"DISPOSIZIONI IN MATERIA DI GRUPPI CONSILIARI DI MODIFICA ALLE LEGGI REGIONALI 23 LUGLIO 1983, N.55, 2 MAGGIO 1995, N.19, 18 MARZO 1996, N.10, 1 LUGLIO 1996, N.25.

Numero della legge: 29
Data: 4 settembre 2000
Numero BUR: 25
Data BUR: 09/09/2000

L.R. 04 Settembre 2000, n. 29
"DISPOSIZIONI IN MATERIA DI GRUPPI CONSILIARI DI MODIFICA ALLE LEGGI REGIONALI 23 LUGLIO 1983, N.55, 2 MAGGIO 1995, N.19, 18 MARZO 1996, N.10, 1 LUGLIO 1996, N.25”.


(BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LAZIO N. 25 del 9 settembre 2000 SUPPLEMENTO ORDINARIO N. 7 del 14 settembre 2000)

    IL CONSIGLIO REGIONALE
    ha approvato

    IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA REGIONALE
    promulga la seguente legge:



    Art. 1
    (Modifiche alla l.r. 55/1983)

    1. L'articolo 1, della legge regionale 23 luglio 1983, n. 55, e successive modificazioni è sostituito dal seguente:
    " Art. 1

    1. Il contributo mensile a carico del bilancio del Consiglio regionale per le spese di funzionamento dei gruppi consiliari erogato ai sensi dell'articolo 17 dello Statuto è determinato:
    "a) da una quota fissa di lire 2.500.000 per ciascun gruppo, qualunque sia la consistenza numerica;
    b) da una quota variabile pari a lire 1.200.000 per ciascun consigliere regionale facente parte del gruppo consiliare.".

    2. L'articolo 2 della l. r. 55/1983 è sostituito dal seguente:

    "Art. 2

    1. È assegnato a ciascun gruppo consiliare un contributo mensile per le spese di aggiornamento studio e documentazione compresa l'acquisizione di consulenze qualificate e le collaborazioni professionali di esperti nonché per diffondere tra la società civile la conoscenza dell'attività dei gruppi consiliari, anche al fine di promuoverne la partecipazione all'attività dei gruppi stessi e particolarmente all'esame delle questioni ed all'elaborazione di progetti e proposte di leggi e di provvedimenti di competenza del Consiglio regionale.

    2. Il contributo di cui al comma 1 è quantificato nella seguente misura:
      a) lire 2 milioni per gruppi composti da un consigliere;
      b) lire 2 milioni 200 mila per gruppi composti da due o tre consiglieri .
      c) lire 2 milioni 500 mila per gruppi composti da un minimo di quattro ad un massimo di dieci consiglieri;
      d) lire 2 milioni 800 mila per gruppi composti da oltre dieci consiglieri.".


    Art. 2
    (Modifiche alla l.r. 19/1995)

    1. Al comma 1 dell'articolo 12, della legge regionale 2 maggio 1995, n. 19 così come modificato dall'articolo 87, comma 3, della legge regionale 7 giugno 1999, n. 6 le parole: "previo versamento per tutta la durata del mandato di una quota aggiuntiva pari al dieci per cento della trattenuta di cui all'articolo 3." sono soppresse.


    Art. 3
    (Modifiche alla l.r. 10/1996)

    1. Dopo il comma 3dell'articolo 3 della legge regionale 18 marzo 1996, n. 10 così come modificato dall'articolo 6 della legge regionale 21 ottobre 1996, n. 43, è aggiunto il seguente:
    "3 bis. La detrazione di cui al comma 1 non si applica nel caso di assenza per malattia documentata da certificazione medica, nonché nel caso di sostituzione del consigliere regionale nelle sedute delle commissioni consiliari di appartenenza e di altro organismo consiliare.".


    Art. 4
    (Modifiche alla l.r.25/1996)

    1. Dopo il comma 4 dell'articolo 13 della legge regionale 1° luglio 1996, n. 25 sono aggiunti i seguenti:
    "4 bis. I gruppi consiliari, per lo svolgimento della propria attività di aggiornamento, studio e documentazione, nonché per la diffusione della conoscenza dell'attività dei gruppi stessi possono avvalersi di un'ulteriore unità di personale esterno aggiuntiva rispetto a quella prevista dal comma 4.
    4 ter. I gruppi consiliari composti da oltre nove consiglieri possono avvalersi di un'altra unità aggiuntiva rispetto a quella prevista dal comma 4 bis.
    4 quater. Con deliberazione della Giunta regionale possono essere istituite le segreterie tecniche del Presidente della Giunta regionale e degli assessori composte, rispettivamente, da quattro e due unità i cui componenti possono essere scelti fra dipendenti regionali, comandati od esterni all'amministrazione. Analogamente può essere istituita la segreteria tecnica del Presidente del Consiglio regionale


    Art. 5
    (Disposizione finanziaria)

    1. L'onere derivante dall'applicazione della presente legge, calcolato presuntivamente 1 miliardo annuo, rientra nello stanziamento del capitolo 14109 del bilancio di previsione della Regione relativo all'esercizio finanziario 2000.


    La presente legge regionale sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Lazio.

    Data a Roma, addì 4 settembre2000

    STORACE

    Il visto del Commissario del Governo è stato apposto il 1° settembre 2000.

Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari.