L.R. 30 Novembre 1987, n. 52 |
Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 9 dicembre1986, n. 50, relativa al parziale ripiano dei disavanzi di esercizio dei servizi di trasporto di interesse regionale e locale. Anticipazioni di spesa.
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(Pubblicata nel B.U. 10 dicembre 1987, n. 34) Art. 1 1. A modificazione delle disposizioni recate dall' articolo 1, secondo comma, e dall' articolo 3, ultimo comma, della legge regionale 9 dicembre 1986, n. 50, le anticipazioni previste dalla stessa legge regionale possono essere utilizzate fino alla misura dell' 80 per cento della quota parte dei disavanzi di esercizio dei servizi pubblici di trasporto di interesse regionale e locale, non coperta dai contributi erogati ai sensi dell' articolo 6 della legge 10 aprile 1981, n. 151 e che potra' essere ammessa a ripiano attraverso i mutui di cui al decreto legge 9 dicembre 1986, n. 833, convertito, con modificazioni, nella legge 6 febbraio 1987, n. 18. Art. 2 1. In relazione alla normativa recata dal richiamato decreto - legge 9 dicembre 1986, n. 833 e dalla legge di conversione 6 febbraio 1987, n. 18, le disposizioni di cui alla predetta legge regionale 9 dicembre 1986, n. 50, con le modificazioni introdotte dall' articolo 1 della presente legge, sono estese ai disavanzi di esercizio dei servizi pubblici di trasporto di interesse regionale e locale prodottisi nell' anno 1986. 2. Con applicazione delle norme di cui alla menzionata legge regionale n. 50 del 1986 e di quelle contenute nella presente legge, l' Amministrazione regionale potra' provvedere ad anticipazioni per la copertura dei disavanzi di esercizio afferenti gli anni successivi al 1986, se ammessi a ripiano attraverso mutui il cui onere di ammortamento sia posto a carico del bilancio dello Stato. Art. 3 1. Le anticipazioni di cui ai precedenti articoli saranno concesse, per il 1987, nei limiti delle disponibilita' finanziarie all' uopo stanziate in bilancio al capitolo n. 32351 della spesa, in forza dell' articolo 4 della legge regionale 9 dicembre 1986, n. 50 e dell' articolo 2 della legge regionale 24 luglio 1987, n. 45. 2. Le eventuali ulteriori spese, necesssarie per anticipazioni non corrisposte nell' anno in corso, troveranno copertura finanziaria nel bilancio regionale degli esercizi successivi. Art. 4 1. La presente legge e' dichiarata urgente ai sensi dell' articolo 127 della Costituzione e dell' articolo 31 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Lazio. |
Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari. |