L.R. 15 Gennaio 1983, n. 2 |
Inquadramento nei ruoli regionali del personale comandato ai sensi delle leggi 17 aprile 1974, n. 386, 29 giugno 1977, n. 349, 23 dicembre 1978, n. 833, del personale messo a disposizione ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 e del personale di cui al decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761.
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(Pubblicata nel B.U. 28 gennaio 1983, n. 3) Art. 1 (Finalita' della legge) La presente legge disciplina l' inquadramento nel ruolo regionale: a) del personale comandato alla Regione ai sensi della legge 17 agosto 1974, n. 386, che non richieda, entro trenta giorni dall' entrata in vigore della presente legge, di essere iscritto nei ruoli nominativi regionali del personale del servizio sanitario nazionale; b) del personale comandato alla Regione ai sensi della legge 29 giugno 1977, n. 349 e della legge 23 dicembre 1978, n. 833, in servizio alla Regione alla data di entrata in vigore della presente legge che ne faccia espressa richiesta entro trenta giorni dalla data predetta; c) del personale di ruolo e non di ruolo proveniente dall' amministrazione statale, a norma del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, e dagli enti di cui alla tabella << B >> allegata al decreto del Presidente della Repubblica medesimo, messo a disposizione della Regione e da questa assegnato ai propri uffici ed in servizio presso gli stessi alla data di entrata in vigore della presente legge; d) del personale transitato alla Regione ai sensi dell' articolo 65 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761; e) del personale assegnato alla Regione Lazio prima della costituzione delle unita' sanitarie locali e successivamente comandato ai sensi dell' articolo 44 del decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 1979, n. 761, che ne faccia espressa richiesta entro trenta giorni dall' entrata in vigore della presente legge. Il personale di cui alle lettere b) ed e) che non richieda espressamente l' inquadramento nel ruolo regionale sara' iscritto nei ruoli nominativi regionali del personale del servizio sanitario nazionale. Il restante personale di cui alla lettera c) resta definitivamente assegnato agli enti locali presso i quali risulta in servizio alla data di entrata in vigore della presente legge. Art. 2 (Decorrenza dell' inquadramento) L' inquadramento decorre a tutti gli effetti dalla data del 1° febbraio 1981. Per il personale di cui all' articolo 5 della legge n. 441 del 1980 l' inquadramento decorre, agli effetti giuridici, dal 1° gennaio 1981 e, agli effetti economici, dal 1° febbraio 1981. Per il personale di cui al precedente articolo 1, lettera e), gli effetti economici decorreranno dalla data dell' effettiva messa a disposizione della Regione, se successiva al 1° febbraio 1981. Sono, comunque, fatti salvi, se piu' favorevoli, gli effetti economici maturati all' entrata in vigore della presente legge in virtu' dell' ordinamento del personale dell' amministrazione di provenienza vigente alla data del 1° febbraio 1981. Sono, altresi', fatte salve, nei confronti del personale interessato e per quanto non previsto dalla presente legge, le disposizioni, di cui all' articolo 67, sesto comma della legge 23 dicembre 1978, n. 833 e dell' articolo 64, terzo comma, del decreto del Presidente della repubblica 20 dicembre 1979, n. 761. L' inquadramento del personale e' disposto con deliberazione della Giunta regionale nel termine di centottanta giorni dall' entrata in vigore della presente legge. Art. 3 (Inquadramento nei livelli) Il personale e' inquadrato in conformita' delle allegate tabelle << A >> e << B >> di corrispondenza, sulla base della posizione giuridica rivestita al 31 dicembre 1980 ed al 31 gennaio 1981, rispettivamente, per il personale di cui al secondo comma del precedente articolo 2 e per il restante personale. Sono comunque fatti salvi gli effetti di atti formali, ancorche' successivi alle date suddette, purche' decorrenti da data anteriore alle medesime. Per le qualifiche non espressamente previste nelle tabelle di corrispondenza di cui al primo comma del presente articolo, l' individuazione del livello di inquadramento verra' effettuata caso per caso, sentito il consiglio del personale, dalla Giunta regionale, in via analogica sulla base della equipollenza con le qualifiche espressamente previste nelle tabelle medesime. Individuato il livello spettante in base alle tabelle di cui al precedente primo comma il personale: a) con qualifica di commesso, che in applicazione della tabella << A >> sarebbe inquadrabile al secondo livello; b) che, in applicazione della tabella << A >>, sarebbe inquadrabile al terzo livello; c) delle qualifiche non operaie che, in applicazione della tabella << A >>, sarebbe inquadrabile al quarto livello; d) che, in applicazione della tabella << A >>, sarebbe inquadrabile al quinto livello, verra' inquadrato nel livello immediatamente superiore, se in possesso dei requisiti di cui al secondo comma dell' articolo 44 della legge regionale 24 marzo 1980, n. 18. Il personale cui, in forza dell' articolo 4 della legge n. 312 del 1980, sono applicabili gli scorrimenti di livello previsti dalla normativa medesima, e' collocato al livello immediatamente superiore a quello conseguito in sede di primo inquadramento, al maturare delle anzianita' previste dal citato articolo 4, sempreche' non abbia usufruito di quanto previsto dal precedente comma. Vengono inquadrati nel sesto livello i dipendenti con qualifica di assistente coordinatore, assistente tecnico coordinatore e seconda qualifica professionale con coordinamento. Vengono inquadrati nell' ottavo livello i dipendenti con qualifica di collaboratore coordinatore e di collaboratore tecnico coordinatore in possesso al 31 dicembre 1979 di dieci anni di anzianita' nella qualifica di collaboratore e della laurea, nonche' i dipendenti con qualifica di direttore aggiunto di divisione in possesso al 31 dicembre 1979 di una anzianita' nella carriera direttiva di anni nove e mesi sei e della laurea ed i dipendenti della prima qualifica professionale con quindici anni di servizio. Art. 4 (Inquadramento economico) L' inquadramento economico e' determinato con le modalita' previste dagli articoli 48 e 49 della legge regionale 24 marzo 1980, n. 18, sulla base: 1) del maturato economico determinato come segue: a) per il personale che ha titolo all' applicazione del decreto del Presidente della Repubblica n. 509 del 1979, stipendio tabellare in godimento al 31 gennaio 1981, comprensivo di scatti e classi ed eventuali assegni personali pensionabili; b) per il personale proveniente dallo Stato, stipendio tabellare spettante al 1° febbraio 1981, comprensivo dei benefici economici dal 1° febbraio 1981, ivi compresi quelli la cui erogazione si attua nel 1982; 2) del maturato in itinere determinato con le modalita' di cui all' ultimo comma dell' articolo 17 della legge regionale 17 gennaio 1981, n. 3, con riferimento allo sviluppo economico dell' ordinamento di provenienza. Sono, comunque, esclusi i benefici di cui alla legge regionale 17 gennaio 1981, n. 3. In tutti i casi in cui successivamente all' inquadramento il personale acquisisca il diritto di passaggio ad un livello superiore, la posizione economica in questo verra' determinata con i criteri del maturato economico ed in itinere, con esclusione, comunque, della corresponsione della differenza di livello. Art. 5 (Inquadramento nel settimo livello) Il personale che sulla base delle allegate tabelle abbia titolo all' inquadramento nel sesto livello funzionale, e' inquadrato nel settimo livello qualora, alla data del 30 settembre 1978, risulti in possesso di un' anzianita' di servizio effettivo di anni tre in carriera direttiva o in categoria correlata. In caso contrario, e' inquadrato nel sesto livello per il tempo necessario alla maturazione del triennio di anzianita' richiesta. Per la maturazione del triennio di servizio richiesto dai precedenti commi, il servizio effettivamente prestato in carriera di concetto o equivalente e' valutato nella misura del 50 per cento e per un massimo di un anno e sei mesi. Art. 6 (Norme particolari) Il periodo di servizio prestato presso l' amministrazione di provenienza nonche' quello prestato fino alla data di decorrenza dell' inquadramento, presso la Regione, e' considerato ai fini della determinazione dell' anzianita' prevista dall' articolo 24 della legge regionale 24 marzo 1980, n. 18, per l' ammissione ai concorsi, come servizio prestato alle dipendenze organiche della Regione. La disposizione di cui al quarto comma del precedente articolo 3 non si applica: a) al personale proveniente dallo Stato che abbia goduto in virtu' della legge 11 luglio 1980, n. 312, di un passaggio di posizione tale da essere inquadrato in livello funzionale corrispondente a carriera superiore a quella di provenienza; b) al personale proveniente dallo Stato che all' atto dell' inquadramento abbia fruito dei benefici di scorrimento di livello di cui all' articolo 4, quarto comma, della legge 11 luglio 1980, n. 312. Al personale proveniente dallo Stato, dagli enti ospedalieri e dagli enti soppressi o interessati a processi di scorporo o di riforma che continuera' ad operare in turni avvicendati viene corrisposta, fino all' entrata a regime degli accordi del personale dipendente dalle Regioni, relativi al periodo 1982/ 1984, l' indennita' di turno spettante alla data del 31 dicembre 1981 secondo gli ordinamenti di provenienza. Al personale proveniente dagli enti pubblici di cui alla legge n. 70 del 1975, l' indennita' di cui sopra non e' suscettibile degli incrementi previsti dall' ultimo comma dell' allegato n. 3 del decreto del Presidente della repubblica 26 maggio 1976, n. 411. L' applicazione delle norme transitorie di cui al quarto, quinto, sesto e settimo comma del precedente articolo 3, nonche' del precedente articolo 5 non puo' in ogni caso comportare l' attribuzione di piu' di un passaggio di livello rispetto all' ordinamento di provenienza. Art. 7 (Personale di enti soppressi privo degli sviluppi contrattuali relativi ai trienni 1979- 1981 ed eventualmente 1976- 1978) Al personale di enti soppressi, privo di sviluppi contrattuali nel triennio 1979- 1981 con esclusione di quello di cui al successivo terzo comma si applicheranno i benefici economici previsti dalla legge regionale 17 gennaio 1981, n. 3. Al personale proveniente da enti soppressi privo di sviluppi contrattuali nel triennio 1979- 1981 e nel triennio 1976- 1978, che non rientri nell' ipotesi di cui al successivo comma, si applicheranno i benefici di cui alle leggi regionali 24 marzo 1980, n. 18 e 17 gennaio 1981, n. 3, fermo restando che fino alla data di decorrenza dell' inquadramento l' attribuzione del livello di cui alla legge regionale 24 marzo 1980, n. 18 sara' virtuale agli effetti giuridici ed avra' soltanto effetti economici. Per il personale di enti soppressi privo di sviluppi contrattuali per il triennio 1979- 1981 ed, eventualmente, per il triennio precedente, il cui stato giuridico ed economico era disciplinato dalla normativa prevista per i dipendenti civili dello Stato, si applichera' sempre virtualmente ai fini giuridici e con effetto sul trattamento economico fino alla data di inquadramento, la normativa di cui ha beneficiato il personale statale nel triennio per i quali agli interessati sia mancata la copertura contrattuale. Art. 8 (Trattamento assistenziale, previdenziale e di quiescenza ) Ai fini del trattamento assistenziale, previdenziale e di quiescenza, il personale inquadrato a norma della presente legge e' iscritto alle competenti gestioni per le assicurazioni sociali obbligatorie contro le malattie, all' istituto nazionale per l' assistenza ai dipendenti degli enti locali - INADEL, ed alla cassa per le pensioni dei dipendenti degli enti locali - CPDEL. Agli effetti del trattamento di cui al precedente comma, l' iscrizione del personale proveniente da enti soppressi o riformati e' eseguita con effetto dal giorno successivo a quello della soppressione dell' ente di provenienza o della messa a disposizione. E' fatto salvo il diritto di optare ai fini del trattamento previdenziale e di eventuali fondi integrativi di previdenza per mantenimento dell' iscrizione all' assicurazione generale obbligatoria per l' invalidita' e la vecchiaia. L' istanza dovra' essere presentata entro tre mesi dall' entrata in vigore della legge. Art. 9 (Personale regionale che ha optato per l' iscrizione nei ruoli nominativi del servizio sanitario nazionale) Il personale regionale che, ai sensi del secondo comma dell' articolo 8 della legge regionale 27 dicembre 1979, n. 100, e del secondo comma dell' articolo 17 della legge regionale 6 giugno 1980, n. 82, abbia chiesto di essere iscritto nei ruoli nominativi regionali del servizio sanitario nazionale, puo', entro trenta giorni dall' entrata in vigore della presente legge, revocare la richiesta di iscrizione nei ruoli nominativi del servizio sanitario nazionale. Art. 10 (Norma finanziaria) La spesa per il personale da inquadrare nel ruolo unico regionale, prevista per il corrente esercizio finanziario, rientra nello stanziamento iscritto ai capitoli n. 25205 e n. 25210 del bilancio preventivo 1982, che presentano la necessaria disponibilita' e, per gli anni successivi, ai corrispondenti capitoli di bilancio. |
Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari. |