L.R. 05 Ottobre 1999, n. 27 |
"ADEGUAMENTO DELLA LEGGE REGIONALE 4 APRILE 1979, N. 21 "ISTITUZIONE DELLA RISERVA NATURALE DI NAZZANO, TEVERE FARFA" ALLA LEGGE REGIONALE 6 OTTOBRE 1997, N. 29 E SUCCESSIVE MODIFICAZIONI". |
s.o. n. 9 IL CONSIGLIO REGIONALE
ha approvato IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE promulga la seguente legge: Art. 1
(Finalità) 1. Con la presente legge la Regione, in attuazione dell'articolo 39, comma 6, della legge regionale 6 ottobre 1997, n. 29 e successive modificazioni, procede all'adeguamento della legge regionale 4 aprile 1979, n. 21 relativa all'istituzione della riserva naturale di Nazzano, Tevere Farfa. Art. 2
(Modificazioni alla legge regionale 4 aprile 1979, n. 21) 1. Alla l.r. 21/1979 sono apportate le seguenti modificazioni: a) l'articolo 1 e' sostituito dal seguente: "Art. 1
(Istituzione) 1. E' istituita nell'ambito del sistema regionale delle aree naturali protette del Lazio, la riserva naturale di interesse regionale "Nazzano, Tevere Farfa."; b) l'articolo 4 e' sostituito dal seguente: "Art. 4
(Gestione) 1. Ai sensi dell'articolo 12 della legge regionale 6 ottobre 1997, n. 29 e successive modificazioni, e' istituito l'ente regionale di diritto pubblico "Riserva naturale regionale Nazzano, Tevere Farfa", cui e' affidata la gestione della riserva di cui all'articolo 1. 2. All'ente previsto dal comma 1 si applicano le disposizioni del capo II, sezione I e del capo III della l.r. 29/1997 e successive modificazioni."; c) l'articolo 7 e' sostituito dal seguente: "Art. 7 (Disposizione finanziaria) 1. Agli oneri derivanti dall'applicazione della presente legge si provvede con gli stanziamenti previsti nei capitoli di bilancio relativi al finanziamento dei parchi e delle riserve naturali."; d) l'articolo 8 e' sostituito dal seguente: "Art. 8 (Sorveglianza e sanzioni) 1. Salvo che il fatto non costituisca reato, ogni violazione dei vincoli, dei divieti e delle prescrizioni stabilite dalla presente legge e dal regolamento della riserva, e' punita secondo quanto previsto dall'articolo 38 della l.r. 29/1997 e successive modificazioni. 2. All'accertamento delle violazioni procedono i soggetti indicati dall'articolo 37 della l.r. 29/1997 e successive modificazioni."; e) il secondo comma dell'articolo 2, gli articoli 3 e 5 ed i commi secondo e terzo dell'articolo 6 sono abrogati. Art. 3
(Disposizioni transitorie) 1. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Presidente della Giunta regionale o l'assessore regionale competente in materia di ambiente da lui delegato, convoca la comunita' della riserva naturale regionale di Nazzano, Tevere Farfa, ai fini delle designazioni previste dall'articolo 16, comma 2 della l.r. 29/1997 e successive modificazioni ed attiva le procedure per le altre designazioni di competenza degli enti indicati nell'articolo 14, comma 1 della citata legge. Entro i successivi novanta giorni, il Presidente della Giunta regionale nomina ed insedia il consiglio direttivo ed il collegio dei revisori dei conti. 2. Ai fini della definizione della quota di partecipazione territoriale di cui all'articolo 16, comma 1 della l.r. 29/1997 e successive modificazioni, si applicano le modalita' di calcolo stabilite con apposita deliberazione della Giunta regionale. 3. Il consorzio di gestione della riserva naturale di Nazzano, Tevere Farfa e' soppresso a decorrere dalla data di insediamento del consiglio direttivo del nuovo ente di gestione. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge la Giunta regionale nomina un commissario liquidatore con il compito di assicurare, altresi', l'ordinaria amministrazione del consorzio stesso. Gli organi del consorzio sono sciolti con effetto dalla data di insediamento del commissario liquidatore. 4. Entro novanta giorni dal termine di cui al comma 3, il commissario liquidatore trasmette alla Giunta regionale: a) lo stato di consistenza patrimoniale dei beni mobili ed immobili e la ricognizione di tutti i rapporti attivi e passivi esistenti; b) il bilancio di liquidazione; c) l'elenco del personale in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge, precisando il titolo in base al quale svolge la sua attivita', la qualifica posseduta, la specifica professionalita', il trattamento economico di previdenza e quiescenza. Nell'elenco deve essere, altresi', evidenziato se le assunzioni del personale siano avvenute nel rispetto della normativa regionale e delle direttive regionali e per le figure professionali ivi previste. 5. La Giunta regionale, con apposita deliberazione, sulla base degli atti di cui al comma 4, attribuisce all'ente di gestione previsto dall'articolo 4 della l.r. 21/1979, come modificata dalla presente legge, con effetto dalla data di insediamento del consiglio direttivo, la titolarita' delle risorse patrimoniali, finanziarie e umane e di ogni altro rapporto giuridico intestato al consorzio di gestione soppresso. 6. Ai fini della corresponsione dell'indennita' al commissario liquidatore, si applicano le disposizioni previste per il commissario straordinario dall'articolo 17, comma 4 della legge regionale 25 luglio 1996, n. 27. 7. Il personale inserito nell'elenco di cui al comma, lettera c), continua ad operare presso l'ente di gestione istituito ai sensi dell'articolo 4 della l.r. 21/1979, come modificata dalla presente legge. Il consiglio direttivo dell'ente di gestione provvede alla definizione delle strutture organizzative e delle dotazioni organiche, secondo le disposizioni di cui all'articolo 22 della l.r. 29/1997 e successive modificazioni, entro sessanta giorni dalla data di insediamento del consiglio direttivo stesso. In attesa di tale definizione restano ferme le strutture organizzative e le dotazioni organiche del consorzio di gestione soppresso. 8. Fino alla data di esecutivita' dello statuto dell'ente di gestione istituito ai sensi dell'articolo 4 della l.r. 21/1979 come modificata dalla presente legge, sono fatte salve le disposizioni dello statuto del consorzio di gestione soppresso, che non siano in contrasto con la presente legge. 9. Lo strumento di cui all'articolo 27 della l.r. 29/1997 e successive modificazioni, gia' adottato alla data di entrata in vigore della presente legge, e' approvato dalla Regione con le modalita' indicate nell'articolo 27, comma 6, della legge citata. La presente legge regionale sara' pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Lazio. Data a Roma, addi' 5 ottobre 1999 BADALONI Il visto del Commissario del Governo e' stato apposto il 30 settembre 1999. |
Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari. |