L.R. 17 Giugno 1998, n. 20 |
NORME PER IL FUNZIONAMENTO DELL'AUTORITA' DI BACINO DEL TRONTO.
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Art. 1 1. Le Regioni Lazio, Marche e Abruzzo danno attuazione in modo uniforme all'articolo 15, comma 1, lettera a), punto 6), della legge 18 maggio 1989, n. 183 e successive modificazioni, per la costituzione ed il funzionamento dell'Autorita' di bacino del fiume Tronto, in osservanza dell'intesa raggiunta e approvata dalla Giunta regionale del Lazio con deliberazione 18 maggio 1991, n. 3735, dal Consiglio regionale dell'Abruzzo con deliberazione 21 maggio 1991, n.19/36, e dal Consiglio regionale delle Marche con deliberazione 15 ottobre 1991, n. 49. Art. 2 1. Per il proseguimento delle finalita' di cui all'intesa interregionale, l'Autorita' di bacino ispira la propria azione ai principi della collaborazione con gli altri enti pubblici e privati operanti nel bacino idrografico del fiume Tronto. Essa si avvale delle strutture organizzative della Regione interessata e di gruppi di lavoro composti da personale degli enti pubblici, prioritariamente di quelli operanti nel bacino del Tronto, e di privati. Detto personale e gruppi di lavoro, previa autorizzazione delle Amministrazioni di appartenenza, possono ricevere specifici incarichi e realizzare progetti-obiettivo a carico dell'Autorita' di bacino. L'Autorita' di bacino può avvalersi, nei limiti di cui all'articolo 23, comma 1, della l. 183/1989 e successive modificazioni, della collaborazione tecnico-scientifica di istituzioni universitarie e di ricerca, nonche' di organizzazioni tecnico-professionali particolarmente qualificate operanti nel settore. La disciplina degli incarichi e' stabilita in apposite convenzioni. Le convenzioni possono prevedere, con clausole specificatamente approvate dagli interessati, che il personale delle pubbliche amministrazioni svolga in tutto o in parte i propri compiti anche al di fuori del normale orario di lavoro. 2. In attesa dell'approvazione del piano di bacino, l'Autorita' di bacino del Tronto puo' impartire alle amministrazioni competenti direttive per la fissazione di vincoli e prescrizioni e per l'adozione di misure di salvaguardia ai sensi e per gli effetti del comma 6 bis dell'articolo 17 della l. 183/1989 e successive modificazioni. Essa puo' inoltre proporre alle Autorita' competenti l'adozione di provvedimenti, ivi comprese le ordinanze di sospensione di attivita' e di lavori, quando cio' sia necessario per l'attuazione di misure di salvaguardia o qualora possa derivare un danno alla salute ed alla sicurezza dei cittadini o all'ambiente ed al territorio. Il piano di bacino puo' essere redatto ed approvato anche per sottobacini o piani stralcio relativi a settori funzionali ai sensi e per gli effetti dell'articolo 17, comma 6 ter, della l. 183/1989 e successive modificazioni. 3. Fermo quanto disposto dall'intesa interregionale relativamente alla formazione dei programmi triennali di intervento, l'Autorita' di bacino, entro il mese di ottobre di ogni anno, predispone: a) il programma delle attivita', in particolare di studio e di indagine, da svolgersi nell'esercizio successivo; b) il bilancio preventivo per il funzionamento dell'Autorita' di bacino. 4. Le Giunte regionali del Lazio, delle Marche e dell'Abruzzo approvano il programma delle attivita' ed il bilancio preventivo. L'approvazione da parte delle Giunte regionali, salvo quanto disposto dall'articolo 5, costituisce autorizzazione per l'Autorita' di bacino ad assumere le obbligazioni relative. 5. I finanziamenti statali assegnati al bacino interregionale del Tronto per le attivita' di cui al comma 3, lettera a), sono trasferiti direttamente, tramite la Regione assegnataria, alla Regione Marche. Le Regioni possono integrare con propri finanziamenti i fondi di cui al comma 3), lettera a), trasferendoli nel medesimo capitolo del bilancio della Regione Marche. 6. Sulla base del bilancio preventivo di cui al comma 3, lettera b), le Regioni stanziano i fondi necessari in ragione della quota stabilita nell'articolo 7, provvedendo ai rispettivi adempimenti previsti dall'articolo 8. 7. I pagamenti sono disposti dal segretario generale dell'Autorita' di bacino del Tronto, che agisce in qualita' di funzionario delegato ai sensi dell'articolo 54 del regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440. Art. 3 1. In deroga a quanto stabilito dall'articolo 8, comma 2, dell'intesa interregionale il segretario generale e' nominato dal Comitato istituzionale dell'Autorita' di bacino che sceglie tra esperti di comprovata capacita' e qualificazione professionale in materia di conservazione e difesa del suolo, preferibilmente tra i dirigenti tecnici della pubblica amministrazione, in attivita' di servizio. 2. Il Comitato istituzionale dell'Autorita' di bacino, nel disciplinare la propria organizzazione amministrativa, puo' prevedere la figura del vice segretario generale, ne stabilisce i compiti e la durata. 3. Le indennita' per il segretario generale ed il suo vice sono stabilite su proposta del Comitato istituzionale, d'intesa tra le Giunte regionali del Lazio, delle Marche e dell'Abruzzo, sulla base di parametri rapportati a quelli utilizzati per la determinazione della retribuzione complessiva dei dirigenti prevista dal vigente CCNL. Art. 4 1. Per la partecipazione alle sedute del Comitato tecnico, ai singoli componenti spetta dalla data di nomina un gettone di presenza la cui entita' e' stabilita', su proposta del Comitato istituzionale, d'intesa tra le Giunte regionali del Lazio, delle Marche e dell'Abruzzo. 2. Ai componenti del Comitato tecnico spettano altresi', al pari di quanto stabilito per i rappresentanti delle amministrazioni statali dall'articolo 14 della legge 7 agosto 1990, n. 253, il trattamento di missione ed il rimborso delle spese di viaggio secondo le disposizioni previste per i dirigenti regionali. Art. 5 1. Gli atti dell'Autorita' di bacino di attuazione delle disposizioni previste nell'articolo 2 sono trasmessi alle Giunte delle Regioni interessate, che, ove necessario, provvedono ad attuare quanto di loro competenza. I suddetti atti s'intendono approvati ove non pervengano decisioni motivate di annullamento o di modifica entro il termine perentorio di sessanta giorni dal ricevimento degli atti stessi. 2. L'Autorita' di bacino da' comunicazione alle Regioni dell'adozione di tutti i restanti atti. Art. 6 1. Il personale da destinare alla segreteria tecnico-operativa ai sensi dell'intesa interregionale e' collocato in posizione di comando ovvero di distacco, secondo le disposizioni legislative e regolamentari vigenti presso gli enti di appartenenza, ed i relativi oneri sono a carico dei medesimi enti. 2. Entro tre mesi dalla data d'entrata in vigore della presente legge, le Regioni, per le parti di ripettiva competenza, adottano gli atti necessari per dotare la segreteria tecnico-operativa dell'organico definito ai sensi dell'articolo 9 dell'intesa interregionale dal Comitato istituzionale con proprio provvedimento. Art. 7 1. Alla dotazione dei locali, dei mezzi, delle attrezzature e dei materiali, nonche' delle spese necessarie al funzionamento dell'Autorita' di bacino, provvedono le Regioni Marche, Abruzzo e Lazio in rapporto alla superficie territoriale ed agli abitanti secondo le proporzioni: a) Regione Marche 70,60 per cento; b) Regione Abruzzo 18,00 per cento; c) Regione Lazio 11,40 per cento. Art. 8 1. Agli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge la Regione Lazio fa fronte: a) per quanto riguarda le spese per il funzionamento dell'Autorita' di bacino del Tronto, di cui all'articolo 2, comma 3, lettera b), comprese le indennita' al Segretario generale ed al suo Vice, nonche' i compensi ed i rimborsi spese ai membri del Comitato tecnico, mediante istituzione di un apposito capitolo di spesa del bilancio annuale: "Partecipazione della Regione alle spese di funzionamento dell'Autorita' di bacino del Tronto", quantificate per l'anno 1998 in lire venti milioni, mediante utilizzazione di pari importo, dello stanziamento iscritto al capitolo n. 16310 nel bilancio 1998; b) per quanto riguarda le spese relative ai gruppi di lavoro ed alle collaborazioni tecnico-scientifiche di cui all'articolo 2, comma 1, all'acquisto delle attrezzature per l'elaborazione e per la gestione del piano di bacino, nonche' per le relative spese tecniche, mediante utilizzazione dei fondi stanziati al capitolo di spesa n. 51203 "Bacino interregionale del fiume Tronto" del bilancio di previsione per l'esercizio corrente e successivi. Art. 9 1. L'efficacia delle disposizioni della presente legge e' subordinata all'approvazione da parte di ciascuna delle altre Regioni interessate di un provvedimento legislativo di analogo contenuto. 2. Le modificazioni ed integrazioni alle disposizioni della presente legge avvengono con l'osservanza delle medesime forme di cui al comma 1. 3. Le disposizioni della presente legge hanno applicazione dal momento della data d'entrata in vigore, in ordine di tempo, dei medesimi provvedimenti legislativi di cui ai commi precedenti. 4. Della data di entrata in vigore dell'ultima delle leggi di cui al comma 3 e della conseguente data di entrata in vigore della presente legge, viene effettuata comunicazione nel Bollettino ufficiale della Regione Lazio. Art. 10 1. La presente legge e' dichiarata urgente ai sensi dell'articolo 127 della Costituzione e dell'articolo 31 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione. |
Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari. |