L.R. 28 Settembre 2007, n. 17 |
Modifiche alle leggi regionali 10 luglio 1978, n. 32 (Attività di promozione culturale della Regione Lazio) e 28 aprile 2006, n. 4
(Legge finanziaria regionale per l’esercizio 2006).
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IL CONSIGLIO REGIONALE ha approvato IL PRESIDENTE DELLA REGIONE promulga la seguente legge: Art. 1 (Modifiche alla legge regionale 10 luglio 1978 n. 32 e successive modifiche ) 1. Dopo l’articolo 2 della legge regionale 10 luglio 1978 n. 32 sono inseriti i seguenti: “Art. 2 bis (Riparto dei Fondi)
realizzate direttamente dalla Regione con particolare riferimento al riequilibrio dell’offerta culturale. Tali iniziative sono realizzate con le seguenti modalità: 1) l’adozione di specifici bandi pubblici su determinate tematiche di interesse regionale; 2) la stipula di apposita convenzione con enti pubblici o a partecipazione pubblica; 3) la stipula di apposita convenzione con soggetti privati che detengano l’esclusiva della promozione e dell’organizzazione dell’evento stesso; 4) le procedure di evidenza pubblica per la scelta del soggetto gestore in tutti gli altri casi; b) il 50 per cento delle risorse sono destinate alle province per lo svolgimento di iniziative di promozione culturale e di spettacolo di interesse provinciale individuate tramite specifici bandi pubblici adottati dalla provincia, rivolti agli enti locali, all’associazionismo culturale e agli altri enti ed organismi legalmente costituiti e non aventi scopo di lucro. Tali risorse sono assegnate per il 60 per cento in funzione della popolazione residente e per il 40 per cento in funzione del numero dei comuni con l’esclusione, per la Provincia di Roma, della popolazione del Comune di Roma; c) il 10 per cento delle risorse sono destinate al Comune di Roma per iniziative di promozione culturale e di spettacolo individuate tramite bando pubblico comunale rivolto all’associazionismo culturale ed agli altri enti ed organismi legalmente costituiti e non aventi scopo di lucro.
b) le strategie di intervento nella prospettiva del riequilibrio territoriale in ambito culturale; c) i specifici obiettivi operativi al cui perseguimento devono essere rivolti i progetti degli enti pubblici e privati. Art. 2 ter
(Norma finanziaria)
Art. 2 (Modifiche all’articolo 58 della legge regionale 28 aprile 2006, n. 4 relativo alle attività culturali e sportive) 1. All’articolo 58, comma 4, della legge regionale 4/2006 le parole “10 luglio 1978, n. 32 (Attività di promozione culturale)” sono soppresse. Art. 3 (Norma transitoria) 1. In sede di prima applicazione, il documento di cui all’articolo 2 bis, comma 3, della l.r. 32/1978, come modificata dalla presente legge, è trasmesso entro il 15 novembre 2007. La presente legge regionale sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Lazio. Data a Roma, addì 28 settembre 2007 Marrazzo |
Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari. |