L.R. 07 Maggio 1984, n. 16 |
Modifica dell' articolo 14 della legge regionale 22 settembre1982, n. 44, concernente: << Disciplina delle attivita' diprevenzione e riabilitazione degli alcoolisti e tossicodipendentisvolte dagli enti ausiliari di cui all' articolo 94 dellalegge 22 dicembre 1975, n. 685 >>.
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(Pubblicata nel B.U. 30 maggio 1984, n. 15) ARTICOLO UNICO L' articolo 14 della legge regionale 22 settembre 1982, n. 44, e' cosi' modificato: << Art. 14 (Norma transitoria) In attesa del piano sanitario regionale, e comunque non oltre il 30 giugno 1984, le convenzioni con gli enti ausiliari di cui all' articolo 4 della presente legge, saranno stipulate dalla Giunta regionale, sentita la Commissione consiliare permanente per la sanita', su proposta del comitato regionale per la prevenzione dell' alcoolismo e delle tossicodipendenze. >> |
Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari. |