L.R. 26 Giugno 1980, n. 90 |
Norme per la ricerca, coltivazione e utilizzazione delle acque minerali e termali nella Regione Lazio.
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Art. 1 La presente legge, nell' ambito delle norme previste dal DPR 24 luglio 1977, n. 616 e dalla legge 23 dicembre 1978, n. 833, definisce, disciplina e regola la ricerca e la coltivazione delle acque minerali e termali esistenti nel territorio della Regione Lazio. Tali beni fanno parte del patrimonio indisponibile della Regione Lazio a norma dell' articolo 11 della legge 16 maggio 1970, n. 281. Art. 2 (Permesso di ricerca) La ricerca delle acque minerali e termali e' consentita solo a chi e' munito di permesso. Il permesso di ricerca e' rilasciato dalla Giunta regionale a coloro che ne facciano richiesta purche' abbiano le necessarie e comprovate capacita' tecniche ed economiche. Gli enti territoriali e loro consorzi, i proprietari e possessori dei fondi compresi nel perimetro di ricerca, che abbiano comprovate capacita' tecniche ed economiche, hanno, nel' ordine, diritto di precedenza nel rilascio del permesso. Il permesso di ricerca e' rilasciato per un' area non eccedente di massima trecento ettari e per ogni area non e' possibile rilasciare piu' di un permesso. Art. 3 L' istanza per il permesso di ricerca delle acque minerali e termali deve indicare: a) nome, cognome, luogo e data di nascita e titoli professionali del richiedente. Qualora la richiesta provenga da una societa' alla domanda dovra' essere allegata copia autentica dell' atto costitutivo e dello statuto nonche' un certificato del tribunale dal quale risultino nominativamente le cariche sociali. Gli enti locali dovranno allegare la delibera consiliare; b) l' area richiesta con l' individuazione catastale; c) i fini cui si tende con l' indicazione degli elementi tecnico - scientifici e storici sui quali e' basata la previsione di rinvenimento; d) il programma di ricerca e le attrezzature ed i sistemi che si intendono adottare; e) le generalita' complete ed i titoli professionali dei tecnici da impiegare nella ricerca; f) le previsioni di spesa ed i relativi mezzi di finanziamento. Alla istanza devono essere acclusi: a) una tavoletta topografica in scala 1/ 25.000 edita dall' Istituto geografico militare - IGM, con su riportati i limiti dell' area richiesta; b) le mappe catastali e l' elenco dei proprietari e dei possessori dei fondi interessati; c) breve relazione idrogeologica sulle possibilita' di reperimento dell' acqua minerale e termale; d) ogni altro eventuale documento che si rendesse necessario. Art. 4 Il permesso di ricerca di acqua minerale e termale e' rilasciato dalla Giunta regionale, su proposta dell' Assessore all' industria, previo parere della commissione di cui all' articolo 40 della presente legge. Il rilascio del permesso costituisce approvazione del programma di cui alla lettera d) del primo comma dell' articolo 3 della presente legge. Ogni variante al programma dovra' essere autorizzata dalla Giunta regionale. Il permesso di ricerca deve essere notificato ai proprietari ed, ai fini dell' accesso, ai possessori dei terreni interessati almeno trenta giorni prima dell' inizio dei lavori. Tutte le spese occorrenti per l'istruttoria dell'istanza di permesso sono a carico del richiedente. Art. 5 (Durata, cessione del permesso e diritto proporzionale) Il permesso di ricerca non puo' avere validita' superiore ai re anni. l permesso puo' essere prorogato per una sola volta e per un eriodo non eccedente la durata di un anno, previa domanda di roroga presentata alla Giunta regionale almeno trenta giorni rima della scadenza. Il permesso di ricerca non puo' essere trasferito per atto tra vivi senza l' autorizzazione della Giunta regionale. Il nuovo ricercatore subentra nei diritti e negli obblighi stabiliti dal provvedimento con il quale il permesso e' stato rilasciato. Il ricercatore deve corrispondere alla Regione Lazio il diritto proporzionale annuo di lire tremila per ogni ettaro o frazione di ettaro della superficie compresa nell' area del permesso. Art. 6 (Lavori di ricerca) I possessori o i proprietari dei fondi compresi nel perimetro quale si riferisce il permesso di ricerca non possono opporsi ai lavori di ricerca. E' fatto obbligo al ricercatore, prima di iniziare qualsiasi opera di perforazione, di comunicare alla Regione l' ubicazione e le caratteristiche tecniche dei sondaggi nonche' il nome del direttore dei lavori. E' fatto obbligo al ricercatore di risarcire i danni causati dai lavori di ricerca. I proprietari o i possessori dei terreni possono richiedere l' imposizione di una adeguata cauzione per la liquidazione di eventuali danni a colture o cose. L' ammontare di tale cauzione, in caso di mancato accordo tra le parti, viene fissato dalla Giunta regionale, su proposta dell' assessore all' industria. L' avvenuto deposito della somma presso la tesoreria regionale abilita il ricercatore ai lavori di ricerca. Ogni ulteriore contestazione tra proprietario o possessore del terreno e ricercatore e' di competenza dell' autorita' giudiziaria. Art. 7 (Rinvenimenti) Il titolare del permesso di ricerca deve dare comunicazione scritta entro quindici giorni alla Giunta regionale dell' avvenuto rinvenimento. E' vietata l' utilizzazione commerciale anche momentanea di qualsiasi reperto e fino all' emanazione del decreto di concessione rimangono fermi i diritti e gli obblighi stabiliti dalla presente legge. Art. 8 (Decadenza e revoca del permesso) La Giunta regionale, su proposta dell' assessore all' industria, dichiara la decadenza del permesso di ricerca quando: a) senza giustificato motivo non si e' dato inizio ai lavori entro novanta giorni dal rilascio del permesso o quando questi sono rimasti sospesi per egual periodo di tempo; b) si siano utilizzati i reperti a scopo commerciale prima del decreto di concessione; c) siano venuti meno i requisiti di capacita' tecnico - economica; d) il permesso di ricerca sia stato trasferito a terzi senza l' autorizzazione di cui all' articolo 5 della presente legge. Il permesso di ricerca puo' essere revocato con provvedimento della Giunta regionale per sopravvenuti e prevalenti motivi di interesse pubblico nel qual caso il ricercatore ha diritto al rimborso delle spese sostenute. Salvo il caso previsto dal comma precedente, il ricercatore non ha diritto ad alcun rimborso, compenso o indennita' per i casi di decadenza. Art. 9 (La concessione) La concessione e' rilasciata dalla Giunta regionale, previo parere dei comuni interessati, a chiunque ne faccia richiesta purche' abbia comprovata capacita' tecnico - economica a condurre l' impresa. Hanno, nell' ordine, diritto di precedenza per le concessioni: 1) gli enti territoriali e i loro consorzi; 2) il ricercatore; 3) i proprietari dei fondi oggetto della concessione; 4) i possessori dei fondi oggetto della concessione. A parita' di condizione la data di presentazione della domanda costituisce titolo di preferenza. Il ricercatore, quando non ottenga la concessione, ha diritto di conseguire, a carico del concessionario una indennita' rapportata al lavoro di ricerca, al capitale impiegato e ad un premio di scoperta. Art. 10 (Zone di protezione) Costituiscono zone di protezione igienico - sanitaria le estensione territoriali che sono necessarie per la salvaguardia dei requisiti geologici e igienico - sanitari delle sorgenti. Costituiscono zone di protezione ambientale le estensioni territoriali che sono necessarie per la salvaguardia, la conservazione e la qualificazione delle sorgenti. Le delimitazioni di tali aree nelle more della redazione e adozione del piano di cui all' articolo 36, risulteranno in ogni caso nel provvedimento di concessione. Le delimitazioni cosi' effettuate costituiranno agli effetti dell' articolo 38 stralcio di piano e i comuni interessati dovranno adeguarvisi con le procedure ivi previste entro quattro mesi dalla deliberazione della Giunta regionale del provvedimento di concessione. Art. 11 (Domanda di concessione) La domanda di concessione e' rivolta alla Giunta regionale e deve contenere: a) generalita', domicilio e titoli professionali del richiedente; b) ubicazione e denominazione delle sorgenti; c) tavoletta topografica in scala 1/ 25.000 edita dall' Istituto geografico militare - IGM - con su riportati i limiti dell' area richiesta; d) le mappe catastali con l' elenco dei proprietari o possessori dei fondi interessati; e) relazione idrogeologica dettagliata contenente tutti gli elementi utili per una conoscenza completa anche ai fini dell' individuazione delle zone di protezione di cui all' articolo 10 della presente legge, sia dei terreni che del bacino idrico di alimentazione; f) analisi chimico - fisica e batteriologica da cui risultino tutte le caratteristiche dell' acqua, eseguite presso un laboratorio autorizzato; g) programma dei lavori di coltivazione del giacimento con tutti gli elaborati grafici e una relazione tecnico - finanziaria da cui risultino gli importi di spesa e i mezzi di finanziamento nonche' i tempi per l' attuazione del programma stesso; h) documentazione attestante le capacita' tecniche ed economiche del richiedente; i) ogni altro eventuale documento che si rendesse necessario. Qualora la concessione sia richiesta da una societa', all' istanza devono essere allegate copia autentica dell' atto costitutivo e dello statuto nonche' un certificato del tribunale dal quale risultino nominativamente le cariche sociali e l' assenza di procedimenti fallimentari in corso. Gli enti locali dovranno allegare la delibera consiliare. Art. 12 (Provvedimento di concessione) Il provvedimento di concessione rilasciato con delibera della Giunta regionale contiene: a) il nome del concessionario e l' indicazione del suo domicilio; b) la denominazione della concessione e l' indicazione della sua durata; c) l' indicazione della localita' dove e' ubicata la sorgente; d) la delimitazione della concessione, sua estensione, natura e situazione; e) le delimitazioni delle zone di protezione ai sensi dell' articoo 10 della presente legge; f) l' obbligo di provvedere, con misuratori di porata e di conducibilita' elettrica alla sorgente o in prossimita' dell' impianto di utilizzazione nonche' di pluviografi e termografi ubicati in posizione idonea nell' area di concessione, alla raccolta e conservazione dei dati concernenti sia le portate e le caratteristiche dell' acqua sia la meteorologia della zona di concessione; g) l' indicazione degli obblighi e delle condizioni cui e' subordinata la concessione in relazione alla sua utilizzazione; h) la determinazione delle indennita' eventualmente dovute al ricercatore e ai proprietari ai sensi dell' articolo 9 della presente legge. Al provvedimento saranno uniti il verbale di delimitazione della concessione, la relativa planimetria in scala 1/ 5.000, l' elenco dei proprietari dei fondi compresi nell' area di concessione e nelle zone di protezione con l' individuazione catastale dei fondi stessi. Il provvedimento sara' pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione Lazio e trascritto, anche nei confronti dei proprietari dei fondi di cui al citato elenco, alla conservatoria dei registri immobiliari a cura e spese del concessionario. Art. 13 (Riconoscimento) Entro trenta giorni dalla notifica del provvedimento di concessione, il concessionario deve presentare alle autorita' competenti ai sensi dell' articolo 6, lettera t), della legge 23 dicembre 1978, n. 833, istanza per il riconoscimento dell' acqua minerale e termale e per la approvazione dell' etichetta nel caso di imbottigliamento. Dell' avvenuto adempimento deve esserne data comunicazione alla Giunta regionale. Art. 14 (Pertinenze) Costituiscono pertinenze le opere di captazione e gli impianti di adduzione e di contenimento delle acque minerali e termali. Il bene oggetto della concessione e le sue pertinenze sono soggetti alla disciplina degli immobili. Art. 15 (Utilizzazione) L' utilizzazione delle acque minerali e termali per scopi igienico - sanitari e terapeutici puo' avvenire sulla base delle vigenti norme igienico - sanitarie comunitarie, nazionali e regionali in stabilimenti termali o in stabilimenti di imbottigliamento ivi comprese le bibite in acqua minerale. Art. 16 L' autorizzazione all' apertura e all' esercizio di stabilimenti termali e di imbottigliamento e' rilasciata dal Presidente della Giunta regionale con proprio decreto. Art. 17 (Istanza per l' autorizzazione) Il concessionario che intenda imbottigliare acqua minerale e/ o aprire uno stabilimento termale deve presentare la domanda al Presidente della Giunta regionale allegandovi tutta la documentazione di cui al regio decreto 28 settembre 1919, n. 1924 e successivi provvedimenti. Inoltre, a complemento, alla domanda dovra' allegare: a) il riconoscimento di cui all' articolo 13 della presente legge; b) gli esemplari dell' etichetta conformi a quanto disposto dal decreto ministeriale 22 giugno 1978; c) la dichiarazione dell' uso al quale sono destinati gli stabilimenti termali, le cure termali da praticare e il periodo di apertura al pubblico; d) la descrizione dei recipienti, conforme alle norme nazionali, che verranno usati per la messa in vendita dell' acqua e ogni altra indicazione in relazione alla vigente disciplina igienico - sanitaria ivi comprese le direttive comunitarie; e) ogni altro documento che si rendesse necessario. Per gli stabilimenti in funzione alla data di entrata in vigore della presente legge, dovranno essere prodotti entro sei mesi da tale data, copie conformi delle autorizzazioni rilasciate dal Ministero della sanita'. L' autorizzazione di cui al presente articolo e' condizionata all' ottenimento della concessione edilizia del comune. Art. 18 (Decreto di autorizzazione) Il decreto di autorizzazione rilasciato dal Presidente della Giunta regionale fissa tutti gli obblighi e le condizioni descritte nel regio decreto 28 settembre 1919, n. 1924 e successivi provvedimenti. Inoltre il provvedimento deve indicare: 1) per gli stabilimenti termali: a) periodi annuali di apertura, funzionamento e chiusura dello stabilimento; b) localita', comune e provincia dove e' ubicato lo stabilimento; c) l' uso terapeutico al quale l' acqua e' destinata; d) tutti gli obblighi e le condizioni cui si intende subordinare l' autorizzazione in relazione alla sua utilizzazione; e) l' obbligo di ripetere ogni tre anni tutte le analisi chimiche e quelle batteriologiche almeno una volta l' anno; f) il riconoscimento di cui all' articolo 13 della presente legge. 2) per l' imbottigliamento: a) il nome dell' acqua minerale; b) i tipi di recipienti con i quali l' acqua verra' messa in vendita; c) l' uso al quale l' acqua e' destinata; d) gli esercenti cui eventualmente e' riservata la vendita; e) quanto prescritto dai punti a), b), d), e), f), del presente articolo. Art. 19 (Violazione delle norme igienico - sanitarie) Ferma restando l' applicazione dell' articolo 26 del regio decreto 28 settembre 1919, n. 1924, in caso di gravi violazioni delle norme in materia igienico - sanitaria, previa diffida, il Presidente della Giunta regionale con proprio decreto procede alla sospensione dell' autorizzazione e in casi piu' gravi alla pronuncia di decadenza del concessionario della concessione. Art. 20 L' acqua minerale non puo' essere messa in commercio in recipienti diversi da quelli autorizzati dal decreto di cui all' articolo 18, n. 2 lettera b) della presente legge. Art. 21 (Erogazioni di mescita) Il Presidente della Giunta regionale, sentiti il comune e il concessionario, in deroga a quanto stabilito nell' articolo 15 della presente legge, puo' disporre la collocazione di appositi erogatori di mescita dell' acqua minerale fuori dello stabilimento esclusivamente per l' uso personale degli abitanti del comune ove e' collocata la sorgente. Il Consiglio regionale emanera' norme per l' uso di tali erogazioni. Art. 22 (Esercizio e sospensione) Le concessioni devono essere costantemente esercitate tranne che sia consentita dalla Giunta regionale la sospensione dell' attivita' per grave e giustificato motivo. La sospensione dell' attivita' termale o di imbottigliamento limitatamente ai periodi di fermo stagionale indicati nel provvedimento di autorizzazione di cui all' articolo 18 della presente legge, non costituiscono interruzione dell' attivita' di cui al precedente comma. Solo gli enti locali possono subconcedere a norma della legge 3 aprile 1961, n. 283 ed il relativo contratto deve essere approvato dalla Giunta regionale. Ogni trasferimento per atto tra vivi della concessione e' nullo se non e' preventivamente autorizzato dalla Giunta regionale. Art. 23 (Diritti) Il diritto annuo anticipato dovuto dai titolari di concessioni di acque minerali e termali e' fissato nelle seguenti misure: - concessioni fino a 25 Ha L. 250.000 - concessioni di oltre 25 Ha e fino a 70 Ha L. 350.000 - concessioni di oltre 70 Ha L. 450.000 Gli importi indicati nel comma precedente devono essere corrisposti anticipatamente da ciascun concessionario alla rispettiva scadenza annua. Nessuna integrazione e' dovuta per l' annualita' in corso alla data di entrata in vigore della presente legge. Il 50 per cento del diritto annuo di cui al primo comma del presente articolo e' devoluto al comune o ai comuni sul cui territorio trovasi l' area di concessione. Se l' area ricade nel territorio di piu' comuni il diritto viene ripartito in modo proporzionale alla quantita' di territorio oggetto della concessione ricadente in ciascun comune. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche per le concessioni gia' in atto all' entrata in vigore della presente legge. Art. 24 (Ampliamenti) Per le utilizzazioni di nuove captazioni di un' acqua gia' riconosciuta, previa analisi chimica e batteriologica, e' necessaria l' autorizzazione rilasciata dal Presidente della Giunta regionale con procedura di urgenza. Art. 25 (Tariffe e prezzi) Le tariffe delle singole cure termali nonche' i prezzi di vendita dell' acqua minerale comunque utilizzata dovranno essere comunicate annualmente alla Regione Lazio prima della loro applicazione. Art. 26 (Durata della concessione) La concessione di cui all' articolo 12 della presente legge non puo' avere durata superiore ad anni trenta. Art. 27 (Scadenza del termine) Alla scadenza del termine fissato nel decreto di cui all' articolo 12 della presente legge, la concessione puo' essere rinnovata sempreche' il concessionario abbia curato con diligenza la valorizzazione del bene e ne abbia fatta richiesta almeno un anno prima. In caso di mancato rinnovo il concessionario deve procedere alla consegna del bene oggetto della concessione ivi comprese le pertinenze di cui all' articolo 14 della presente legge. La Giunta regionale disporra' per la custodia del bene per la consegna al nuovo concessionario. Art. 28 (Rinuncia) Il concessionario puo' rinunciare alla concessione mediante dichiarazione scritta rivolta alla Giunta regionale senza apporvi condizione alcuna. Sulla domanda di rinuncia provvede la Giunta regionale. Art. 29 (Decadenza e revoca) La Giunta regionale pronuncia la decadenza della concessione quando il concessionario, nonostante diffida: a) abbia violato quanto disposto all' articolo 13, all' articolo 20 e cio' abbia implicato violazione di norme igienico - sanitarie, all' articolo 22, all' articolo 23, primo comma; b) senza giustificato motivo non abbia dato inizio ai lavori di coltivazione nei tempi e nei modi previsti dal programma; c) abbia violato, oltre i casi previsti nell' articolo 19, in modo grave le norme di polizia mineraria. La concessione puo' essere revocata con provvedimento della Giunta regionale per sopravvenuti e prevalenti motivi di interesse pubblico nel qual caso il concessionario ha diritto al rimborso delle spese sostenute. In nessun caso, escluso quello previsto dal comma precedente, il concessionario ha diritto a rimborsi, compensi o indennita' dalla Regione Lazio. La Giunta regionale adotta i provvedimenti di conservazione e di tutela del patrimonio indisponibile. Art. 30 (Controlli, vigilanza, indagini) La Giunta regionale provvede alla vigilanza e al controllo sulle acque minerali e termali nonche' sugli stabilimenti termali e di imbottigliamento oggetto di concessione e di autorizzazione. La Giunta regionale, nei controlli e nella vigilanza, si avvale dell' opera dell' istituto superiore di sanita', delle province, dei comuni e delle strutture sanitarie previste dalla riforma sanitaria. Per particolari studi ed indagini la Giunta regionale puo' avvalersi della collaborazione dell' istituto superiore di sanita' e degli istituti universitari. Art. 31 (Sanzioni) Chiunque intraprenda la ricerca di acque minerali o termali senza la prescritta autorizzazione e' punito con la sanzione amministrativa da lire tre milioni a lire trenta milioni. Chiunque comunque utilizzi le acque termali e/ o minerali o apra stabilimenti termali e/ o di imbottigliamento senza le relative concessioni e/ o autorizzazioni e' punito con la sanzione amministrativa da lire cinque milioni a lire cinquanta milioni. Il ricercatore o il concessionario che comunque contravvenga a quanto stabilito nell' articolo 4, nell' articolo 7, nell' articolo 18, nell' articolo 25 e nell' articolo 27, sono puniti con una sanzione amministrativa da lire tre milioni a lire trenta milioni. Le sanzioni sono irrogate dalla Regione Lazio o dal comune competente per territorio, sentita la commissione regionale consultiva. I proventi delle sanzioni amministrative sono devoluti al comune nel cui territorio si e' concretizzata la violazione. Art. 32 (Le spese per l' istruttoria delle istanze di autorizzazione di cui alla presente legge sono a carico del richiedente.) Le spese occorrenti per l' esercizio di vigilanza sulle attivita' estrattive minerali e termali della presente legge e sulla attuazione dei programmi di lavorazione sono a carico dell' esercente. E' facolta' dell' Amministrazione regionale determinare le modalita' per il versamento anticipato, anche in forma forfettaria, delle spese indicate nei precedenti due commi del presente articolo. Art. 33 (Concessioni vigenti) Le concessioni e le subconcessioni di cui alla legge 3 aprile 1961 n. 283 vigenti all' atto di entrata in vigore della presente legge sono confermate purche' siano in esercizio e comunque non ricadano nei casi previsti dall' articolo 29 della presente legge. Art. 34 (Direzione unica) Al fine di disciplinare e razionalizzare lo sfruttamento delle risorse naturali, qualora piu' concessioni derivino da un unico bacino e la mancanza di unitarieta' del sistema di coltivazione comprometta la possibilita' di una conveniente utilizzazione, i singoli concessionari potranno essere assoggettati, con decreto del Presidente della Giunta, ad un disciplinare degli emungimenti. Il decreto di cui al comma precedente sara' pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. Art. 35 (Archivio dati) E' istituito un archivio dati delle acque minerali e delle terme della Regione Lazio. La formazione ed il funzionamento di tale archivio sono regolamentati dal Consiglio regionale. I concessionari, pena la revoca della concessione stessa, sono tenuti a fornire i dati che saranno richiesti dal regolamento di cui al comma precedente. Art. 36 (Piano regionale per le attivita' concernenti le acque minerali e termali) Nel quadro piu' generale del piano di sviluppo economico della Regione Lazio e di un' organica politica di valorizzazione e gestione del patrimonio delle acque minerali e termali nonche' nell' interesse pubblico generale, entro due anni dall' entrata in vigore della presente legge, la Giunta regionale con la collaborazione delle province, comuni e loro consorzi, delle comunita' montane e delle istituzioni universitarie, redige un piano regionale del settore delle acque minerali e termali. Tale piano deve in particolare: a) individuare le aree suscettibili di attivita' concernenti le acque minerali e termali in rapporto alle loro consistenze estrattive; b) delimitare cartograficamente le zone territoriali da destinare ad attivita' di acque minerali e termali e le zone da salvaguardare tenendo conto dello sviluppo turistico e industriale nonche' dei fabbisogni medico - termali in rapporto anche alla programmazione sanitaria regionale secondo ipotesi di medio e lungo periodo al fine di graduare l' utilizzazione delle aree di cui al punto precedente; c) definire i criteri per la localizzazione delle singole concessioni all' interno delle aree delimitate; d) indicare le principali specializzazioni curative e individuare i centri termali con validita' curativa e turistica con particolare riferimento agli aspetti della prevenzione e riabilitazione nel quadro della piu' ampia diffusione della pratica del termalismo sociale; e) proporre forme di incentivazione delle attivita' termali e idrominerali ritenute valide; f) predisporre la razionalizzazione del flusso dei curandi e lo scambio delle prestazioni a livello regionale e interregionale; g) proporre iniziative regionali di promozione, in Italia ed all' estero, delle terme del Lazio, previa intesa con il Governo nell' ambito degli indirizzi fissati dallo Stato, come stabilito nell' articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica n. 616 del 1977. Art. 37 (Redazione e adozione del piano) Il piano regionale per le attivita' minerali e termali sara' redatto entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge. Per la redazione del piano regionale saranno consultate le forze imprenditoriali, i sindacati, le formazioni sociali e le organizzazioni culturali e professionali comunque interessate. La Giunta regionale adotta il piano regionale o gli stralci dello stesso e li trasmette al Consiglio regionale che li approva con propria deliberazione da pubblicarsi nel Bollettino Ufficiale della Regione Lazio. Il piano regionale e/ o gli stralci dello stesso potranno essere variati seguendo le stesse procedure previste per la redazione della stesura iniziale. Art. 38 Nella redazione del piano regionale potranno essere effettuati stralci in relazione all' urgenza e al rilievo socio - economico dei problemi connessi all' attivita' stessa. Art. 39 Entro quattro mesi dalla pubblicazione del piano regionale delle attivita' termali e minerali e/ o stralci dello stesso, i comuni adegueranno ad esso i propri strumenti urbanistici. Il piano comunale delle attivita' minerali e termali e/ o stralci dello stesso e' adottato con deliberazione del consiglio comunale. Per i comuni sprovvisti di detti strumenti urbanistici sia la delimitazione delle aree sia le norme relative dovranno risultare da apposito piano delle attivita' estrattive da adottarsi dal consiglio comunale secondo le procedure previste nel presente articolo entro quattro mesi dalla pubblicazione del PRAT - piano regionale delle acque minerali e termali - e/ o stralci dello sesso. Art. 40 (Commissione consultiva) Entro trenta giorni dall' entrata in vigore della presente legge con proprio decreto il Presidente della Giunta, su proposta dell' Assessore all' industria, nomina la commissione regionale consultiva per le acque minerali e termali cosi' composta: a) un rappresentante della Giunta regionale con funzioni di presidente che eventualmente puo', di volta in volta, farsi sostituire da un suo delegato; b) sei esperti in materia di attivita' di acque minerali e termali designati tre dal Consiglio regionale e tre dalla Giunta regionale; c) tre dipendenti della Regione Lazio con specifiche competenze nella materia; d) tre esperti in materia di attivita' di acque minerali e termali designati dalle organizzazioni piu' rappresentative degli imprenditori nel settore di acque minerali e termali; e) tre esperti in materia di attivita' di acque minerali e termali designati dalle organizzazioni dei lavoratori del settore; f) due esperti designati dall' associazione nazionale comuni d' Italia. Inoltre, di volta in volta, la commissione dovra' essere allargata per comprendere: a) un rappresentante del comune interessato al singolo argomento; b) un rappresentante della provincia interessata; c) un rappresentante della comunita' montana interessata; d) un rappresentante dell' unita' sanitaria locale interessata. Art. 41 Il presidente della commissione potra' far intervenire di volta in volta, senza diritto di voto, studiosi e tecnici esperti nei problemi trattati nelle commissioni stesse. Le funzioni di segretario sono esercitate da un dipendente regionale di cui al primo comma, lettera c), del precedente articolo. Art. 42 (Compiti della commissione) La commissione regionale di cui all' articolo 40 della presente legge, dovra': 1) esprimere parere consultivo sul piano regionale e sui suoi eventuali aggiornamenti; 2) esprimere parere consultivo sulle singole richieste di permesso, concessione e autorizzazione di cui alla presente legge; 3) proporre le modalita' per la formazione e la qualificazione del personale e dei tecnici operanti nel settore; 4) proporre indirizzi per l' attivita' promozionale nel settore; 5) proporre modalita' idonee a rendere effettivamente operante quanto stabilito nella materia dalla legge 23 dicembre 1978, n. 833, nonche' dal decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977 n. 616 per l' attivita' termale. Art. 43 Per i componenti della commissione regionale non appartenente ai ruoli dell' amministrazione si applica la legge regionale 9 giugno 1975, n. 60. Art. 44 (Disposizioni finanziarie) I proventi di cui al primo comma dell' articolo 23 della presente legge che saranno introitati dalla Regione e che si presumono in annue L. 20.000.000 saranno imputati al capitolo n. 32119 che si istituisce nello stato di previsione dell' entrata del bilancio regionale annuale 1979 e nel bilancio pluriennale con la seguente denominazione: << Diritti proporzionali versati alla Regione dagli esercenti di sorgenti di acque minerali e termali nel territorio del Lazio >> e con lo stanziamento, di L. 20.000.000 annue. La quota dei proventi di cui al precedente comma, di competenza regionale, determinata in L. 10.000.000, viene iscritta nello stato di previsione della spesa del bilancio regionale in aumento dello stanziamento del capitolo numero 528016; la quota da ripartire tra i comuni, ai sensi del quarto comma dell' art. 23 della presente legge viene iscritta al capitolo n. 990054 che si istituisce nello stato di previsione della spesa del bilancio 1979 con la denominazione: << Somma da versare ai comuni a titolo di quote delle somme versate alla Regione dagli esercenti di sorgenti minerali e termali >> e con lo stanziamento di L. 10.000.000. Agli oneri derivanti dall' attuazione della presente legge, relativamente alla redazione del piano regionale per le attivita' termali e minerali di cui al precedente art. 36, nonche' alle spese per il funzionamento della commissione di cui all' articolo 43 della legge stessa, che si presumono in L. 250.000.000 per l' anno 1979, L. 80.000.000 per l' anno 1980 e L. 70.000.000 per l' anno 1981, si fara' fronte mediante utilizzazione dei fondi gia' iscritti in bilancio al capitolo n. 528016, il cui stanziamento presenta la necessaria disponibilita'. In relazione all' esercizio della vigilanza di cui allo articolo 32 della presente legge, il cui onere annuo e' previsto in L. 15.000.000, nel bilancio regionale 1979 e nel bilancio pluriennale vengono apportate le seguenti variazioni: Entrata: capitolo n. 43330 << Rimborsi e recuperi diversi dipendenti da spese inscritte nella parte passiva del bilancio >> + L. 15.000.000; Spesa: capitolo n. 528017 << Indennita' e rimborso spese di trasporto per missioni >> + L. 15.000.000. Tutte le variazioni al bilancio regionale 1979 disposte dal presente articolo si intendono sia con riferimento alla competenza e sia con riferimento alle previsioni di cassa. |
Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari. |