L.R. 04 Maggio 1985, n. 61 |
Integrazione del finanziamento recato dalla legge regionale 26 giugno 1980, n. 89, ai fini dell' acquisto di sei elettrotreni articolati a tre casse per la ferrovia di concessione statale Roma - Fiuggi e dei relativi complessivi di scorta.
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(Pubblicata nel B.U. 20 maggio 1985, n. 14) Art. 1 Per l' attuazione ed il completamento dell' intervento di cui al punto 3.3.1.1.2. del programma di investimenti recato dal progetto allegato alla legge regionale 26 giugno 1980, n. 89 e concernente l' acquisto di sei elettrotreni articolati a tre casse per la ferrovia di concessione statale Roma - Fiuggi nonche' l' acquisto dei relativi complessivi di scorta, e' autorizzata l' ulteriore spesa di lire 19.741 milioni, in ragione di lire 7.858 milioni per l' anno finanziario 1985 e di lire 11.883 milioni per l' anno finanziario 1986. Lo stanziamento disposto con la legge regionale 26 giugno 1980, n. 89 a favore del consorzio dei pubblici servizi di trasporto del Lazio e finalizzato alla realizzazione dell' intervento di cui al comma precedente e' conseguentemente elevato da lire 10.700 milioni a lire 30.441 milioni. Art. 2 L' erogazione dei finanziamenti di cui alla presente legge e la loro liquidazione a favore del consorzio dei pubblici servizi di trasporto del Lazio e' disposta dalla Giunta regionale mediante proprie deliberazioni, avuto riguardo ai limiti annuali di autorizzazione di spesa di cui al precedente articolo 1 e con l' osservanza di criteri di stretta correlazione tra l' erogazione predetta ed i tempi di attuazione dell' intervento. Per ottenere l' erogazione e la liquidazione dei finanziamenti, il consorzio dei pubblici servizi di trasporto del Lazio dovra' inoltrare all' Amministrazione regionale apposite domande, corredate dalla documentazione che la stessa Amministrazione regionale riterra' necessaria. Art. 3 L' Amministrazione regionale, a mezzo dei funzionari in servizio presso la Giunta regionale, assessorato ai trasporti, puo' in qualsiasi momento procedere alle verifiche, alle ispezioni ed ai controlli che riterra' necessari in ordine all' attuazione dell' intervento di cui alla presente legge. E' fatto obbligo al consorzio dei pubblici servizi di trasporto del Lazio di presentare all' Amministrazione regionale, alla scadenza di ciascun esercizio finanziario e, comunque, al completamento dell' intervento, apposita relazione circa l' utilizzazione delle somme ricevute, nonche' di fornire periodicamente alla stessa Amministrazione regionale notizie ed informazioni in merito all' avanzamento dei lavori di costruzione degli elettrotreni ed ai tempi di consegna degli elettrotreni medesimi e dei relativi complessivi di scorta. Art. 4 Alla copertura finanziaria della spesa di lire 7.858 milioni disposta per l' anno 1985, si fa fronte mediante l' utilizzazione di una quota, di pari importo, dello stanziamento di lire 28.000 milioni iscritto, in termini di competenza e di cassa, al capitolo n. 09215 del bilancio regionale di previsione per l' esercizio 1985, capitolo che presenta sufficiente disponibilita' e che concerne la << Spesa per l' attuazione ed il completamento dei programmi di investimento nel settore dei trasporti pubblici locali, adottati anteriormente al 1° gennaio 1982 (leggi regionali n. 11 del 1978, n. 38 del 1978, n. 39 del 1978, n. 57 del 1979, n. 41 del 1979, n. 92 del 1979 e n. 89 del 1980) >>. Alla copertura finanziaria degli oneri afferenti la spesa per il successivo esercizio 1986 si provvede con le somme all' uopo stanziate nel bilancio pluriennale 1985/ 1987. Art. 5 La presente legge e' dichiarata urgente ai sensi del l' articolo 127 della Costituzione e dell' articolo 31 dello Statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo a quello della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Lazio. |
Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari. |