L.R. 06 Agosto 1999, n. 13 |
Interventi per il recupero ed il mantenimento delle mura di Viterbo e di Arpino.
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s.o. n. 1 IL CONSIGLIO REGIONALE ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE promulga la seguente legge: Art. 1 (Oggetto) 1. La Regione concede un contributo in conto capitale ai Comuni di Viterbo e Arpino per i lavori di recupero e consolidamento della cinta muraria e delle strutture limitrofe. Art. 2 (Procedura) 1. Il contributo di cui all'articolo 1 e' concesso secondo la procedura prevista dalla legge regionale 26 giugno 1980, n. 88 e successive modificazioni, in quanto compatibile. 2. Il Presidente della Giunta regionale, entro novanta giorni dalla richiesta da parte dei Comuni di Viterbo e Arpino, concede con decreto il finanziamento. Art. 3 (Disposizioni finanziarie) 1. L'onere derivante dall'attuazione della presente legge, quantificato in lire 3.700 milioni per il triennio 1999-2001, e' destinato ai Comuni di Viterbo ed Arpino e viene assicurato dalla proiezione pluriennale 1999-2001 delle poste contabili iscritte nell'elenco 4 allegato al bilancio per l'anno 1999 al capitolo 39002, lettera a), relativa alle mura di Viterbo di lire 2.700 milioni e lettera b) relativa alle mura di Arpino di L. 1.000 milioni. 2. Per gli interventi relativi alle mura di Viterbo, previsti per gli anni 1999, 2000 e 2001, rispettivamente di lire 300, 1.200 e 1.200 milioni viene istituito nel bilancio di previsione per l'esercizio in corso il capitolo 44223 con la seguente denominazione: "Interventi per la salvaguardia delle mura del Comune di Viterbo" con lo stanziamento di lire 300 milioni. 3. Per gli interventi relativi alle mura di Arpino, previsti per gli anni 1999, 2000 e 2001, rispettivamente per l'importo di lire 300 e 700 milioni viene istituito nel bilancio di previsione per l'esercizio in corso il capitolo 44225 con la seguente denominazione: "Interventi per la salvaguardia delle mura del Comune di Arpino" con lo stanziamento di lire 300 milioni. La presente legge regionale sara' pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare come legge della Regione Lazio. Data a Roma, addi' 6 agosto 1999 BADALONI Il visto del Commissario del Governo e' stato apposto il 5 agosto 1999. |
Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari. |