L.R. 29 Dicembre 1988, n. 90 |
Legge regionale 2 maggio 1980, n. 30 e successive modificazioni ed integrazioni. Variazione tariffa.
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(Pubblicato nel B.U. 30 dicembre 1988, n. 36, S.O. n. 3) Art. 1 1. Gli importi, in vigore al 31 dicembre 1988, delle tasse sulle concessioni regionali, previsti nella tariffa allegata alla legge regionale 2 maggio 1980, n. 30 e successive modificazioni ed integrazioni, sono aumentati del 20 per cento con effetto dal 1o gennaio 1989, per le tasse dovute da tale data. 2. Gli aumenti, nella stessa misura e con la medesima decorrenza di cui al precedente comma, sono apportati anche alle altre tasse, soprattasse e contributi indicati nella tariffa, compresi i diritti proporzionali annui previsti nelle voci n. 27, n. 31 e n. 32 della stessa tariffa. 3. Gli importi derivanti dall' aumento suddetto sono arrotondati a L. 1.000 superiori, ad eccezione di quelli relativi a tasse, soprattasse, contributi e diritti proporzionali da determinarsi in relazione a quantita' variabili, per i quali l' arrotondamento va operato sul totale. Art. 2 1. Il primo e terzo capoverso della nota del n. 23 della tariffa allegata alla legge regionale 2 maggio 1980, n. 30 e successive modificazioni ed integrazioni, sono soppressi. 2. Il quarto capoverso della stessa nota e' sostituito dal seguente: << 4. L' apertura delle agenzie di viaggio e turismo, delle loro succursali e filiali, e' soggetta ad autorizzazione regionale ai sensi della legge regionale 17 settembre 1984, n. 63. Per le succursali e filiali con gestione non autonoma situate nello stesso o in altro comune della Regione non e' dovuta ulteriore tassa di concessione; peraltro, in tal caso, la tassa e' dovuta nella misura prevista per il comune avente la maggiore popolazione tra le sedi dell' agenzia principale, succursali o filiali. >>. Art. 3 1. La presente legge e' dichiarata urgente ai sensi dell' articolo 127 della Costituzione e dell' articolo 31 dello statuto regionale ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio. |
Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari. |