L.R. 22 Febbraio 1985, n. 20 |
Provvidenze ed agevolazioni a cooperative di giovani disoccupati od a prevalente presenza di giovani.
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(Pubblicata nel B.U. 07 marzo 1985, n. 6, S.O. n. 2) Art. 1 Al fine di agevolare l' associazionismo tra i giovani e per favorire la risoluzione dei problemi relativi alla disoccupazione, in particolare giovanile, la Regione, con riferimento alle specifiche materie di cui all' articolo 117 della Costituzione e secondo le finalita' indicate nell' articolo 45 del proprio Statuto, sostiene, per gli scopi e nelle forme di cui agli articoli successivi, la costituzione ed il potenziamento di cooperative che associno, in percentuale non inferiore al 60 per cento, giovani di eta' compresa tra i 18 ed i 29 anni, operanti nel settore della pesca e della produzione di beni e servizi, con particolare riguardo ai settori dell' artigianato, del turismo, dello sport e del tempo libero, nonche' a quelli socio - sanitari, culturali, dei servizi sociali, della ricerca e delle opere di utilita' pubblica. Le provvidenze di cui alla presente legge sono concesse anche alle cooperative gia' esistenti che abbiano i requisiti di cui al precedente primo comma, nonche' alle cooperative che, pur non avendo tali requisiti, predispongano programmi di sviluppo della propria attivita' per la cui attuazione sia previsto l' inserimento, in qualita' di nuovi soci - lavoratori, di giovani dai 18 ai 29 anni in numero non inferiore al 20 per cento della media dei soci - lavoratori presenti nel triennio precedente la richiesta di intervento o dalla data di costituzione della cooperativa se successiva. L' intervento regionale per le cooperative di cui al comma precedente sara' determinato sulla base ed in rapporto al concorso dei soci - lavoratori giovani alla realizzazione dell' intero programma. Art. 2 La Regione istituisce un regime di aiuti alle cooperative di cui al precedente articolo 1 per la realizzazione dei programmi di sviluppo o riconversione in ordine all' acquisto di macchinari ed attrezzature nonche' delle materie prime e scorte necessarie per l' avvio della produzione. In alternativa alla destinazione di cui al comma precedente le cooperative di cui al precedente articolo 1, primo comma, possono richiedere che gli aiuti siano destinati per il primo anno di attuazione del programma all' abbattimento del costo del lavoro. La Regione favorira' la predisposizione e l' attuazione, da parte degli enti locali e degli enti dipendenti, di programmi di attivita' nei settori di cui al precedente articolo 1, alla cui realizzazione possono concorrere le cooperative costituite ai sensi della presente legge. Art. 3 Gli aiuti per i programmi di cui al precedente articolo 2 consistono in: a) contributo << una tantum >> in conto capitale nella misura di L. 3 milioni per ogni socio - lavoratore giovane; b) concorso nel pagamento degli interessi per le operazioni di credito contratto con istituti bancari; c) garanzie sussidiarie per le operazioni di credito da contrarsi e per i relativi interessi. Art. 4 Il concorso nel pagamento degli interessi di cui al precedente articolo 3, lettera b), riguarda la totalita' dei mutui comprensivi degli interessi di ammortamento, relativi ai programmi approvati, contratti con gli istituti di credito di cui al successivo articolo 5. Il Consiglio regionale, su proposta della Giunta regionale, determina l' ammontare della quota del concorso nel pagamento degli interessi, differenziati per settore di attivita', fino al massimo di otto punti percentuali. Alle cooperative il cui programma sia stato approvato ed abbia ottenuto il nulla - osta per la concessione del concorso nel pagamento degli interessi, e' concessa garanzia fidejussoria per l' intero ammontare del mutuo, comprensivo di capitale e di interesse, ai sensi del precedente articolo 3, lettera c). La finanziaria laziale di sviluppo( FILAS) - SpA e' autorizzata a prestare le garanzie fidejussorie di cui al comma precedente nei limiti degli stanziamenti previsti dalla presente legge e con le modalita' che saranno stabilite attraverso apposita convenzione. Le agevolazioni di credito di cui al presente articolo non possono comunque superare i limiti stabiliti dall' articolo 109 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616. Art. 5 Ai fini del concorso nel pagamento degli interessi di cui al precedente articolo 3, lettera b), la Giunta regionale stipulera', entro sei mesi dall' entrata in vigore della presente legge, apposite convenzioni con istituti di credito operanti nella Regione Lazio. Art. 6 La Regione effettua la vigilanza sulla regolare destinazione ed utilizzazione, da parte delle cooperative beneficiarie, degli aiuti di cui al precedente articolo 3. In caso scioglimento della cooperativa o di perdita dei requisiti di cui al precedente articolo 1 per variazioni nel numero dei soci, o comunque per il verificarsi di una delle irregolarita' di cui al comma precedente, viene disposta dalla Giunta regionale, su proposta dell' assessorato all' artigianato, industria e commercio, la revoca delle provvidenze concesse salvo il recupero integrale delle somme eventualmente gia' erogate, nonche' degli interessi legali. Art. 7 Per beneficiare degli aiuti previsti dall' articolo 3 della presente legge, le cooperative interessate debbono presentare all' assessorato regionale dell' artigianato, industria e commercio apposita domanda cui dovra' essere allegata la seguente documentazione: a) estratto del libro dei soci; b) atto costitutivo e statuto omologato e trascritto; c) certificato di vigenza rilasciato dalla cancelleria commerciale del tribunale in data non anteriore a tre mesi dalla presentazione della domanda; d) relazione dettagliata sugli obiettivi di sviluppo che la cooperativa si propone di raggiungere attraverso il programma per il quale vengono richiesti gli aiuti; e) piano finanziario in relazione al programma, alla sua durata ed agli investimenti di cui al precedente articolo 2; f) eventuale progetto formativo dei giovani, connesso al programma, da inserire nei piani regionali della formazione professionale; g) << curriculum vitae >> dei soci della cooperativa che ne attesti la adeguata professionalita' di base in relazione al settore operativo ed al programma di attivita'. Art. 8 La Giunta regionale delibera, su proposta dell' assessorato regionale all' artigianato, industria e commercio, la concessione degli aiuti di cui al precedente articolo 3 sulla base di una istruttoria compiuta unitamente all' azienda di credito convenzionata ed alla FILAS (finanziaria laziale di sviluppo) - SpA, sentita la competente Commissione consiliare permanente. Art. 9 La Giunta regionale assicura, attraverso proprie strutture operative ovvero mediante apposite convenzioni con cooperative o consorzi di cooperative, o con aziende pubbliche o, in mancanza, private, idonea assistenza tecnica alla cooperativa di cui al precedente articolo 1. I benefici della presente legge non sono cumulabili con altre provvidenze previste da leggi dello Stato. Art. 10 Per le finalita' previste dalla presente legge e' autorizzata, per l' anno 1985, la spesa complessiva di L. 1.000 milioni, di cui: a) L. 200 milioni per gli interventi di cui al precedente articolo 3, lettera a); b) L. 400 milioni per gli interventi di cui al precedente articolo 3, lettera b); c) L. 350 milioni per gli interventi di cui al precedente articolo 3, lettera c); d) L. 50 milioni per l' assistenza tecnica di cui al precedente articolo 9. In relazione a quanto disposto dal precedente comma, nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale 1985 vengono istituiti i seguenti capitoli di spesa con gli stanziamenti di competenza a fianco di ciascuno indicati: n. 02101 - << Contributi in conto capitale in favore delle cooperative di giovani disoccupati >> L. 200.000.000; n. 02102 - << Concorso nel pagamento degli interessi per le operazioni di credito contratte con istituti bancari da parte di cooperative di giovani disoccupati >> L. 400.000.000; n. 02103 - << Attribuzione alla finanziaria laziale di sviluppo( FILAS - SpA dei fondi occorrenti per la prestazione di garanzie fidejussorie a cooperative di giovani disoccupati >> L. 350.000.000; n. 02104 - << Spese per la stipula di convenzioni con cooperative o consorzi di cooperative o con aziende pubbliche o, in mancanza, private, per la prestazione di idonea assistenza tecnica a cooperative di giovani disoccupati >> L. 50.000.000. Alla copertura dell' onere derivante dalla presente legge si provvede mediante riduzione di pari importo di quota parte dello stanziamento del capitolo n. 29802, lettera a), del bilancio regionale 1985. |
Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari. |