L.R. 21 Dicembre 2006, n. 25 |
"Disposizioni per favorire la diffusione del gioco delle bocce."
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IL CONSIGLIO REGIONALE ha approvato IL PRESIDENTE DELLA REGIONE promulga la seguente legge: Art 1 (Finalità) 1. La Regione, in attuazione dei principi stabiliti dall’articolo 7, lettera i) dello Statuto, promuove la diffusione del gioco delle bocce nell’ambito dei centri sociali anziani gestiti dai Comuni, quale attività funzionale all’aggregazione sociale e pertanto in grado di favorire una migliore qualità di vita degli anziani stessi. Art. 2 (Contributi finanziari) 1. La Regione concede ai Comuni finanziamenti per:
b) la promozione e l’organizzazione di manifestazioni e tornei a carattere
3. I Comuni ovvero i Municipi presentano domanda per la concessione dei finanziamenti con le modalità indicate annualmente dalla Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare permanente. 4. I finanziamenti sono ripartiti tra i Comuni e i Municipi nella misura e con le modalità stabilite da un apposito programma annuale deliberato dalla Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare permanente, e sono prioritariamente assegnati per gli interventi da realizzare in ambiti territoriali privi o particolarmente carenti di strutture di aggregazione sociale per anziani. Art. 3 (Tornei) 1. La Regione promuove, in collaborazione con la competente struttura territoriale della Federazione Italiana Bocce (FIB), lo svolgimento di un torneo regionale di bocce, da realizzarsi nelle strutture presenti sul territorio e nei centri sociali anziani dei Comuni. 2. Il torneo, denominato “Coppa Lazio”, è finanziato dalla Regione e si svolge annualmente con le modalità indicate con apposita deliberazione della Giunta regionale, sentita la competente commissione consiliare permanente. 3. La Regione promuove con le competenti strutture territoriali degli Enti di Promozione Sportiva (EPS) riconosciuti dal CONI, un torneo regionale amatoriale di bocce, rivolto ai tesserati della Federazione Italiana Bocce (FIB) e degli Enti di Promozione Sportiva (EPS). La presente legge regionale sarà pubblicata sul Bollettino Ufficiale della Regione. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Lazio. Data a Roma, addì 21 dicembre 2006 Marrazzo |
Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari. |