Iniziative culturali della Regione Lazio in occasione del 15ø centenario della nascita di S. Benedetto.

Numero della legge: 64
Data: 17 giugno 1980
Numero BUR: 20
Data BUR: 19/07/1980

L.R. 17 Giugno 1980, n. 64
Iniziative culturali della Regione Lazio in occasione del 15ø centenario della nascita di S. Benedetto.






Art. 1

In occasione del quindicesimo centenario della nasicta di San Benedetto, la Regione Lazio, considerata la particolare influenza della esperienza del monachesimo sullo sviluppo storico - culturale delle popolazioni laziali, provvede con propri interventi nell' anno 1980 all' attuazione dei programmi organici di attivita' culturali intese a promuovere una piu' approfondita conoscenza sui valori di detta esperienza storica, anche ai fini di sviluppare gli studi sulla conservazione e diffusione della cultura del periodo medioevale.


Art. 2

I programmi di cui al comma precedente sono predisposti dall' assessorato alla cultura secondo le finalita' e i criteri della promozione educativa e culturale di cui alle leggi regionali 8 marzo 1975, n. 30, 18 giugno 1975, n. 76, 23 dicembre 1976, n. 64, 10 luglio 1978, n. 38 e 10 settembre 1979, n. 78.
Detti programmi sono approvati dalla Giunta regionale, sentita la commissione consiliare competente.


Art. 3

Per l' attuazione della presente legge e' autorizzata la spesa di L. 350 milioni per l' anno finanziario 1980. La copertura della spesa di cui al precedente comma e' costituita mediante riduzione, in termini di competenza, della somma di L. 350 milioni dal capitolo n. 28102 del bilancio 1980.
La suddetta somma e' iscritta in termini di competenza al capitolo n. 23002 denominato: << Iniziative culturali della Regione Lazio in occasione del quindicesimo centenario della nascita di S. Benedetto >>, che viene istituito.


Art. 4

La presente legge e' dichiarata urgente ai sensi dell' articolo 127 della Costituzione e dell' articolo 31 dello statuto regionale ed entra in vigore il giorno della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Lazio.

Il testo non ha valore legale; rimane, dunque, inalterata l'efficacia degli atti legislativi originari.