L.R. 25 Febbraio 1984, n. 14 |
Interpretazione autentica dell' art. 3 della legge regionale12 giugno 1975, n. 67.
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(Pubblicata nel B.U. 20 marzo 1984, n. 8) I ARTICOLO UNICO La previsione dell' articolo 3 della legge regionale 12 giugno 1975, n. 67 secondo cui alle lavoratrici madri e' corrisposta una indennita' giornaliera << fino a raggiungere l' 80 per cento della media regionale del salario previsto dai contratti collettivi di lavoro per i salariati fissi >> e' interpretata nel senso che la misura di tale indennita' e' compresa fra lo 0 per cento e l' 80 per cento della media regionale del salario agricolo ed e' determinata dall' Amministrazione regionale in relazione alle disponibilita' finanziarie del proprio bilancio. |
Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari. |