Imposta regionale sulle concessioni statali dei beni deldemanio e del patrimonio indisponibile. Modifica dell' art. 4della legge regionale 28 dicembre 1971, n. 1.

Numero della legge: 29
Data: 29 aprile 1983
Numero BUR: 14
Data BUR: 20/05/1983

L.R. 29 Aprile 1983, n. 29
Imposta regionale sulle concessioni statali dei beni deldemanio e del patrimonio indisponibile. Modifica dell' art. 4della legge regionale 28 dicembre 1971, n. 1.

(Pubblicata nel B.U. 20 maggio 1983, n. 14)


Art. 1

L' articolo 4 della legge regionale 28 dicembre 1971, n. 1, e' sostituito dal seguente:

Art. 4
(Aliquota)

L' ammontare dell' imposta e' determinato nella misura del 300 per cento del canone di concessione >>.


Art. 2

La norma di cui al precedente articolo 1 si applica dal 1° gennaio dell' anno successivo a quello della pubblicazione della presente legge.


Art. 3

La presente legge e' dichiarata urgente ai sensi dello articolo 127 della Costituzione e dell' articolo 31 dello statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari.