L.R. 15 Dicembre 1986, n. 55 |
Ulteriore finanziamento per il completamento delle opere di ricostruzione in dipendenza del terremoto nel viterbese del febbraio 1971.
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(Pubblicata nel B.U. 22 dicembre 1986, n. 35, S.O. n. 1) Art. 1 Per le esigenze finanziarie connesse al completamento degli interventi in conseguenza dell' evento sismico di cui al decreto - legge 1o aprile 1971, n. 119, convertito nella legge 26 maggio 1971, n. 288 e successive modificazioni ed integrazioni, ivi compresa la legge 3 aprile 1980, n. 117 e la legge regionale 11 maggio 1981, n. 16, e' autorizzata e riservata alla competenza della Regione l' ulteriore spesa di L. 13.500 milioni. Art. 2 Ai fini del conseguimento dei contributi d cui all' articolo 6 del decreto - legge 1o aprile 1971, n. 119 e successivi provvedimenti come citati al precedente articolo, il termine per la presentazione delle perizie a corredo delle domande, nonche' delle altre documentazioni previste nei comuni di Tuscania, Arlena di Castro, Piansano, Tessennano, e' stabilito, con le stesse modalita', in centoventi giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Lo stesso termine e' stabilito per la presentazione delle domande, delle perizie a corredo delle domande e di quanto altro per gli interventi agli immobili del centro storico di Tuscania, compresi quelli che non devono essere piu' demoliti o debbono esserlo solo in parte, a seguito dell' approvazione della variante al piano di ricostruzione. L' effettivo inizio dei lavori, certificato dalla direzione dei lavori e confermato dalle amministrazioni comunali interessate, e' condizione per l' erogazione delle anticipazioni dei contributi. Valgono comunque le disposizioni circa l' IVA (imposta sul valore aggiunto) di cui all' articolo 2, primo comma, della legge regionale 11 maggio 1981, n. 16, consentendosi la presentazione delle domande di rimborso della spesa di cui al secondo comma dello stesso articolo entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. Sono pure confermate le disposizioni di cui agli articoli 6 e 7 della legge regionale citata al precedente quarto comma, consentendosi ugualmente in questo caso la presentazione delle richieste di rimborso previsto entro tre mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge. I contributi di cui alla presente legge vengono estesi, con le stesse procedure, in deroga a quanto previsto dall' articolo 4 della legge regionale 11 maggio 1981, numero 16, nella misura del 70 per cento della spesa effettivamente occorrente, anche ai proprietari degli immobili del centro storico di Tuscania colpiti dai danni bellici, salvo la restituzione delle somme percepite rivalutate al presente, o la rinuncia alle somme da percepire dagli stessi in conseguenza di tali danni. A detti immobili si applicano le stesse normative del piano di ricostruzione del centro storico. Art. 3 Le disposizioni di cui all' articolo 8 del decreto - legge 1o aprile 1971, n. 119, si applicano alle indicazioni della variante al piano di ricostruzione cosi' come approvato dal centro storico di Tuscania. Resta salvo quanto previsto all' articolo 3 della legge regionale 11 maggio 1981, n. 16. Per coloro che optano per l' assegnazione di altra area di costruzione e' prevista la corresponsione dei contributi cosi' come stabilito nel precedente articolo 2, secondo e terzo comma, passando le aree di risulta ugualmente in proprieta' del comune di Tuscania. I contributi di cui all' articolo 2 della presente legge non spettano nel caso in cui la cubatura che non puo' essere ricostruita rappresenta soltanto una porzione minore dell' unita' immobiliare. In tal caso spettano i contributi di riparazione e ricostruzione funzionale secondo le indicazioni di piano per la porzione ricostruibile in sito e l' indennita' di espropriazione e' corrisposta per la diminuzione della consistenza dell' immobile, mentre le relative aree, ove non siano accorpabili od utilizzabili dai privati, in dipendenza delle indicazioni di piano, passano in proprieta' del comune di Tuscania. Art. 4 Alle perizie previste dai precedenti articoli 2 e 3 si applicano i prezzi dell' apposita tariffa approvata con deliberazione della Giunta regionale del 5 agosto 1982, n. 4919, maggiorata del 30 per cento. Lo stesso aggiornamento dei prezzi e' consentito per le eventuali perizie presentate ma non ancora finanziate per mancanza di adeguata copertura finanziaria, qualunque sia lo stato di avanzamento dei lavori. Art. 5 I termini per l' ultimazione dei lavori di riparazione o ricostruzione di cui alla presente legge, sia nel centro storico di Tuscania che nelle zone esterne a tale centro e negli altri comuni indicati al precedente articolo 2, sono unificati come segue: a) in mesi dodici a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente legge per i lavori da iniziare ed in mesi dieci per i lavori iniziati, nel caso in cui si sia gia' provveduto alla formale concessione dei contributi, ovvero sia stata gia' corrisposta l' anticipazione prevista; b) in mesi tredici a decorrere dalla data di comunicazione da parte dell' amministrazione regionale, assessorato ai lavori pubblici, di avvenuta emissione ed inoltro all' assessorato regionale al bilancio del mandato di pagamento dell' anticipazione dei contributi, nel caso nei sia stata fatta la richiesta, ovvero dalla data di comunicazione da parte dello stesso assessorato regionale ai lavori pubblici di avvenuta formalizzazione del provvedimento di Giunta di concessione del contributo. L' avvenuta ultimazione dei lavori deve risultare da apposito verbale rilasciato dalla direzione dei lavori, debitamente vistato dall' amministrazione comunale competente per territorio. Per ogni giorno di ritardo nell' ultimazione dei lavori viene applicata la penale del 2 per mille, detraendo l' importo dall' ammontare dei contributi concessi. Restano comunque salvi gli ulteriori adempimenti di cui all' articolo 39 quater, ultimo comma, della legge 17 maggio 1973, n. 205. Qualora il consuntivo dei lavori non sia presentato al settore decentrato dell' amministrazione regionale dei lavori pubblici di Viterbo entro sei mesi dalla data di ultimazione dei lavori, si provvedera' comunque al recupero delle somme eventualmente anticipate, ai sensi dell' articolo 2 del regio decreto 14 aprile 1901, n. 639. Art. 6 I comuni beneficiari della presente legge sono delegati alla definizione delle procedure inerenti la liquidazione ed il pagamento delle indennita' di esproprio o delle limitazioni di uso di aree e fabbricati, ivi comprese quelle di cui all' articolo 8 del decreto - legge 1o aprile 1971, n. 119, come conseguenti all' approvazione della variante al piano di ricostruzione del centro storico di Tuscania, e di quelle di cui all' articolo 3 della legge regionale 11 maggio 1981, n. 16. Quanto sopra, previo concordato tra le parti, sulla base delle stime dell' ufficio tecnico erariale di Viterbo e sulle indicazioni puntuali che fornira' preventivamente il settore espropri dell' assessorato regionale ai lavori pubblici. Le amministrazioni comunali, nell' espletamento delle incombenze di cui al comma precedente, procederanno d' intesa con il settore decentrato dell' amministrazione regionale dei lavori pubblici di Viterbo, il quale curera' il perfezionamento dei conseguenti atti formali che si renderanno necessari. Art. 7 All' onere di lire 13.500 milioni derivante dall' applicazione della presente legge si provvedera' quanto a lire 4.500 milioni per l' anno 1986, quanto a lire 7.500 milioni per l' anno 1987, quanto a lire 1.500 milioni per l' anno 1988. L' importo di lire 4.500 milioni per l' esercizio 1986 viene iscritto al capitolo di spesa n. 11780, che viene istituito nel bilancio regionale per il 1986 con la seguente denominazione: << Ulteriore finanziamento per il completamento delle opere di ricostruzione in dipendenza del terremoto del Viterbese del febbraio 1971 >>. Alla copertura dell' onere finanziario si provvede mediante utilizzo dei fondi iscritti in bilancio regionale per l' anno finanziario 1986 al capitolo n. 29822, lettera m), elenco n. 4. Alla copertura delle spese previste in lire 7.500 milioni e lire 1.500 milioni, rispettivamente per gli anni 1987 e 1988, si provvedera' con le relative leggi di bilancio. Art. 8 La presente legge e' dichiarata urgente ai sensi dell' articolo 127 della Costituzione e dell' articolo 31 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Lazio. |
Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari. |