredati della documentazione giustificativa e sottoscritti dai funzionari di cui al secondo comma del precedente articolo 26 sono firmati dal Presidente della Giunta e, per esso, dall' assessore preposto al relativo ramo di attivita' e trasmessi allo assessorato al bilancio per le ulteriori fasi finali del procedimento di spesa.
I funzionari di cui al terzo comma dell' art. 26, dopo aver accertato la giusta imputazione della spesa, l' esistenza del fondo disponibile sul capitolo del bilancio di cassa e verificato gli estremi di approvazione della deliberazione in virtu' della quale viene disposto il pagamento, emettono i mandati diretti e gli ordini di accreditamento che, firmati dal funzionario responsabile del servizio e dall' assessore al bilancio, vengono inoltrati alla Tesoreria per il pagamento.


Art. 29
(Pagamento di spese disposte in base a deliberazioni dichiarate immediatamente eseguibili)

Per i titoli di spesa emessi in base a deliberazioni dichiarate immediatamente eseguibili ai sensi dell' articolo 49 della legge 10 febbraio 1953, n. 62, chi ordina l' emissione del titolo stesso ha l' obbligo di dichiarare nell' ordine di emissione gli estremi di trasmissione dell' atto alla Commissione di controllo.
I funzionari della ragioneria, addetti al riscontro ed all' emissione dei titoli di spesa disposti ai sensi del precedente comma, non possono dare corso alla emissione del titolo stesso qualora risulti che non siano stati osservati i termini di cui al secondo comma dell' articolo 49 della legge 10 febbraio 1953, n. 62.
I medesimi funzionari non possono, altresi', dare corso all' emissione dei titoli di spesa, disposti in base a deliberazioni dichiarate immediatamente eseguibili, successivamente al decorso dei termini di cui al terzo comma del citato art. 49 ove non siano dichiarati sull' atto gli estremi di approvazione da parte della Commissione di controllo, ovvero che la Commissione stessa non abbia adottato alcuna decisione entro i suddetti termini.
Gli amministratori ed i funzionari della Regione sono personalmente e solidalmente responsabili, secondo le norme vigenti, della osservanza delle disposizioni del presente articolo. Nello stesso modo gli amministratori rispondono delle somme pagate in relazione alle deliberazioni di urgenza da essi adottate e che siano state annullate dal competente organo di controllo.



Art. 30
(Aperture di credito a favore di funzionari delegati)

Possono essere autorizzate aperture di credito a favore di funzionari regionali per il pagamento delle spese di funzionamento degli uffici e servizi e per le altre spese da farsi in economia, secondo l' apposito regolamento, a fronte delle quali i funzionari delegati emettono ordinativi sulla Tesoreria per il pagamento ai creditori, ovvero buoni di prelevamento in contanti a proprio favore per il pagamento diretto, senza limiti di distinzione nell' ambito di ciascun ordine di accreditamento.
L' emissione di ordini di accreditamento e', altresi', consentita per l' esercizio delle funzioni amministrative delegate dallo Stato, nonche' per qualsiasi altra spesa per la quale le leggi regionali prevedono il pagamento a mezzo di funzionari delegati.
E' fatto divieto di disporre aperture di credito per il pagamento di spese derivanti da contratti o, comunque, da atti la cui adozione competa al Consiglio ed alla Giunta regionale, nonche' per il pagamento di somme per le quali siano preventivamente noti gli elementi relativi al creditore ed all' ammontare della spesa, sia che si tratti di funzioni proprie della Regione e sia che si tratti di funzioni delegate dallo Stato.
Al bilancio di previsione annuale e' allegato l' elenco dei capitoli di spesa a carico dei quali possono essere disposti pagamenti mediante ordini di accreditamento.
Per ciascun capitolo di spesa, le aperture di credito non possono superare singolarmente il limite di lire 20 milioni, salvo i maggiori limiti stabiliti da particolari disposizioni legislative regionali.
Per le aperture di credito disposte per l' esercizio di funzioni delegate dallo Stato si applicano i limiti previsti dalla legge di contabilita' di Stato e dalle successive modificazioni.
Le aperture di credito sono autorizzate con le deliberazioni della Giunta regionale con le quali vengono approvati i preventivi o i programmi di spesa.
Il funzionario delegato e' personalmente responsabile delle spese ordinate e della regolarita' dei pagamenti disposti od eseguiti.


Art. 31
(Rendiconto dei funzionari delegati)

Ogni semestre, oppure quando sia esaurita l' apertura di credito o quando al funzionario delegato subentri un altro funzionario e, comunque, alla fine dello esercizio, il funzionario delegato ha l' obbligo di trasmettere, entro trenta giorni, all' assessorato competente il rendiconto delle spese sostenute.
La rendicontazione deve essere effettuata distintamente per capitolo e per esercizio finanziario e a ciascun rendiconto deve essere allegata la documentazione giustificativa della spesa a corredo dei titoli estinti contabilizzati.
Il funzionario di cui al secondo comma del precedente articolo 26, cui viene rimesso il rendiconto ha l' obbligo di verificare la legalita' delle spese contabilizzate, la regolarita' della documentazione prodotta, la conformita' dell' oggetto delle spese sostenute a quello dell' apertura di credito e l' avvenuto versamento in Tesoreria delle eventuali somme residue dei buoni di prelevamento in contanti.
Ove nulla vi sia da osservare e nel caso di rilievi di ordine formale ai quali sia stato ovviato da parte del funzionario delegato, il funzionario di cui al precedente comma propone all' assessore regionale competente, con relazione scritta da presentare entro trenta giorni dal ricevimento del rendiconto, il discarico e l' approvazione del rendiconto con deliberazione della Giunta regionale.
In caso diverso il funzionario che ha esaminato il rendiconto espone i motivi che si oppongono all' approvazione dello stesso con relazione scritta all' assessore entro il termine di cui al precedente comma, il quale la sottopone all' esame della Giunta regionale per le conseguenti decisioni da adottare con deliberazione motivata.
I rendiconti prodotti da funzionari delegati successivamente al perfezionamento dei relativi atti approvativi sono trasmessi ai servizi di bilancio e ragioneria per la contabilizzazione e rendicontazione generale.


Art. 32
(Residui attivi)

Costituiscono residui attivi le somme accertate e non riscosse e versate al termine dell' esercizio, nonche' le entrate derivanti da mutui stipulati entro il termine dell' esercizio e non riscosse.
Tutte le somme iscritte tra le entrate di competenza del bilancio annuale e non accertate entro il termine dell' esercizio costituiscono minori accertamenti rispetto alle previsioni ed a tale titolo concorrono a determinare i risultati finali della gestione.


Art. 33
(Residui passivi)

Costituiscono residui passivi:
a) le somme impegnate a norma del precedente art. 27 e non pagate entro il termine dell' esercizio;
b) le somme attribuite alla Regione con vincolo di destinazione anche se non formalmente impegnate. L' accertamento delle somme da iscrivere nel conto dei residui passivi e' disposto con decreto del Presidente della Giunta regionale, su proposta dell' assessore al bilancio da adottare entro il 31 marzo di ciascun anno. Con il medesimo decreto viene disposta l' eliminazione, dal conto dei residui passivi, delle partite perente a norma del successivo art. 34.
La conservazione dei residui passivi di cui alla precedente lettera a) e' consentita per non piu' di due anni successivi a quello in cui l' impegno e' stato adottato.
La conservazione dei residui passivi di cui alla precedente lettera b) e' consentita per il solo anno successivo a quello di iscrizione nel bilancio di competenza.
L' eliminazione di tali fondi dal conto dei residui e' subordinata alla correlativa reiscrizione dei fondi stessi alla competenza del nuovo esercizio finanziario, per la medesima finalita' ed in aumento dello stanziamento eventualmente gia' iscritto.
Salvo quanto previsto dal presente articolo, non e' ammessa la conservazione tra i residui passivi di somme non impegnate ai sensi del precedente art. 27.
Tutte le somme iscritte negli stanziamenti di spesa di competenza del bilancio annuale e non conservate tra i residui passivi a norma del presente articolo, costituiscono economie di spesa ed a tale titolo concorrono a determinare i risultati finali della gestione.
Concorrono, altresi', alla determinazione dei risultati finali della gestione le somme eliminate dal conto dei residui passivi, nonche' le quote inutilizzate dei fondi di cui al terzo comma dell' art. 20.


Art. 34
(Perenzione amministrativa)

Somme reclamate dai creditori Decorsi i termini previsti dal precedente art. 33 per la conservazione in bilancio dei residui passivi, le relative somme sono eliminate dal conto dei residui passivi per perenzione amministrativa.
Per il pagamento delle somme dovute eliminate dal conto dei residui passivi, per le quali e' da ritenersi presumibile il reclamo da parte dei creditori, e' consentita, in sede di presentazione del bilancio di previsione annuale, l' iscrizione di un apposito capitolo di spesa, il cui stanziamento puo' essere utilizzato - salvo quanto previsto al successivo comma del presente articolo - esclusivamente previa adozione di deliberazione della Giunta regionale, con esclusione della facolta' di assumere impegni con le modalita' previste al sesto comma del precedente art. 27 della presente legge.
A carico dello stanziamento iscritto nel capitolo di bilancio di cui al precedente comma e', altresi', consentita l' assunzione di impegni e la imputazione di atti di pagamento da parte dell' ufficio di Presidenza del Consiglio regionale in relazione a somme di capitoli del proprio bilancio eliminate per perenzione con le modalita' di cui al quinto comma dell' art. 27 della presente legge.


Art. 35
(Verificazione e rilevazioni periodiche della gestione del bilancio)

Le risultanze della contabilita' di bilancio, degli impegni provvisori e definitivi, dei pagamenti disposti con mandati diretti e con ordini di accreditamento, nonche' le erogazioni disposte dai funzionari delegati a fronte delle aperture di credito, sono mensilmente rilevate dalla ragioneria e comunicate ai servizi di cui al secondo comma del precedente articolo 26.
La suddetta rilevazione viene effettuata distintamente per esercizio e contiene, per ciascun capitolo di spesa, le variazioni nelle previsioni, gli impegni analiticamente assunti e lo stato di perfezionamento dei relativi atti, nonche' l' elencazione dei titoli di spesa emessi dall' amministrazione centrale.
La rilevazione contiene, inoltre, per ciascun funzionario delegato, i dati concernenti le aperture di credito disposte, le somme erogate o prelevate, l' ammontare delle somme rendicontate e l' ammontare dei rendiconti ammessi al discarico.
Quando le esigenze lo richiedano, le rilevazioni di cui al presente articolo possono essere effettuate in tempi diversi rispetto al termine previsto nel primo comma.
Le rilevazioni di cui al presente articolo sono, altresi', comunicate dalla Giunta regionale alla Commissione consiliare bilancio e programmazione.


TITOLO III
FINANZA STRAORDINARIA RENDICONTI - RESPONSABILITA'


Art. 36
(Mutui passivi)

La legge regionale di approvazione del bilancio annuale o di variazione al bilancio stesso, con la quale viene autorizzata la stipulazione di mutui passivi e di prestiti obbligazionari per le finalita' ed entro i limiti stabiliti dall' art. 10 della legge 16 maggio 1970, n. 281, modificato dall' art. 22 della legge 19 maggio 1976, n. 335, indica il tasso massimo di interesse e degli altri oneri connessi e la durata minima del periodo di ammortamento e gli oneri relativi per la durata dell' ammortamento stesso nonche' la copertura della spesa ai sensi del precedente articolo 6.
La Giunta regionale, nel deliberare le singole operazioni, ne determina il tasso effettivo e la durata nonche' l' ammontare degli altri oneri e le altre eventuali condizioni accessorie.
L' autorizzazione di cui al primo comma cessa di avere vigore col termine dell' esercizio cui il bilancio si riferisce.
Non puo' essere autorizzata la contrazione di nuovi mutui e di nuovi prestiti se non e' stato approvato dal Consiglio regionale il rendiconto dell' esercizio di due anni precedenti a quello al cui bilancio i nuovi mutui si riferiscono.
Le entrate da mutui stipulati entro il termine dell' esercizio, se non riscosse, vengono iscritte fra i residui attivi.
Le somme iscritte nello stato di previsione dell' entrata in relazione ai mutui autorizzati, ma non stipulati entro il termine dell' esercizio, costituiscono minori entrate rispetto alle previsioni.


Art. 37
(Anticipazioni di cassa)

Con deliberazione della Giunta regionale possono essere contratte anticipazioni con il Tesoriere della Regione unicamente allo scopo di fronteggiare temporanee deficenze di cassa per un importo non eccedente l' ammontare bimestrale delle quote di ripartizione del fondo comune assegnato alla Regione ai sensi dell' articolo 8 della legge 16 maggio 1970, n. 281 ed iscritta al titolo primo delle entrate.
Le anticipazioni debbono essere estinte nell' esercizio in cui sono contratte e formano oggetto di correlativi capitoli di entrata e di spesa del bilancio annuale sia in termini di competenza che di cassa.
Alle relative variazioni si provvede con decreto del Presidente della Giunta regionale previa deliberazione di questa, che puo' essere adottata contestualmente a quella relativa alla contrazione.


Art. 38
(Garanzie prestate dalla Regione)

La legge regionale che prevede la prestazione di garanzie, in via principale o sussidiaria, da parte della Regione a favore di enti, istituti, cooperative ed altri soggetti in relazione alla contrazione di mutui per il finanziamento di spese comunque rientranti nelle competenze amministrative regionali, deve indicare la copertura finanziaria del relativo rischio, ai sensi del precedente articolo 6.
Nel bilancio regionale viene iscritto apposito capitolo di spesa dotato annualmente della somma presumibilmente occorrente, secondo previsioni rapportate alla possibile entita' del rischio, per l' assolvimento degli obblighi assunti dalla Regione con il complesso delle garanzie prestate, elencate in apposito allegato al bilancio di previsione.
In caso di necessita' le maggiori esigenze saranno fronteggiate con prelevamenti dal fondo per le spese obbligatorie di cui al precedente art. 19.
La concessione della garanzia regionale forma oggetto di apposita convenzione nella quale viene anche previsto l' esercizio delle azioni necessarie per il recupero delle somme eventualmente erogate dalla Regione. Nel bilancio annuale e' iscritto apposito capitolo di entrata per l' imputazione dei recuperi.


Art. 39
(Rendiconto generale)

I risultati della gestione sono dimostrati nel rendiconto generale annuale della Regione. Il rendiconto generale comprende la nota illustrativa preliminare, il conto finanziario relativo alla gestione del bilancio ed il conto generale del patrimonio.


Art. 40
(Modalita' per l' approvazione del rendiconto)

Il rendiconto generale e' deliberato dalla Giunta regionale entro il 20 aprile dell' anno successivo cui si riferisce l' esercizio finanziario e trasmesso, entro i successivi dieci giorni, al Collegio dei revisori dei conti.
Entro il 30 giugno, corredato della relazione del Collegio dei revisori dei conti ed integrato con le risultanze del conto consuntivo del Consiglio regionale, la Giunta regionale presenta il rendiconto generale al Consiglio regionale per l' approvazione con legge, da adottare entro il 15 dicembre e, comunque, prima dell' approvazione del bilancio di previsione relativo all' esercizio successivo di due anni a quello cui si riferisce il rendiconto.


Art. 41
(Nota preliminare al rendiconto)

La nota illustrativa preliminare, oltre ad illustrare la dinamica della gestione ed il suo evolversi nel corso dell' esercizio, contiene la dimostrazione dell' attuazione della prima annualita' del bilancio pluriennale di cui all' art. 3 della presente legge e degli effetti prodotti dalle misure adottate ai sensi della lettera c), del precedente art. 23. Dalla illustrazione dei dati consuntivi dovra', altresi', risultare il significato amministrativo ed economico delle risultanze contabilizzate di cui vengono posti in particolare evidenza i costi sostenuti ed i risultati conseguiti per ciascun servizio, piano o progetto della Regione in relazione agli obiettivi e agli indirizzi del programma economico regionale di cui all' art. 2 della presente legge.


Art. 42
(Conto finanziario)

Il conto finanziario espone, nell' ordine, per ciascun capitolo di entrata del bilancio:
1) l' ammontare dei residui attivi accertati allo inizio dell' esercizio cui il conto si riferisce;
2) le previsioni finali di competenza;
3) le previsioni finali di cassa;
3- bis) gli stanziamenti di cassa riportati dall' esercizio precedente;
4) l' ammontare delle entrate riscosse e versate in conto residui;
5) l' ammontare delle entrate riscosse e versate in conto competenza;
6) l' ammontare complessivo delle entrate riscosse e versate nell' esercizio;
7) l' ammontare delle entrate accertate nell' esercizio;
8) l' eccedenza delle entrate o le minori entrate accertate rispetto alle previsioni di competenza;
9) le eccedenze di entrate o le minori entrate riscosse e versate rispetto alla previsione di cassa;
10) l' ammontare dei residui attivi accertati allo inizio dell' esercizio ed eliminati nel corso dell' esercizio, nonche' dei residui attivi riprodotti nel corso dell' esercizio;
11) l' ammontare dei residui attivi provenienti dagli esercizi precedenti, rideterminati alla fine dello esercizio, in base alle cancellazioni o ai riaccertamenti effettuati o da riportare al nuovo esercizio;
12) l' ammontare dei residui attivi formatisi nel corso dell' esercizio;
13) l' ammontare complessivo dei residui attivi al termine dell' esercizio.
Il conto finanziario espone, nell' ordine, per ciascun capitolo di spesa del bilancio:
1) l' ammontare dei residui passivi accertati allo inizio dell' esercizio cui il conto si riferisce;
2) le previsioni finali di competenza;
3) le previsioni finali di cassa;
4) l' ammontare dei pagamenti effettuati in conto residui;
5) l' ammontare dei pagamenti effettuati in conto competenza;
6) l' ammontare complessivo dei pagamenti effettuati nell' esercizio;
7) l' ammontare degli impegni assunti nell' esercizio;
8) le economie e le eccedenze di impegni rispetto agli stanziamenti;
9) le economie o le eccedenze di pagamenti rispetto agli stanziamenti di cassa;
10) l' ammontare dei residui passivi accertati allo inizio dell' esercizio medesimo, nonche' dei residui passivi riprodotti nel corso dell' esercizio;
11) l' ammontare dei residui passivi provenienti dagli esercizi precedenti, rideterminanti alla fine dell' esercizio, in base alle cancellazioni ed alle reiscrizioni effettuate e da riportare al nuovo esercizio;
12) l' ammontare dei residui passivi formatisi nel corso dell' esercizio;
13) l' ammontare complessivo dei residui passivi al termine dell' esercizio.


Art. 43
(Conto del patrimonio)

Il conto generale del patrimonio deve indicare, in termini di valori aggiornati alla data di chiusura dell' esercizio cui il conto si riferisce:
a) le attivita' e le passivita' finanziarie;
b) i beni mobili ed immobili;
c) ogni altra attivita' e passivita', nonche' le poste rettificative.
Il conto del patrimonio deve inoltre contenere la dimostrazione dei punti di concordanza tra la contabilita' del bilancio e quella del patrimonio.
Al conto del patrimonio e' allegato un elenco descrittivo dei beni appartenenti al patrimonio immobiliare della Regione alla data di chiusura dell' esercizio cui il conto si riferisce, con l' indicazione delle rispettive destinazioni e dell' eventuale reddito da essi prodotto.


Art. 44
(Rendiconti degli enti dipendenti dalla Regione e spese degli enti locali delegati)

I rendiconti degli enti ed organismi, in qualunque forma costituiti, dipendenti dalla Regione, sono approvati annualmente nei termini e nelle forme stabiliti dallo Statuto e dalle leggi regionali e sono pubblicati nel Bollettino Ufficiale della Regione.
I rendiconti di cui al primo comma sono redatti in conformita' a quanto disposto nei precedenti articoli 42 e 43. Per gli adattamenti che si rendessero necessari si applicano le norme dell' ultimo comma dello art. 17 della presente legge.
In allegato al conto consuntivo della Regione e' esposto un rendiconto consuntivo delle spese degli organismi di cui al primo comma, nonche' delle spese effettuate nel medesimo esercizio dagli enti locali nell' esercizio delle funzioni ad essi delegate dalla Regione.
Al rendiconto generale della Regione e' allegato altresi' l' ultimo bilancio approvato da ciascuna societa' in cui la Regione abbia partecipazione finanziaria.


Art. 45
(Responsabilita' verso l' ente degli amministratori e dei dipendenti)

Per quanto riguarda la responsabilita' verso l' ente degli amministratori e dei dipendenti si applicano le disposizioni previste dagli articoli 30, 31 e 32 della legge 19 maggio 1976, n. 335.


NORME FINALI E TRANSITORIE


Art. 46
(Adeguamento della convenzione e del capitolato per il servizio di Tesoreria)

Il servizio di Tesoreria della Regione e' disciplinato dalla legge regionale 2 settembre 1972, n. 6. Con le stesse modalita' di approvazione della convenzione e del capitolato che regolano i rapporti con gli istituti bancari incaricati del servizio di Tesoreria, entro sei mesi dall' entrata in vigore della presente legge si procedera' all' aggiornamento dei medesimi atti al fine dell' adeguamento e del coordinamento del servizio con le disposizioni contenute nella presente legge.


Art. 47
(Individuazione provvisoria dei funzionari responsabili dei servizi)

In attesa dell' entrata in vigore della legge di strutturazione degli uffici regionali, la Giunta regionale - sentita la competente Commissione consiliare - individuera' i funzionari responsabili di cui agli articoli 25 e 26 della presente legge.


Art. 48

(Meccanizzazione dei servizi)

Fino a quando non sara' completata la meccanizzazione dei servizi di bilancio e contabilita', per l' attuazione degli adempimenti contenuti negli articoli 27 e 28 della presente legge, si applicano le stesse procedure adottate anteriormente all' entrata in vigore della presente legge.
Per lo stesso periodo, la frequenza delle rilevazioni previste dall' art. 35 e' trimestrale.


Art. 49
(Norma finale)

Per quanto non previsto dalla presente legge, si applicano le norme contenute nella legge 19 maggio 1976, n. 335.
Con apposita legge regionale, da adottare successivamente all' entrata in vigore della legge della Repubblica prevista al terzo comma dell' art. 35 della legge 19 maggio 1976, n. 335, saranno disciplinate le norme in materia di amministrazione del patrimonio e di contratti della Regione.
Fino a quando non sia emanata la legge di cui al comma che precede, si osservano le norme dello Stato in materia di beni e di contratti, salvo quanto previsto in materia dalle norme transitorie dello Statuto della Regione Lazio.


Art. 50
(Dichiarazione d' urgenza)

La presente legge e' dichiarata urgente ai sensi dell' art. 127 della Costituzione e dell' art. 31, sesto comma dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione.
La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Lazio.
Data a Roma, addi' 12 aprile 1977 Il visto del Commissario del Governo e' stato apposto il 4 aprile 1977.

Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari.