Modificazioni dell' art. 64 della legge regionale 29 maggio 1973, n. 20, concernente l' ordinamento degli uffici, stato giuridico e trattamento economico del personale della Regione Lazio.

Numero della legge: 33
Data: 5 settembre 1977
Numero BUR: 26
Data BUR: 20/09/1977

L.R. 05 Settembre 1977, n. 33
Modificazioni dell' art. 64 della legge regionale 29 maggio 1973, n. 20, concernente l' ordinamento degli uffici, stato giuridico e trattamento economico del personale della Regione Lazio.






ARTICOLO UNICO

L' art. 64 della legge regionale 29 maggio 1973, n. 20 e' cosi' modificato:

Art. 64
(Consiglio del personale)

Il consiglio del personale e' composto da quattordici coordinatori di settore, nominati, su designazione del Consiglio regionale, dal Presidente della Giunta regionale con suo decreto e da quattordici rappresentanti del personale nominati anch' essi dal Presidente della Giunta regionale, su designazione del personale regionale effettuata mediante apposite votazioni, sulla base di liste presentate dalle organizzazioni sindacali.
I componenti del consiglio del personale restano in carica tre anni. I coordinatori di settore non possono essere immediatamente confermati.
Il consiglio del personale ' presieduto dal Presidente della Giunta regionale il quale puo' delegare in sua vece un assessore.
Il consiglio del personale esprime pareri motivati e formula proposte sulla costituzione dei gruppi di lavoro di cui al precedente art. 35, sulla costituzione dei settori omogenei, sui criteri relativi alla organizzazione amministrativa e all' impiego del personale nonche' su quanto altro previsto dalla normativa vigente.
In questo ambito esercita, altresi', le competenze attribuite ai consigli di amministrazione dalle norme concernenti gli impiegati civili dello Stato in quanto applicabili.
I componenti del consiglio del personale non possono far parte contemporaneamente della commissione di disciplina di cui all' art. 66. Essi debbono assentarsi quando si trattino affari nei quali siano direttamente interessati.
Alle votazioni di cui al primo comma si provvedera' con le modalita' che verranno stabilite con successivo regolamento consiliare che verra' proposto dalla Giunta regionale, previa contrattazione con i sindacati e che dovra' essere emanato entro trenta giorni dall' entrata in vigore della presente legge.
Le operazioni di cui al precedente comma devono essere espletate entro e non oltre sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
In sede di prima costituzione del consiglio e sino alla nomina dei coordinatori di settore, il Consiglio regionale designa al loro posto quattordici funzionari direttivi.
Gli stessi criteri previsti per la indicazione della rappresentanza del personale, si applicano per la costituzione della commissione di disciplina.
La presente legge regionale sara' pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione Lazio.
Data a Roma, addi' 5 settembre 1977 Il visto del Commissario del Governo e' stato apposto il 31 agosto 1977.

Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari.