Modificazione dell' art. 81 della legge regionale 29 maggio 1973, n. 20, gia' sostituito con il punto 3) dell' articolo unico della legge regionale 29 maggio 1973, n. 21.

Numero della legge: 40
Data: 21 ottobre 1977
Numero BUR: 30
Data BUR: 29/10/1977

L.R. 21 Ottobre 1977, n. 40
Modificazione dell' art. 81 della legge regionale 29 maggio 1973, n. 20, gia' sostituito con il punto 3) dell' articolo unico della legge regionale 29 maggio 1973, n. 21.




Art. 1

All' art. 81 della legge regionale 29 maggio 1973, n. 20, come sostituito dal punto 3) dell' articolo unico della legge n. 21 del 29 maggio 1973, sono introdotte le seguenti modificazioni:

1) l' ottavo comma e' cosi' modificato:

<< Ai fini della determinazione dell' anzianita' pregressa sono computati, secondo le percentuali indicate di seguito, tutti i periodi di lavoro subordinato, sia se disciplinato da norme di diritto pubblico sia se regolato da norme di diritto privato, effettivamente prestato alle dipendenze di amministrazioni dello Stato (civili, militari, ad ordinamento autonomo), di enti di diritto pubblico, anche economici, nonche' di enti pubblici, anche economici: al 100 per cento i servizi prestati, quale sia stata la natura del rapporto di impiego o di lavoro, in categorie o in carriere corrispondenti o superiori alla qualifica funzionale regionale di inquadramento; al 75 per cento i servizi prestati, quale sia stata la natura del rapporto di impiego o di lavoro, in categorie o in carriere corrispondenti alla qualifica funzionale regionale immediatamente inferiore a quella di inquadramento; al 50 per cento tutti gli altri servizi >>;

2) al comma precedente sono aggiunti i seguenti:

<< Ai soli fini della determinazione della percentuale di valutazione dei servizi militari pregressi, prestati in posizione di servizio permanente effettivo, continuativo, volontario, in ferma volontaria o in rafferma, gli ufficiali sono equiparati ai funzionari direttivi regionali, i sottufficiali agli assistenti regionali, gli altri agli ausiliari specializzati regionali.
Ai fini della determinazione dell' anzianita' pregressa non sono computabili i servizi militari obbligatori; questi servizi, ivi compreso quello di leva, sono riconosciuti solo se prestati in costanza di rapporto di impiego o di lavoro >>.


Art. 2

La presente legge produce solo effetti economici, quali decorrono dal 1° dicembre 1976 e non operano sulla tredicesima mensilita' relativa all' anno 1976.



Art. 3

La Giunta regionale provvedera' alla revisione dell' inquadramento previa richiesta dell' interessato da presentare nel termine di trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
Le domande devono essere presentate agli uffici della Regione con sede nei capoluoghi di provincia, che ne rilasciano ricevuta e appongono la data di presentazione sulle domande stesse, ovvero spedite, nel termine di cui al comma precedente, a mezzo di raccomandata postale con avviso di ricevimento al seguente indirizzo: << Al Presidente della Giunta Regionale del Lazio - Assessorato al personale - Roma >>.
La revisione dell' inquadramento del personale deceduto o collocato a riposo prima dell' entrata in vigore della presente legge o della scadenza dei trenta giorni di cui al primo comma, sara' operata d' ufficio dall' amministrazione scegliendo l' ipotesi piu' favorevole fra l' applicazione della tabella << B >> allegata alla legge 29 maggio 1973, n. 20, e successive integrazioni e modificazioni, e l' inquadramento per anzianita'.


Art. 4

Per l' attuazione della presente legge e' autorizzata, per l' anno finanziario 1977, la spesa di L. 475.000.000 che si iscrive al capitolo n. 10321 del bilancio regionale per l' anno medesimo.
All' onere di L. 475.000.000, derivante dal precedente comma, si fa fronte mediante riduzione di pari importo dello stanziamento del capitolo n. 12688 (elenco n. 2, partita n. 8) del bilancio stesso.



Art. 5

La presente legge e' dichiarata urgente ai sensi dell' art. 127, secondo comma, della Costituzione e dell' art. 31, ultimo comma, dello statuto regionale ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.
La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Lazio.
Data a Roma, addi' 21 ottobre 1977 Il visto del Commissario del Governo e' stato apposto il ottobre 1977.

Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari.