Provvedimenti relativi ai consiglieri regionali che abbiano esaurito il loro mandato.

Numero della legge: 28
Data: 23 agosto 1986
Numero BUR: 25
Data BUR: 10/09/1986

L.R. 23 Agosto 1986, n. 28
Provvedimenti relativi ai consiglieri regionali che abbiano esaurito il loro mandato.

(Pubblicata nel B.U. 10 settembre 1986, n. 25)


ARTICOLO UNICO

I consiglieri regionali, che abbiano esaurito il loro mandato, hanno diritto per la durata della successiva legislatura:
a) al libero accesso agli uffici regionali, anche decentrati;
b) alle pubblicazioni edite o distribuite dalla Regione;
c) al Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari.