L.R. 28 Giugno 1977, n. 21 |
Integrazione alla legge n. 64 del 23 dicembre 1976, recante norme per l' ulteriore finanziamento, modifiche ed integrazioni della legge regionale n. 30 dell' 8 marzo 1975.
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Art. 1 I contributi per iniziative culturali, scientifiche e formative nell' ambito delle biblioteche di enti locali nonche' a favore di associazioni ed istituti di ricerca, studio e documentazione di interesse locale e regionale, previsti dalla legge regionale n. 64 del 23 dicembre 1976, vengono concessi, fino all' insediamento della commissione consultiva per il decentramento culturale di cui all' art. 3 della stessa legge, secondo la procedura prescritta dall' art. 19 della legge regionale n. 30 dell' 8 marzo 1975. Art. 2 La presente legge e' dichiarata urgente ai sensi dell' art. 127 della Costituzione e dell' art. 31, sesto comma, dello statuto regionale ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione. La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Lazio. Data a Roma, addi' 28 giugno 1977 Il visto del Commissario del Governo e' stato apposto il 27 giugno 1977. |
Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari. |