L.R. 29 Aprile 1983, n. 29 |
Imposta regionale sulle concessioni statali dei beni deldemanio e del patrimonio indisponibile. Modifica dell' art. 4della legge regionale 28 dicembre 1971, n. 1.
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(Pubblicata nel B.U. 20 maggio 1983, n. 14) Art. 1 L' articolo 4 della legge regionale 28 dicembre 1971, n. 1, e' sostituito dal seguente: Art. 4 (Aliquota) L' ammontare dell' imposta e' determinato nella misura del 300 per cento del canone di concessione >>. Art. 2 La norma di cui al precedente articolo 1 si applica dal 1° gennaio dell' anno successivo a quello della pubblicazione della presente legge. Art. 3 La presente legge e' dichiarata urgente ai sensi dello articolo 127 della Costituzione e dell' articolo 31 dello statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Lazio. |
Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari. |