L.R. 16 Febbraio 1981, n. 13 |
Modifica della legge regionale approvata nella sedutadel Consiglio regionale del 22 dicembre 1980 concernente:<< Norme in materia di edilizia scolastica >>.
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(Pubblicato nel B.U. 28 febbraio 1981, n. 6, S.O. n. 1) ARTICOLO UNICO L' articolo 33 della legge regionale approvata nella seduta del Consiglio regionale del 22 dicembre 1980 concernente: << Norme in materia di edilizia scolastica >> e' sostituito dal seguente articolo: Art. 33. Agli oneri derivanti dalla presente legge si fara' fronte per L. 1.000 milioni con lo stanziamento previsto al capitolo n. 21997 del bilancio di previsione 1981 (fondo globale) e con gli stanziamenti previsti sui capitoli n. 21321 e n. 21331 del bilancio di previsione del 1981 che saranno soppressi. Tali stanziamenti saranno trasferiti ai sottoelencati capitoli di nuova istituzione: capitolo n. 21302: << Interventi regionali in conto capitale per opere di edilizia scolastica >> con lo stanziamento di L. 1.175.000.000; capitolo n. 21303: << Interventi regionali in annualita' per opere di edilizia scolastica >> con lo stanziamento di L. 50.000.000; capitolo n. 21304: << Interventi urgenti in materia di edilizia scolastica >> con lo stanziamento di lire 800.000.000. I residui degli esercizi precedenti, iscritti al capitolo numero 21321, saranno trasferiti al capitolo numero 21304 e quelli iscritti al capitolo n. 21331 saranno trasferiti al capitolo n. 21302. Si autorizza il Presidente della Giunta regionale ad apportare con proprio decreto le relative variazioni al bilancio di previsione 1981. |
Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari. |