L.R. 05 Novembre 1984, n. 71 |
Proroga dei termini per la definizione degli adempimentidella Giunta regionale, indicati agli articoli 4 e 5 della leggeregionale 22 settembre 1982, n. 42, in ordine ai contributidi esercizio dei servizi pubblici di trasporto collettivo dipersone e di cose di competenza regionale e locale riferitiagli anni 1982, 1983, 1984 e 1985.
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(Pubblicata nel B.U. 20 novembre 1984, n. 32) Art. 1 I termini per la definizione degli adempimenti della Giunta regionale indicati agli articoli 4 e 5 della legge regionale 22 settembre 1982, n. 42, sono prorogati al 30 giugno 1985 per quanto attiene ai contributi di esercizio dei servizi pubblici di trasporto collettivo di persone e di cose di competenza regionale e locale riferiti allo stesso anno 1985. I termini di cui al precedente comma, riferiti ai contributi di esercizio per gli anni 1982, 1983 e 1984, gia' prorogati al 15 dicembre 1984 ai sensi della legge regionale 26 luglio 1984, n. 45, sono ulteriormente differiti al 30 aprile 1985. Art. 2 La presente legge e' dichiarata urgente ai sensi dell' articolo 127 della Costituzione e dell' articolo 31 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Lazio. |
Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari. |