Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 5 marzo 1973, n. 5, concernente norme sugli asili - nido.

Numero della legge: 61
Data: 22 settembre 1978
Numero BUR: 28
Data BUR: 10/10/1978

L.R. 22 Settembre 1978, n. 61
Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 5 marzo 1973, n. 5, concernente norme sugli asili - nido.





Art. 1

Al fine di consentire la realizzazione degli asili - nido programmati dalla Regione per il quinquennio 1972- 1976, le norme vigenti vengono modificate e integrate secondo le disposizioni di cui ai seguenti articoli.


Art. 2


All' art. 2 della legge regionale 5 marzo 1973, n. 5 e' aggiunto il seguente comma: << Gli asili - nido inseriti nel piano 1972- 1976, i cui progetti non siano approvati, ai sensi della legge regionale 17 agosto 1974, n. 41, alla data della presente legge dovranno essere, di norma, dimensionati per una delle seguenti tra diverse classi di ricettivita', individuate sulla base delle norme vigenti e del rapporto bambini - operatori fissato dalla legge regionale 13 settembre 1977, n. 38: 26 posti - nido, di cui 6 per lattanti e 20 per semidivezzi e divezzi;
42 posti - nido, di cui 12 per lattanti e 30 per semidivezzi e divezzi;
58 posti - nido, di cui 18 per lattanti e 40 per semidivezzi e divezzi.
Eventuali altre ricettivita' dovranno sempre tener conto del sopracitato rapporto bambini - operatori e, comunque, essere chiaramente motivate in relazione a particolari esigenze locali.


Art. 3


All' art. 4 della legge regionale 5 marzo 1973, n. 5 e' aggiunto il seguente comma: << L' asilo - nido puo' essere realizzato in edifici inseriti nei programmi di edilizia residenziale pubblica >>.


Art. 4

Alla data dell' entrata in vigore della presente legge i comuni destinatari di piu' contributi, nei diversi piani annuali, possono cumulare i contributi stessi, per la realizzazione di uno o piu' asili - nido, fino al raggiungimento, per ogni asilo da realizzare ex novo o in edifici preesistenti o da ampliare, o riattare e successivamente da arredare, del costo totale dell' opera.



Art. 5

Per consentire il cumulo di cui al precedente art. 4 sono abrogati i limiti dei contributi fissi regionali di cui al primo e secondo comma dell' art. 24 della legge regionale 5 marzo 1973, n. 5 e dell' art. 1 della legge regionale 18 dicembre 1976, n. 62.
I contributi di cui al secondo comma dell' art. 24 della legge regionale 5 marzo 1973, n. 5 sono cumulabili con i contributi di cui alla legge statale 6 dicembre 1971, n. 1044 e con eventuali altri contributi ricevuti dai comuni interessati per la realizzazione di asili - nido.


Art. 6


Il cumulo di cui al precedente art. 4 non potra' comunque superare, per ogni intervento, i seguenti limiti:
A) per nuove costruzioni:
lire centoventimilioni, per asili - nido da 25 a 36 posti;
lire centottantacinquemilioni, per asili - nido da 37 a 48 posti;
lire duecentoquarantamilioni, per asili - nido da 49 a 60 posti;
B) per l' approntamento ed il riattamento di asili - nido ricavati in locali preesistenti:
lire sessantamilioni, per asili - nido da 25 a 36 posti;
lire novantamilioni, per asili - nido da 37 a 48 posti;
lire centoventimilioni, per asili - nido da 49 a 60 posti.
Per particolari, documentate condizioni locali, la Giunta puo' aumentare i predetti limiti sino ad un massimo del cinque per cento.


Art. 7

Spetta al Presidente della Giunta regionale, previa conforme delibera della Giunta, approvare i piani di accorpamento dei contributi proposti dai comuni interessati.


Art. 8

I comuni destinatari di uno o piu' contributi che non raggiungono con il cumulo di cui all' art. 4, l' importo di spesa necessario alla realizzazione di almeno un asilo - nido, saranno prioritariamente finanziati, con l' integrazione necessaria, attraverso i fondi che saranno messi a disposizione della Regione in forza della legge statale 29 novembre 1977, n. 891.
In attesa della disponibilita' di detti fondi, potranno essere utilizzati gli stanziamenti attualmente iscritti sui relativi capitoli di spesa del bilancio regionale.
La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Lazio.
Data a Roma, addi' 22 settembre 1978 Il visto del Commissario del Governo e' stato apposto il 20 settembre 1978.

Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari.