L.R. 16 Aprile 1993, n. 18 |
Norme di attuazione del decreto del Ministro della sanita' 1 febbraio 1991 e modificazione dell'articolo 58 della leggeregionale 31 dicembre 1987, n. 64.
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( Pubblicata nel B.U.30 aprile 1993, n.12) Art. 1 (Norme transitorie in materia di dotazione organica del personale delle case di cura private) 1. In conformita' ai decreti del Ministro della sanita' 16 giugno 1990 e 1 febbraio 1991, concernenti la classificazione delle case di cura private, fino all'entrata in vigore della legge di riordino del servizio sanitario nazionale, per le case di cura private di cui all'articolo 58 della legge regionale 31 dicembre 1987, n. 64, si appliccano i requisiti in materia di dotazione organica del personale contenuti nell'allegato n.1 del decreto ministeriale 30 giugno 1975 relativo agli schemi di convenzione tra le Regioni e le case di cura stesse nonche' la normativa integrativa regionale derivante dagli accordi per la determinazione delle diarie di degenza. Art. 2 (Modificazioni dell'articolo 58 della legge regionale 31 dicembre 1987, n. 64) 1. Il comma 1 dell'articolo 58 della legge regionale n. 64 del 1987, e' cosi' sostituito: " 1. Le case di cura private autorizzate alla data di entrata in vigore della presente legge devono adeguarsi ai requisiti ivi previsti entro il 31 dicembre 1993". |
Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari. |