L.R. 26 Luglio 1984, n. 45 |
Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 22 settembre1982, n. 42, concernente: << Norme per la concessione di contributi per l' esercizio dei servizi pubblici di trasporto collettivo di persone e di cose di competenza regionale e locale.
|
(Pubblicata nel B.U. 07 agosto 1984, n. 21, S.O. n. 5) Art. 1 Per la concessione dei contributi previsti dall' articolo 1 della legge regionale 22 settembre 1982, n. 42, per l' anno 1984 si applicano le disposizioni contenute nell' articolo 11 bis della medesima legge, introdotto con la legge regionale 24 gennaio 1983, n. 5, intendendosi le date ivi indicate riferite all' anno successivo. I termini per la definizione degli adempimenti della Giunta regionale indicati agli articoli 4 e 5 della medesima legge regionale 22 settembre 1982, n. 42, sono prorogati al 15 dicembre 1984 sia per quanto concerne i contributi riferiti all' anno 1984 che per quelli riferiti agli anni precedenti. Art. 2 La presente legge e' dichiarata urgente ai sensi dell' articolo 127 della Costituzione e dell' articolo 31 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Lazio. |
Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari. |