L.R. 28 Gennaio 1984, n. 8 |
Modificazione alla legge regionale 31 gennaio 1979, n. 10,concernente: << Interventi creditizi in agricoltura >>.
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(Pubblicata nel B.U. 10 febbraio 1984, n. 4) ARTICOLO UNICO L' articolo 9 della legge regionale 31 gennaio 1979, n. 10, e' sostituito dal seguente: << Art. 9 (Liquidazione agli istituti) Alla concessione e liquidazione del concorso regionale nel pagamento degli interessi sui prestiti di cui al precedente articolo 1 si provvede con decreto del Presidente della Giunta regionale, sulla base di rendiconti trimestrali muniti del visto del collegio sindacale, presentati dagli istituti di credito od enti finanziatori >> |
Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari. |