L.R. 11 Dicembre 1998, n. 56 |
LEGGE REGIONALE 4 DICEMBRE 1989, N. 70.
|
(Pubblicata nel B.U. 30 dicembre 1998, n. 36, s.o. n. 1) Art. 1 1. Il comma 1 dell'articolo 1 della legge regionale 4 dicembre 1989, n. 70, e' sostituito dal seguente: "1. Ai sensi e per gli effetti del combinato disposto degli articoli 113 e 25 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, sono attribuiti in proprieta', ai rispettivi comuni competenti per territorio, i complessi immobiliari ex O.N.P.I. (Opera nazionale pensionati d'Italia), ex E.N.A.O.L.I. (Ente nazionale assistenza orfani lavoratori italiani), ex E.N.L.R.P. (Ente nazionale lavoratori rimpatriati e profughi), ex A.N.M.I.L. (Associazione nazionale mutilati ed invalidi del lavoro) ed ex E.N.A.L. (Ente nazionale assistenza lavoratori), per le prestazioni di servizi assistenziali nell'interesse della collettivita' regionale, nonche' per documentate finalita' ricreative, previa richiesta dei comuni interessati e con espresso vincolo di destinazione.". |
Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari. |